Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 12000 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 12000 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a FERRARA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/05/2023 della CORTE d’APPELLO di BOLOGNA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto AVV_NOTAIO NOME COGNOME che ha chiesto l’inammissibilità de ricorso;
ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell’art.23 comma8 d. Igs. 137/2020
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Bologna ha parzialmente riformat la sentenza del Tribunale di Bologna del 27 ottobre 2022 che aveva condannato NOME COGNOME COGNOME pena di sette anni e due mesi di reclusione (oltre a € 1.800,00 di multa) in qua ritenuto responsabile di due rapine, un furto con strappo e lesioni personali, reati commess Bologna tra aprile e maggio 2021. Con la senl:enza di appello è stata riconosciuta continuazione tra i fatti giudicati nel presente procedimento è quello oggetto di precede sentenza pronunciata nei confronti dell’imputato.
NOME COGNOME ha presentato ricorso per cassazione formulando tre motivi incentrati su inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e su vizi motivazional (articolo 606 lett. b ed e c.p.p.).
Per un primo profilo, si lamenta che la affermazione di penale responsabilità per i reati di ai capi 2 e 3 (rapina e lesioni ai danni di NOME COGNOME) sia priva di motivazione in qu stessa è del tutto apparente, facendo riferimento unicamente a ipotesi o congetture: la distanz
di tempo e di luogo fra il fatto commesso ai danni di NOME COGNOME e quello commesso ai danni del COGNOME nonché l’abbigliamento indossato dall’agente dei reati non possono essere considerati indizi gravi precisi e concordanti in quanto non permettono di ricostruire la vic storica in maniera univoca.
Con il secondo motivo si sostiene l’insufficienza motivazionale in relazione al manca riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nonostante gli elementi positivamente valutabili a favore dell’imputato.
Con il terzo motivo, infine si lamenta la illogicità della motivazione in relazione agli aum pena applicati per reati analoghi (furto con strappo) nel presente processo ed in quello giudi con la sentenza della corte d’appello di Bologna del 19 luglio 2022.
Con memoria inviata per PEC il AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO ha chiesto che i ricorso sia dichiarato inammissibile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi sui qual fondato.
E’ bene considerare che, a dispetto della parziale riforma della sentenza di primo gra (all’esclusivo fine di attrarre sotto un unico trattamento sanzionatorio reati contro il pat già giudicati con precedente sentenza passata in giudicato) si è in presenza di c.d. “dop conforme” in punto di affermazione della penale responsabilità dell’imputato per i fatti di come contestati, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stati rispettati i parametri d richiamo della pronuncia di appello a quella di primo grado e dell’adozione – da parte di entram le sentenze – dei medesimi criteri nella valutazione delle prove (cfr., Sez. 3, n. 4441 16/07/2013, COGNOME, Rv. 257595; Sez. 2, n. 372)5 del 12/06/2019, E., Rv. 277218).
Manifestamente infondato è il primo motivo di ricorso. Lungi dal delineare un effettivo vi di legittimità, le doglianze articolate finiscono per contestare il giudizio di responsabilità il risultato probatorio cui sono approdati i giudici di merito che, con valutazione conforme medesime emergenze istruttorie, sono stati concordi nel ritenere tali elementi pienamente integralmente riscontrati all’esito della ricostruzione della concreta vEcenda processuale. Ed effetti, è utile ribadire che contestando il vizio di violazione di legge di cui all’articolo 6 1, lett.b) c.p.p. (evocato nella rubrica) in relazione all’art.192 c.p.p., il motivo di rico per criticare l’esito della valutazione che l’articolo disciplina, risolvendosi quindi in un v motivazione che quel giudizio esprime; in definitiva, come accade sovente ed anche nel caso di specie, ciò che si contesta è che le emergenze istruttorie acquisite siano idonee a consentire ricostruzione della condotta di cui si discute in termini tali da consentire l’affermaz responsabilità. Sennonché, tale operazione è prettamente riservata al giudice di merito e no può essere riprodotta per la terza volta in questa sede, pena la violazione della funzione legittimità assegnata dall’ordinamento a questa Corte al fine dell’uniforme applicazione d diritto, non della (ennesima) ricostruzione del fatto.
Nemmeno il motivo, peraltro, riesce a spiegare per quale ragione la ricostruzione indiziaria ‘manifestamente’ illogica (non ‘semplicemente’ illogica). Esso lamenta la insufficiente cogen indiziaria ma ignora gli elementi indiziari elencati dCOGNOME Corte in relazione COGNOME rapina ai d COGNOME (in particolare, come si legge a pg.4 della sentenza, gli “indumenti -ripresi telecamere, n.d.r.- … fortemente individualizzanti per una serie di loro dettagli e del tutt a quelli rinvenuti in possesso dell’imputato all’esito della perquisizione”) e forza il se ragionamento giudiziale (che aveva menzionato la compatibilità concetto diverso da identitàtra giaccone e pantaloni risultanti dalle immagini delle due ipotesi delittuose -una delle ammessa dal ricorrente). In sostanza, il ragionamento difensivo, critico in relazione al qua indiziario, è in parte monco, in parte spurio.
La censura riguardante la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche non è consentita.
Ogni aspetto del trattamento sanzionatorio – comprensivo del riconoscimento delle circostanze attenuanti, della loro comparazione con le eventuali aggravanti e della concessione dei benefi della sospensione condizionale e della non menzione – rientra nelle attribuzioni esclusive giudice di merito che deve indicare i motivi che giustificano l’uso di tale potere.
In sede di legittimità è invece consentito esclusivamente valutare sei il giudice, nell’u suo potere discrezionale, si sia tenuto a corretti criteri logico-giuridici e abbia m adeguatamente il suo convincimento, dando conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’art.133 c.p., considerati preponderanti ai fl ni della conce dell’esclusione (Sez.5, n.43952 del 13/4/2017, Pettinelli, Rv.271269).
Nel caso di specie, a fondamento della statuizione contestata, la Corte di appello ha quin incensurabilmente valorizzato i precedenti penali dell’imputato, gravi e specifici, e le modalità dei fatti accertati, che denotano spiccata capacità criminale. A ciò si aggiunga ch primo grado l’analogo giudizio negativo -valorizzabile sinergicamen te, a fronte della ‘dop conforme’ sul punto- era stato adeguatamente fondato sull’apprezzamento della condotta post delictum dell’imputato, resosi responsabile di un’evasione che, seppure non finalizzata al commissione di ulteriori reati, era stata ritenuta indice dell’indole dell’imputato, refra ravvedimento ed all’adeguamento. Tanto in primo grado che in grado d’appello, quindi, sono stati espressi giudizi scevri di vizi motivazionali rilevabili in questa sede.
Il motivo inerente al complessivo trattamento sanzionatorio è privo della necessaria specificità poiché non si confronta con le argomentazioni poste dCOGNOME Corte d’appello fondamento delle contestate statuizioni (cfr. pg .5 della sentenza impugnata, che valorizza anche il fatto che il furto giudicabile costituisca violazione ulteriore e quindi di per sé più gra
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art.616 c.p.p., la condann ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nel determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di € 3000,00, così equitativamente fissata.
Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 2 novembre 2023
Il Consigli ‘re relatore
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