Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 12970 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 12970 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/01/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposto da:
COGNOME NOME nato a Palermo il DATA_NASCITA COGNOME NOME nata a Palermo il DATA_NASCITA
avverso la sentenza emessa il 03/04/2023 dalla CORTE di APPELLO di VENEZIA
Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi;
sentiti i difensori, AVV_NOTAIO NOME COGNOME del foro di Palermo e AVV_NOTAIO COGNOME del foro di Roma per il COGNOME, AVV_NOTAIO. NOME COGNOME del foro di Torino per la COGNOME che hanno concluso per l’accoglimento dei ricorsi e l’annullamento della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 03/04/2023 la Corte di Appello di Venezia confermava la sentenza del Tribunale di Verona del 15/09/2022 con la quale NOME COGNOME e NOME COGNOME erano stati condannati alla pena di giustizia perché ritenuti responsabili dei reati, entrambi, di rapina aggravata ai danni di un istituto bancario e, il COGNOME, anche del reato di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen. (contraffazione di una targa automobilistica).
Avverso la sentenza di secondo grado ricorrono i difensori di fiducia degli imputati.
2.1. Nell’interesse del COGNOME con i primi due motivi si è eccepita violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione: a) agli artt. 192 e 530 cod. proc. pen. nonché agli artt. 110, 628, comma terzo, cod. pen. per l’assenza di prove certe sulla responsabilità, basata su un modus operandi riferito non solo ad altra rapina ma ad una condotta usuale in episodi delittuosi analoghi (in particolare, non era dimostrata con certezza la disponibilità dell’autovettura Skoda Ottavia utilizzata durante la fuga, il rapporto diretto con il soggetto che l’aveva noleggiata, la permanenza nel Nord Italia anziché in Palermo sulla base dei dati dei tabulati telefonici); b) agli artt. 530 cod. proc. pen. nonché 110, 61 n.2, 477 e 482 cod. pen. circa la contraffazione della targa Skoda, utilizzata per la rapina, in mancanza di prove in tal senso.
Con il terzo motivo il ricorrente lamenta l’entità del trattamento sanzionatorio, in quanto la pena base era stata determinata in misura superiore al minimo edittale sulla base dei precedenti penali, con incongruo aumento per la continuazione.
2.2. Nell’interesse di NOME COGNOME con un primo motivo si eccepisce la nullità della sentenza per omessa rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale mediante l’acquisizione della annotazione di PG circa gli accertamenti effettuati sulla Skoda inquadrata dal sistema di videosorveglianza e utilizzata per la rapina; con un secondo motivo si lamenta il travisamento della prova e il vizio di motivazione, fondandosi la ricostruzione del tragitto percorso dalla Skoda su tracciati GPS non presenti nel fascicolo processuale; con l’ultimo motivo si deduce il travisamento della prova circa la rilevanza attribuita ad una foto rinvenuta sul telefono cellulare della ricorrente, nell’impossibilità di risalire alla data e all’orario in cui fu scat
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono inammissibili perché basati su motivi reiterativi, correttamente definiti dalla corte territoriale, e, comunque non consentiti in sede di legittimità.
I motivi di ricorso, comuni agli imputati, riguardano l’accertamento di responsabilità in relazione ai reati in questione.
Occorre premettere a riguardo, in primo luogo, che nel caso – come quello di specie – di cosiddetta “doppia conforme”, il vizio del travisamento della prova, per utilizzazione di un’informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti, con specifica deduzione, che il dato probatorio
asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (Sez. 3, n. 45537 del 28/09/2022, D., Rv. 283777).
Inoltre, la mancanza, l’illogicità e la contraddittorietà della motivazione, come vizi denunciabili in sede di legittimità, devono, risultare di spessore tale da essere percepibili ictu ocu/i, dovendo il sindacato a riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del convinc:imento senza vizi giuridici.
Ne discende, è stato da tempo chiarito’ che non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente o affermato quando mancante), su aspetti essenziali per pervenire a diversa conclusione del processo’ sicché sono inammissibili tutte le doglianze che – proprio come nei ricorsi in esame- “attaccano” la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della credibili dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (di recente, sez. 2, n.9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747).
Le argomentazioni dei ricorrenti consistono in una alternativa e frammentaria lettura RAGIONE_SOCIALE risultanze istruttorie e non inficiano la tenuta logica della motivazione, alla stregua dei principi richiamati in precedenza; si traducono pertanto in censure di merito che attengono alla ricostruzione in fatto della condotta delittuosa, prive di rilevanza in sede di legittimità.
La corte territoriale, richiamati in relazione ad entrambi i reati gli accertamenti investigativi valorizzati dal tribunale veronese ed esaminati i rilievi difensivi, h analizzato le ragioni in base alle quali ha ritenuto provato che la COGNOME si fosse spostata da Palermo fino a Soave per effettuare un sopralluogo nella banca oggetto di rapina pochi giorni dopo, spostamento avvenuto in parallelo a quello della Skoda Octavia, noleggiata a Palermo; si è soffermata sulla disponibilità di tale vettura, utilizzata per la rapina, da parte del NOME NOME sul rnodus operandi dei rapinatori (pagine 10 e seguenti della sentenza impugnata, alte quali si rinvia per l’analitica analisi del quadro indiziario, in una lettura unitaria degli indizi ste così come riportati nei punti da A ad I).
6L
Sono state indicate le fonti di prova (intercettazioni, immagini dei sistemi di videosorveglianza, servizi di osservazione, rilevazioni dei sistemi del GPS sulla Skoda noleggiata, analisi RAGIONE_SOCIALE celle telefoniche e dei tabulati RAGIONE_SOCIALE utenze in uso al NOME, esito del sequestro del cellulare e degli abiti della COGNOME, dichiarazioni testimoniali degli ufficiali di pg) e sono stati altresì ritenuti superflui ult approfondimenti istruttori sulla vettura (pagina 15), evidenziandosi che l’attribuzione della falsità della targa al NOME risulti strettamente funzionale al consumazione della rapina, in un disegno unitario finalizzato ad evitare sospetti sulla sua persona.
Quanto al travisamento della prova in ordine alla ricostruzione del tragitto percorso dalla Skoda su tracciati GPS che la COGNOME assume non essere presenti nel fascicolo processuale, trattasi di eccezione non devoluta in appello e proposta per la prima volta in sede di legittimità, con conseguente inammissibilità del rilievo (la lettura dell’atto di appello – pag. 4 – evidenzia come sia contestata l’analisi de tracciati ma non la loro rituale acquisizione al processo).
Anche il trattamento sanzionatorio è esente dai rilievi genericamente formulati dal COGNOME, avendo la Corte di appello giustificato il lieve discostamento dal minimo edittale per la rapina, in ragione dell’intensità del idolo, e confermato l’esiguità dell’aumento per la continuazione.
All’inammissibilità dei ricorsi consegue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del procedimento ed al versamento a favore della RAGIONE_SOCIALE, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
PQM
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso in Roma il giorno 31 gennaio 2024
Il AVV_NOTAIO estensore COGNOME
Il Presidente