Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Chiude la Porta a Nuove Valutazioni
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio dei rigorosi paletti che delimitano il giudizio della Corte di Cassazione, confermando come un ricorso inammissibile sia la conseguenza inevitabile di motivi non conformi alla sua funzione. La vicenda riguarda un imputato che, dopo la condanna confermata in appello, ha tentato di portare la sua causa davanti alla Suprema Corte, contestando la valutazione delle prove e la pena inflitta. L’esito, tuttavia, è stato una secca dichiarazione di inammissibilità.
I Fatti del Processo e i Motivi del Ricorso
Il ricorrente, già condannato dalla Corte d’Appello, ha proposto ricorso per Cassazione lamentando presunte violazioni di legge penale e processuale. In particolare, la difesa si è concentrata sulla violazione delle norme che regolano la valutazione della prova (art. 192 c.p.p.), sostenendo che gli elementi a carico non fossero stati correttamente ponderati dai giudici di merito.
Inoltre, è stata mossa una critica al trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo. L’obiettivo del ricorrente era, di fatto, ottenere una riconsiderazione complessiva della sua posizione, sia in termini di colpevolezza che di entità della pena.
Limiti del Giudizio di Legittimità e il Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha immediatamente respinto le argomentazioni della difesa, qualificando il ricorso inammissibile in ogni sua parte. I giudici hanno ribadito un principio fondamentale del nostro ordinamento: la Cassazione è una Corte di legittimità, non un terzo grado di giudizio del merito. Questo significa che il suo compito non è rivalutare i fatti o le prove, ma solo verificare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente la legge.
Contestare la valutazione delle prove, come ha fatto il ricorrente, è possibile solo se si dimostra che la motivazione della sentenza impugnata è totalmente mancante, palesemente contraddittoria o manifestamente illogica. Non è sufficiente proporre una propria lettura alternativa delle prove, sperando che la Cassazione la sostituisca a quella dei giudici di merito. L’ordinanza sottolinea che i motivi del ricorso erano un mero tentativo di ottenere un riesame dei fatti, compito che esula completamente dai poteri della Suprema Corte.
La Genericità del Motivo sulla Pena
Anche la doglianza relativa alla pena è stata giudicata inammissibile, ma per una ragione diversa: la sua assoluta genericità. La Corte d’Appello aveva motivato la severità della sanzione evidenziando un elemento specifico: la minaccia era stata perpetrata con l’uso di una pistola. Questo fattore, secondo i giudici di merito, aumentava la gravità della condotta al punto da escludere l’applicazione dell’attenuante della speciale tenuità del danno.
Il ricorso, tuttavia, non si è confrontato con questa specifica argomentazione, rimanendo ‘silente’ sul punto. Un motivo di ricorso, per essere ammissibile, deve criticare specificamente le ragioni della decisione impugnata, non limitarsi a una lamentela generale.
Le Motivazioni della Corte
La decisione della Corte si fonda su tre pilastri argomentativi. Primo, la critica alla valutazione delle prove non è un valido motivo di ricorso in Cassazione se si traduce in una semplice richiesta di rilettura del materiale probatorio. Secondo, il ricorso non può trasformare la Corte di legittimità in un terzo giudice del merito. Terzo, i motivi di impugnazione devono essere specifici e non generici, confrontandosi puntualmente con la motivazione della sentenza che si intende contestare, cosa che non è avvenuta per quanto riguarda il trattamento sanzionatorio.
Le Conclusioni
Questa ordinanza riafferma con forza la natura e i limiti del giudizio di Cassazione. Chi intende presentare un ricorso deve formulare censure precise, focalizzate su errori di diritto o vizi logici gravi della motivazione, e non su un disaccordo con l’interpretazione dei fatti data dai giudici di primo e secondo grado. La conseguenza di un ricorso mal impostato, come in questo caso, è la sua inammissibilità, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
È possibile contestare la valutazione delle prove in Cassazione?
No, la Corte di Cassazione non è un giudice del merito e non può riesaminare le prove. Si può contestare la motivazione della sentenza solo se è mancante, contraddittoria o manifestamente illogica, non per proporre una diversa interpretazione delle prove.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi erano concettualmente errati. Pretendeva un riesame del merito della vicenda proponendo una lettura alternativa delle prove, compito che non spetta alla Corte di Cassazione. Inoltre, il motivo sulla pena era troppo generico.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32617 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32617 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CALANNA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/01/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME;
ritenuto che i motivi di ricorso, con i quali si deducono violazioni di legge penale e processuale, sono innanzitutto, concettualmente errati, essendo inammissibili i motivi con cui si deduca la violazione dell’art. 192 cod. proc. pen. -norma di natura processuale-, per censurare l’omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020 Imp. Filardo Rv. 280027 – 04): la violazione dei parametri di valutazione della prova sono deducibili solo nella misura in cui si risolvano in una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica;
considerato che i motivi, per come formulati, non sono consentiti, poiché pretendono di riproporre in questa sede un terzo grado di giudizio del merito, pur a fronte di una motivazione congrua ed adeguata sulla responsabilità, proponendo letture alternative del materiale probatorio, compito che non può essere richiesto ad una Corte di legittimità, pena la violazione delle regole ordinamentali che ne definiscono i poteri;
ritenuto infine che l’unico motivo sul trattamento sanzioNOMErio sia del tutto generico, poiché non si confronta realmente con la motivazione della sentenza che, tra pg. 8 e pg. 9, ha indicato l’esercizio della minaccia con la pistola quale fattore tale da elevare la gravità della condotta oltre la soglia della speciale tenuità del danno (art. 62, n. 4, cod. pen.); su tale aspetto, il motivo è silente;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 3 giugno 2025.