Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione non riesamina i fatti
L’ordinanza della Corte di Cassazione in esame offre un chiaro esempio dei limiti del giudizio di legittimità e delle ragioni che portano a dichiarare un ricorso inammissibile. Il caso riguarda un uomo condannato in appello per concorso in atti persecutori, il quale ha tentato di ribaltare la decisione davanti alla Suprema Corte. Tuttavia, come vedremo, le sue argomentazioni si sono scontrate con un principio fondamentale del nostro sistema processuale: la Cassazione non è un terzo grado di giudizio sul merito dei fatti.
La Vicenda Processuale: Dalla Condanna al Ricorso
La Corte d’Appello di Roma aveva confermato la condanna di un imputato per il reato di atti persecutori in concorso. Secondo i giudici di merito, la condotta dell’uomo era stata tale da generare nelle vittime un grave stato di turbamento psicologico, al punto da costringerle a rivolgersi a un medico specialista. Insoddisfatto della decisione, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, basandolo su tre distinti motivi.
Analisi dei Motivi del Ricorso Inammissibile
Il ricorso presentato dall’imputato è stato interamente dichiarato ricorso inammissibile. Analizziamo le ragioni specifiche per ciascun motivo sollevato, che rappresentano errori comuni nell’impostazione di un’impugnazione di legittimità.
Primo Motivo: La Sussistenza del Reato
L’imputato contestava la sussistenza stessa degli elementi costitutivi del reato di atti persecutori. La Cassazione ha liquidato questa doglianza come una mera critica sulla ricostruzione dei fatti. La Corte ha ribadito che il giudice d’appello aveva motivato in modo logico e coerente le ragioni della condanna. Tentare di offrire una lettura diversa delle prove in sede di legittimità è un’operazione non consentita.
Secondo Motivo: La Contestazione sulla Recidiva
Il secondo motivo riguardava il riconoscimento della recidiva. Anche in questo caso, la Corte ha ritenuto la censura manifestamente infondata. Il giudice di merito aveva correttamente applicato i principi dell’art. 133 del codice penale, valutando il legame tra il reato in esame e le condanne precedenti come indicatore di una persistente inclinazione a delinquere. Il ricorrente, invece di contestare la violazione di legge, si è limitato a contrapporre una propria valutazione fattuale, inammissibile in questa sede.
Terzo Motivo: L’Impugnazione della Provvisionale
Infine, l’imputato lamentava un’erronea applicazione della legge riguardo al risarcimento del danno, in particolare sulla concessione di una provvisionale alle parti civili. La Cassazione ha respinto anche questo motivo, ricordando che la statuizione sulla provvisionale ha natura discrezionale e delibativa. Non è una decisione definitiva sul danno, ma un anticipo, e per sua natura non è destinata a passare in giudicato, potendo essere modificata nella successiva e completa liquidazione in sede civile. Pertanto, non è suscettibile di censura nel giudizio di legittimità.
Le Motivazioni
La decisione della Suprema Corte si fonda su un unico, solido principio: la netta distinzione tra giudizio di merito e giudizio di legittimità. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché tutti i motivi sollevati, sebbene formalmente presentati come violazioni di legge o vizi di motivazione, miravano in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti. La Corte di Cassazione non è un ‘terzo giudice’ che può riesaminare le prove e decidere se l’imputato ha commesso o meno il fatto. Il suo compito è verificare che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione della sentenza impugnata sia logica, coerente e priva di vizi evidenti. Poiché nel caso di specie la motivazione della Corte d’Appello era solida e le censure del ricorrente erano di puro merito, l’esito non poteva che essere una dichiarazione di inammissibilità.
Conclusioni
Questa ordinanza è un monito fondamentale per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione. È essenziale che i motivi di ricorso si concentrino esclusivamente su questioni di diritto (error in iudicando) o su vizi logici macroscopici della motivazione (error in procedendo), senza mai scivolare in una sterile contrapposizione fattuale con quanto già accertato nei primi due gradi di giudizio. La conseguenza di un ricorso mal impostato non è solo il rigetto, ma anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, come avvenuto nel caso in esame con la condanna al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché tutti i motivi sollevati dall’imputato non contestavano reali violazioni di legge, ma si limitavano a proporre una diversa valutazione dei fatti e delle prove, un’operazione che non è permessa nel giudizio di legittimità.
È possibile contestare in Cassazione la ricostruzione dei fatti operata da un giudice?
No, di norma non è possibile. Il giudizio della Corte di Cassazione è un ‘giudizio di legittimità’, il che significa che il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione, non riesaminare le prove per ricostruire diversamente i fatti del processo.
La decisione sulla concessione di una somma a titolo di provvisionale può essere impugnata in Cassazione?
No, secondo quanto stabilito in questa ordinanza, la statuizione sulla provvisionale è di natura discrezionale e provvisoria. Non costituisce una decisione definitiva sul danno e non è, quindi, suscettibile di essere riesaminata dalla Corte di Cassazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12827 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12827 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/06/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NUMERO_DOCUMENTO
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma che ha confermato la condanna per concorso in atti persecutori;
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deducono violazione di legge e vizi di motivazione in relazione alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato, è indeducibile in sede di legittimità, in quanto costituito da mere doglianze in punto di fatto, nonché generico per omesso confronto con la motivazione, la quale ha invero ricostruito, in maniera del tutto logica e coerente, le ragioni per cui deve ritenersi che la condotta tenuta dall’imputato sia stata tale da ingenerare nelle vittime uno stato di turbamento psicologico, tanto da essersi anche rivolti a un medico specialista (pagg. 11 e 12 dell’impugnata sentenza);
Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, il quale denunzia vizi di motivazione in relazione alla sussistenza della recidiva, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in quanto il giudice di merito ha fatto corretta applicazione ( pag. 12) dei principi secondo cui il Giudice è tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen., il rapporto esistente t il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato “sub iudice”; valutazione con la quale il ricorso non si confronta se non tramite la deduzione di elementi di natura prettamente fattuale;
Ritenuto che il terzo motivo di ricorso, che lamenta erronea applicazione di legge in relazione ai presupposti per il risarcimento del danno patito dalle parti civili, è inammissibile, giacchè la statuizione relativa alla concessione e quantificazione di una provvisionale ha natura discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivata, per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinata ad essere travolta dall’effettiva liquidazione dell’integrale risarcimento. (Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, NOME, Rv. 277773);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 28/02/2024