Ricorso inammissibile: quando la Cassazione non può riesaminare i fatti
Presentare ricorso in Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma le sue funzioni sono ben definite e limitate. Un’ordinanza recente della Suprema Corte chiarisce ancora una volta i confini del suo intervento, dichiarando un ricorso inammissibile perché mirava a una nuova valutazione dei fatti, compito esclusivo dei giudici di merito. Analizziamo questa decisione per capire meglio i limiti del giudizio di legittimità e le conseguenze di un ricorso presentato al di fuori di tali confini.
I Fatti del Caso
Il caso origina da un ricorso presentato da un imputato contro una sentenza della Corte d’Appello di Venezia. La condanna, confermata in secondo grado, riguardava i reati di truffa e simulazione di furto. L’imputato, attraverso il suo difensore, ha tentato di contestare in Cassazione la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito e la valutazione delle prove, in particolare le deposizioni testimoniali di alcuni acquirenti coinvolti nella vicenda.
La Decisione della Corte: il Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La ragione è netta e fondamentale nel nostro sistema processuale: la Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Questo significa che il suo ruolo non è quello di riesaminare le prove o di fornire una diversa interpretazione dei fatti, ma solo di verificare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente la legge e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e coerente.
Le censure mosse dall’imputato, secondo la Corte, erano interamente concentrate sulla valutazione del materiale probatorio, un’attività che spetta esclusivamente al Tribunale e alla Corte d’Appello. Tentare di ottenere dalla Cassazione una diversa lettura delle testimonianze o una ricostruzione alternativa del meccanismo fraudolento equivale a chiedere un terzo grado di giudizio nel merito, cosa che la legge non consente.
Le Motivazioni della Corte
La Corte ha ritenuto che la motivazione della sentenza d’appello fosse ‘congrua e adeguata’, priva di vizi logici e basata su ‘corretti criteri di inferenza’ e ‘condivisibili massime di esperienza’. I giudici di secondo grado avevano spiegato in modo esauriente perché le deposizioni di alcuni testimoni erano state ritenute inattendibili, inserendole in un quadro probatorio coerente che dimostrava la truffa e la simulazione del furto.
Di conseguenza, la Cassazione ha applicato l’articolo 616 del Codice di Procedura Penale, che prevede, in caso di inammissibilità del ricorso, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende. In questo caso, la somma è stata quantificata in 3.000,00 euro.
Un aspetto interessante chiarito nell’ordinanza riguarda le spese della parte civile. La Corte ha ricordato che, nei procedimenti in camera di consiglio come questo, se il ricorso dell’imputato è dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, non è prevista la condanna al pagamento delle spese legali sostenute dalla parte civile.
Le Conclusioni
Questa pronuncia ribadisce un principio cardine del nostro sistema giudiziario: la netta distinzione tra il giudizio di merito e quello di legittimità. Chi intende presentare ricorso in Cassazione deve essere consapevole che non può limitarsi a contestare la valutazione delle prove fatta dai giudici precedenti. Il ricorso deve, invece, evidenziare specifici vizi di legge o difetti di motivazione gravi e palesi. Un ricorso inammissibile non solo non porta ad alcun risultato utile, ma comporta anche conseguenze economiche significative per il ricorrente, come la condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le censure sollevate riguardavano la ricostruzione dei fatti e la valutazione del materiale probatorio, attività che rientrano nella competenza esclusiva dei giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello) e non nel giudizio di legittimità della Corte di Cassazione.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
Ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in denaro, in questo caso fissata a 3.000,00 euro, in favore della cassa delle ammende.
In questo caso, il ricorrente deve pagare anche le spese legali della parte civile?
No. La Corte ha specificato che nel procedimento in camera di consiglio, qualora il ricorso dell’imputato venga dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, non è prevista la condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5092 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5092 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 10/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PATERNO’ il 05/02/1991
avverso la sentenza del 04/12/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
•
ritenuto che il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME introduce inammissibilmente censure non consentite nel giudizio di legittimità, poiché concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l’apprezzamento del materiale probatorio, profili de! giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza;
ritenuto che la Corte di appello di Venezia ha adeguatamente motivato in merito all’accertamento dei fatti essendo evidente che le deposizioni testimoniali di alcuni soltanto degli acquirenti sono state valutate inattendibili sulla base del meccanismo fraudolento ricostruito in modo coerente alle altre risultanze probatorie logicamente valorizzate come prova delle truffe e della simulazione del reato di furto;
ritenuto che le censure riproposte nella memoria depositata in data 13 dicembre 2024 sollecitano nella sostanza una diversa valutazione del compendio probatorio non consentita in sede di legittimità, il cui giudizio non può trasformarsi in un terzo grado di merito;
ritenuto che alla inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.
Infine va ricordato che nel procedimento che si svolge dinanzi alla Corte di cassazione in camera di consiglio nelle forme previste dagli artt. 610 e 611 cod. proc. pen., quando il ricorso dell’imputato viene dichiarato, per qualsiasi causa, inammissibile, non va disposta la condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, poiché attesa la manifesta infondatezza del ricorso la memoria volta a contrastare la pretesa dell’imputato appare superflua rispetto al particolare rito in considerazione (Sez. U, Ord. n. 5466 del 28/01/2004, Rv. 226716, Gallo; Sez. 7, Ord. n. 44280 del 13/09/2016, Rv. 268139).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.
Il Prè idente