Ricorso inammissibile: i paletti della Cassazione alla rivalutazione dei fatti
Con l’ordinanza n. 15029 del 2024, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il giudizio di legittimità non è una terza istanza di merito. La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile presentato da un imputato, condannato per calunnia, chiarendo i confini invalicabili tra la valutazione dei fatti, di competenza esclusiva dei giudici di merito, e il controllo sulla corretta applicazione della legge, unico compito della Cassazione.
La vicenda processuale
Il caso nasce da un ricorso contro una sentenza della Corte d’Appello di Firenze, che aveva confermato una condanna. Il ricorrente, attraverso i suoi motivi di appello, ha tentato di rimettere in discussione la ricostruzione degli eventi e la valutazione del materiale probatorio, in particolare le testimonianze che avevano fondato la sua condanna.
I motivi del ricorso inammissibile
La Suprema Corte ha immediatamente evidenziato come tutti i motivi del ricorso fossero volti a ottenere una nuova e diversa valutazione del fatto. Si tratta di censure non consentite nel giudizio di legittimità. La Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella dei giudici di primo e secondo grado, a meno che la motivazione di questi ultimi non sia manifestamente illogica, contraddittoria o basata su prove travisate.
Nel caso specifico, i giudici hanno ritenuto che la Corte d’Appello avesse fornito una motivazione “congrua e adeguata”, esente da vizi logici e fondata su “corretti criteri di inferenza” e “condivisibili massime di esperienza”. La ricostruzione dei fatti si basava, infatti, su una valutazione concorde di plurime testimonianze, ritenuta attendibile e coerente.
Il concorso formale di reati
Un altro motivo di ricorso, ritenuto manifestamente infondato, riguardava la contestazione della continuazione tra i reati. La Corte ha precisato che la fattispecie corretta era quella del concorso formale di più calunnie ai danni di diverse persone. Questa interpretazione, supportata da precedenti giurisprudenziali, ha ulteriormente indebolito la posizione del ricorrente, dimostrando una corretta applicazione della legge da parte della corte territoriale.
Le motivazioni della Corte di Cassazione
Nelle sue motivazioni, la Corte ha sottolineato che, a fronte di una motivazione puntuale e ben argomentata della sentenza impugnata, il ricorrente si era limitato a proporre “rilievi critici volti a sollecitare un diverso giudizio di fatto”. Questo tentativo è destinato a fallire in sede di legittimità. La Cassazione ha il compito di vigilare sulla corretta applicazione delle norme e sulla coerenza logica del ragionamento del giudice di merito, non di condurre una nuova istruttoria o di fornire una diversa lettura delle prove. Anche le deduzioni relative alla liquidazione del danno sono state giudicate troppo generiche per essere prese in considerazione.
Le conclusioni: conseguenze della inammissibilità
L’ordinanza si conclude con una dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale, tale decisione comporta due conseguenze dirette per il ricorrente. In primo luogo, la condanna al pagamento delle spese processuali. In secondo luogo, il versamento di una somma di denaro, in questo caso determinata in 3.000,00 euro, in favore della cassa delle ammende. Questa sanzione serve a scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o dilatori, che sovraccaricano inutilmente il lavoro della Suprema Corte.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi presentati miravano a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove, un’attività che esula dalle competenze del giudizio di legittimità e spetta esclusivamente ai giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello).
Cosa significa che il giudizio di Cassazione è un “giudizio di legittimità”?
Significa che la Corte di Cassazione non riesamina il caso per decidere se l’imputato sia colpevole o innocente, ma si limita a verificare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente le leggi e che la motivazione della loro decisione sia logica, coerente e non contraddittoria.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, la dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende. In questo caso specifico, la somma è stata fissata in 3.000,00 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15029 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15029 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 22/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a VALLO DELLA LUCANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/03/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che tutti i motivi di ricorso introducono inammissibilmente censure non consentite nel giudizio di legittimità, poiché concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l’apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza;
ritenuto che la Corte di appello di Firenze ha adeguatamente motivato in merito all’accertamento dei fatti, con argomentazioni che non possono ritenersi contraddittorie né basate su alterazioni delle risultanze probatorie, perché fondate sulla ricostruzione concorde fornita da plurimi testimoni (vedi pp.7 e 8 della sentenza impugnata); a fronte di una motivazione puntuale, il ricorrente ha argomentato dei rilievi critici volti a sollecitare un diverso giudizio di fatto no consentito in sede di legittimità;
manifestamente infondato è poi il motivo sulla omessa contestazione della continuazione, trattandosi del concorso formale di più calunnie in danno delle plurime persone accusate, come correttamente rilevato nella sentenza impugnata (Sez. 6, n. 18745 del 02/04/2008, Rv. 239937), ed ugualmente generiche sono le deduzioni in punto di liquidazione del danno.
Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno il 22 marzo 2023
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Il Consigliere estensore
Il Presidente