Ricorso inammissibile: quando la Cassazione non riesamina i fatti
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di ricorso inammissibile, un esito processuale che sottolinea la natura e i limiti del giudizio davanti alla Corte di Cassazione. Attraverso l’analisi di un caso di lesioni personali aggravate, la Suprema Corte ribadisce un principio cardine: il suo compito non è quello di condurre un terzo grado di giudizio sui fatti, ma di verificare la corretta applicazione della legge. Vediamo nel dettaglio come si è giunti a questa decisione.
I Fatti del Processo
Due fratelli venivano condannati in primo e secondo grado per il reato di lesioni personali aggravate, commesso in concorso. La Corte d’Appello aveva confermato la loro responsabilità penale sulla base delle deposizioni delle persone offese, ritenute credibili e corroborate da certificazioni mediche. Insoddisfatti della decisione, i due imputati decidevano di presentare ricorso per Cassazione, sperando in un annullamento della condanna.
I Motivi del Ricorso in Cassazione
Il ricorso degli imputati si basava su diversi motivi, che possono essere così riassunti:
1. Errata valutazione delle prove: I ricorrenti contestavano l’affermazione di responsabilità, proponendo una diversa lettura delle deposizioni e degli elementi probatori, come il mancato ritrovamento delle armi improprie (bastoni) che sarebbero state usate.
2. Violazione di legge: Sostenevano la violazione degli articoli relativi al concorso di persone nel reato e alle circostanze aggravanti, sempre sulla base della loro personale ricostruzione dei fatti.
3. Mancata rinnovazione dell’istruttoria: Lamentavano la decisione della Corte d’Appello di non riaprire il dibattimento per ascoltare un teste, la cui audizione era stata in precedenza rinunciata dalla stessa difesa. A loro avviso, tale testimonianza era necessaria poiché la condanna si fondava unicamente sulle dichiarazioni delle persone offese.
In sostanza, la difesa mirava a scardinare l’impianto accusatorio chiedendo alla Cassazione di riesaminare nel merito l’intero compendio probatorio.
La Decisione della Corte: un ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione ha rigettato in toto le argomentazioni della difesa, dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione si fonda su una distinzione cruciale nel nostro sistema processuale: quella tra giudizio di merito e giudizio di legittimità.
I Limiti alla Valutazione del Compendio Probatorio
La Corte ha spiegato che i primi tre motivi di ricorso non presentavano censure di legittimità, ma si limitavano a prospettare un “diverso apprezzamento del compendio probatorio”. Gli imputati non denunciavano un vero e proprio “travisamento della prova” (cioè quando un giudice basa la sua decisione su una prova inesistente o palesemente travisata), ma semplicemente non erano d’accordo con la valutazione fatta dai giudici di merito. Questo tipo di doglianza è precluso in sede di legittimità, il cui compito è solo verificare la coerenza e la logicità della motivazione della sentenza impugnata, non sostituirla con una diversa.
Il Rifiuto Legittimo di Rinnovare l’Istruttoria
Anche il quarto motivo è stato giudicato manifestamente infondato. La Corte ha chiarito che la rinnovazione dell’istruttoria in appello è un istituto eccezionale. Il giudice può disporla solo se la ritiene “assolutamente necessaria” per decidere. Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva motivato adeguatamente le ragioni del suo diniego, ritenendo le deposizioni delle vittime, corroborate dai referti medici, sufficienti per formare il proprio convincimento. La scelta del giudice di merito, se correttamente motivata, non è sindacabile in Cassazione.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Corte Suprema sono radicate nella funzione stessa del giudizio di cassazione. I giudici hanno ribadito che non è possibile, in questa sede, negare la prova del fatto o la sussistenza di un’aggravante proponendo una disamina parcellizzata degli elementi a proprio favore. L’imputato che ricorre in Cassazione deve indicare vizi di legge specifici o difetti di motivazione che rendano la sentenza illogica o contraddittoria, non può semplicemente chiedere ai giudici di ‘rileggere le carte’ per arrivare a una conclusione diversa. La Corte ha ritenuto che il ricorso fosse talmente privo di fondamento da denotare un profilo di colpa nella sua proposizione.
Conclusioni
Questa ordinanza è un monito importante sulle conseguenze di un ricorso inammissibile. Quando un appello viene respinto per tali motivi, la condanna diventa definitiva e il ricorrente viene condannato non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche a versare una somma alla Cassa delle ammende. La decisione riafferma con forza che la Corte di Cassazione è un giudice della legge, non dei fatti. Pertanto, un ricorso basato esclusivamente su una rilettura alternativa delle prove, senza evidenziare vizi logici o giuridici, è destinato inevitabilmente al fallimento.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché, invece di denunciare errori di diritto o vizi logici nella motivazione, si limitava a proporre una diversa valutazione delle prove e una ricostruzione dei fatti alternativa a quella stabilita dai giudici di merito, attività preclusa nel giudizio di Cassazione.
Può la Corte di Cassazione riesaminare le testimonianze e decidere chi ha ragione nel merito?
No, la Corte di Cassazione non può riesaminare le testimonianze o rivalutare la credibilità dei dichiaranti. Il suo ruolo è quello di “giudice della legge” (giudizio di legittimità), ovvero controllare che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione della sentenza sia logica e non contraddittoria, senza entrare nel merito dei fatti.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso penale?
Comporta tre conseguenze principali: 1) la sentenza di condanna impugnata diventa definitiva; 2) il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali; 3) il ricorrente è condannato al pagamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, a titolo di sanzione per aver proposto un’impugnazione priva dei requisiti di legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12382 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12382 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/12/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME COGNOME nato a BUSCEMI il DATA_NASCITA NOME nato a BUSCEMI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/12/2022 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME e NOME COGNOME ricorrono, con unico atto, avverso la sentenza della Corte di appello di Catania che ne ha confermato la condanna per il delitto aggravato d lesioni personali, commesso in concorso;
considerato che il primo motivo di ricorso (che assume il vizio di motivazione in ordi all’affermazione di responsabilità degli imputati), il secondo e il terzo motivo (che denuncian violazione degli artt. 110 e 585 cod. pen. e il vizio di motivazione) non contengono compiu censure di legittimità poiché prospettano un diverso apprezzamento del compendio probatorio (e in particolare delle deposizioni in atti, sotto il profilo dell’attendibilità dei dichiaran delle lesioni riscontrate e del mancato rinvenimento dei bastoni de quibus, con riguardo alla ricostruzione dell’accaduto, alla specifica condotta attribuita nell’occorso ai due coimput all’uso dell’arma, con quel che ne conseguirebbe in termini di competenza e di sanzione applicabile) senza dedurre ritualmente il travisamento della prova (che non può essere denunciato per il tramite del compendio e di una disamina parcellizzata degli elementi discorso: cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 – 01), finendo col negare i questa sede la prova del fatto e della sussistenza dell’aggravante e della responsabilità concorso dei ricorrenti;
considerato che il quarto motivo di ricorso – con cui si denuncia il vizio di motivazion ordine alla omessa rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale – è manifestamente infonda perché, contrariamente a quanto assunto dalla difesa, la Corte di merito ha evidenziato le ragion per cui ha ritenuto conforme al rito la decisione del primo Giudice di non disporre la citazion ex art. 507 cod. proc. pen. del teste il cui esame era stato oggetto di rinuncia della difesa particolare escludendo che l’assunzione della prova in discorso fosse assolutamente necessaria ai fini del decidere (come in effetti previsto dall’art. 507 cit.), e ribadendo tale sta avendo stimato credibili le deposizioni delle persone offese (tema rispetto al quale la Corte merito ha compiutamente argomentato: cfr. pp. 4-5 della sentenza impugnata), così chiarendo le ragioni per cui ha escluso di non essere in grado di decidere allo stato degli atti (cfr. S n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820- 01; Sez. 1, n. 40705 del 10/01/2018, Capitanio, Rv. 274337 – 01) ossia dando conto della ragione posta a fondamento dell’esercizio del proprio prudente apprezzamento che, pertanto, non è censurabile nel giudizio di legittimit (Sez. 1, n. 40705/2018, cit.), a fortiori per il tramite della prospettazione difensiva che ne ha addotto la necessità in ragione del fatto che la condanna si fonderebbe soltanto sulle affermazio delle persone offese (il cui narrato, invero, è stato ritenuto corroborato dalle certifi mediche in atti: cfr. Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, RAGIONE_SOCIALE‘Arte, Rv. 253214 – 01);
ritenuto che, all’inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. peri. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché – ravvisandosi profili d colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 – 01) – al versamento, i favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processua e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/12/2023.