Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Chiude le Porte all’Appello
Presentare un ricorso in Cassazione rappresenta l’ultima via per contestare una sentenza di condanna. Tuttavia, non tutti i ricorsi vengono esaminati nel merito. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di ricorso inammissibile, spiegando i rigidi paletti che delimitano il giudizio di legittimità. Questo caso, riguardante una condanna per bancarotta fraudolenta e altri reati, dimostra come la Corte non sia un ‘terzo grado’ di giudizio, ma un organo con compiti ben precisi: garantire l’uniforme interpretazione della legge.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da una sentenza di condanna emessa dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Milano. L’imputato era stato ritenuto penalmente responsabile per gravi reati, tra cui la bancarotta fraudolenta, reati fiscali (specificamente quelli previsti dagli artt. 10-quater e 13-bis del D.Lgs. 74/2000) e il reato di cui all’art. 353 del codice penale.
Successivamente, la Corte di Appello di Milano aveva parzialmente riformato la prima sentenza, riducendo l’entità della pena ma confermando la responsabilità dell’imputato. Contro questa decisione, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, basando la sua difesa su due motivi principali.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha messo un punto fermo alla questione, dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel vivo delle argomentazioni difensive, ma si ferma a un livello precedente, quello procedurale. La conseguenza diretta è la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Le Motivazioni: I Limiti del Giudizio di Legittimità
La Corte ha spiegato in modo conciso e netto le ragioni della sua decisione, analizzando separatamente i due motivi di ricorso. L’analisi dei giudici mette in luce i principi fondamentali che governano il processo davanti alla Cassazione.
Il Primo Motivo: Manifesta Infondatezza
Il primo motivo di ricorso è stato giudicato ‘manifestamente infondato’. Questo significa che le argomentazioni presentate erano così palesemente prive di pregio giuridico da non meritare un esame approfondito. La Corte ha rilevato che la sentenza della Corte di Appello aveva fornito una motivazione adeguata e completa sui punti contestati, rendendo le critiche del ricorrente del tutto inconsistenti.
Il Secondo Motivo: Il Divieto di Rivalutazione delle Prove
Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per una ragione ancora più fondamentale nel giudizio di legittimità. Il ricorrente, infatti, chiedeva alla Cassazione una ‘lettura alternativa delle fonti probatorie’. In altre parole, pretendeva che la Suprema Corte riesaminasse le prove (documenti, testimonianze, etc.) per giungere a una conclusione diversa da quella dei giudici di merito. Questa richiesta è inammissibile perché la Corte di Cassazione non è un giudice del fatto. Il suo compito non è decidere se l’imputato sia colpevole o innocente basandosi sulle prove, ma solo verificare che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione della sentenza impugnata sia logica e non contraddittoria.
Le Conclusioni: Le Conseguenze Pratiche della Decisione
L’ordinanza ha conseguenze significative. In primo luogo, la dichiarazione di inammissibilità rende definitiva la sentenza di condanna della Corte di Appello. In secondo luogo, essa comporta un onere economico per il ricorrente, che deve farsi carico non solo delle spese del procedimento, ma anche di una sanzione pecuniaria. Quest’ultima viene versata alla Cassa delle ammende, un fondo destinato a finanziare progetti di riabilitazione per i condannati. La decisione ribadisce un principio cruciale: il ricorso in Cassazione deve essere fondato su precise violazioni di legge o vizi di motivazione, non su un generico disaccordo con la valutazione dei fatti compiuta dai giudici dei precedenti gradi di giudizio.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché il primo motivo era manifestamente infondato, in quanto la Corte d’Appello aveva già fornito una motivazione adeguata, e il secondo motivo era inammissibile perché chiedeva una rilettura delle prove, attività non consentita in sede di legittimità.
Cosa significa che la Cassazione non può fornire una ‘lettura alternativa delle fonti probatorie’?
Significa che la Corte di Cassazione non può riesaminare i fatti del caso o valutare nuovamente le prove (come documenti o testimonianze) per giungere a una conclusione diversa da quella dei giudici di primo e secondo grado. Il suo ruolo è limitato a controllare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la sentenza di condanna impugnata diventa definitiva. Inoltre, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che nel caso specifico è stata fissata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36205 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36205 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SPITALE NOME NOME a ALASSIO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/12/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Milano ha parzialmente riformato, riducendo la pena, la sentenza del 11 novembre 2021 del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Milano, che aveva affermato la penale responsabilità di NOME COGNOME per più reati di bancarotta fuaudolenta, per più reati di cui all’art. 10-quater, comma 2, e 13-bis, comma 3, d.lgs. n. 74 del 2000 e per il reato di cui all’art. 353 cod. pen. e lo aveva condanNOME alla pena ritenuta di giustizia;
che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato in quanto alle pagg. 82 e ss. della sentenza impugnata il Giudice di appello ha fornito adeguata motivazione in merito ai profili oggetto di gravame;
che il secondo motivo di ricorso è inammissibile poiché invoca una lettura alternativa delle fonti probatorie non ammessa in sede di legittimità;
che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24/09/2025.