Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 11073 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 11073 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CASERTA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/02/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso
Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell’ad 23 comma 8 D.L. 137/2020 e ss.mnn
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli che il 2/2/2023 ha confermato il giudizio di condanna espresso nei suoi confro dal Tribunale di Santa Maria C.V. il 23/2/2022 in ordine ai delitti di tentata estorsione ai di NOME COGNOME e di evasione dagli arresti domiciliari, con la conseguente condanna alla p ritenuta di giustizia.
A sostegno del ricorso, la difesa del COGNOME ha prospettato due motivi di impugnazione:
1.1. violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento alla rit responsabilità per il delitto di tentata estorsione sulla base dell’erronea interpretazione conversazione, trascritta, tra il ricorrente COGNOME NOME NOME COGNOME NOMENOME interpretata d Corte senza confrontarsi con le argomentazioni dell’atto di appello, fondate anche sulla stes intercettazione e volte a darne un altro significato.
1.2. GLYPH Violazione di legge per essersi fondata la decisione sulla trascrizione di u telefonata, effettuata dalla P.G., nonostante la difesa del ricorrente all’udienza del 18/11 avesse negato il consenso all’utilizzazione di tale trascrizione.
Con requisitoria scritta del 16/11/2023 il AVV_NOTAIO ha chiesto dichiar inammissibile il ricorso.
Il ricorso è inammissibile perché fondato su motivi non consentiti nella presente sede.
3.1. Il primo motivo, infatti, attiene esclusivamente al merito della decisione impugn atteso che senza vizi logici la sentenza impugnata, riportando i passi più rilevanti conversazione svoltasi inizialmente tra il ricorrente e la persona offesa, e proseguita poi COGNOME COGNOME tale COGNOME NOMENOME ha dato adeguatamente conto del carattere intimidatorio delle espressioni profferite dal ricorrente nei confronti del COGNOME, con ripetute minacce di perco poi prospettate anche al COGNOME, al quale venivano sottolineate le precedenti carcerazioni ricorrente. Per quanto, pertanto, con l’atto di appello il COGNOME abbia riportato stral conversazione trascritta più ampi di quelli richiamati nella sentenza, che evidenziavano com anche la persona offesa avesse prospettato di farsi accompagnare da terzi all’appuntamento con il COGNOME, si tratta di una prospettazione difensiva implicitamente disattesa dalla territoriale, in quanto fondata su circostanze palesemente e logicamente ritenute inidonee scalfire la portata intimidatoria delle esplicite minacce richiamate in sentenza. Giova ricor infatti, che, secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità non è censurab in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente in relazione a una specifi deduzione prospettata con il gravame, quando il suo rigetto risulti dalla complessiva strutt argornentativa della sentenza (Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022, Rv. 284096).
3.2. E’ inammissibile anche il secondo motivo di ricorso, volto a prospettare l’asse inutilizzabilità della trascrizione della conversazione intercorsa la notte tra il 31/7/2 01/08/2021 tra il ricorrente e la persona offesa, in quanto si tratta di cloglienza che non essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dall’atto di appello
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell’art. 61 proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativannente in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 14 dicembre 2023
L’estensore GLYPH
La Presidente