Ricorso Inammissibile in Cassazione: Quando la Rivalutazione dei Fatti è Vietata
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito un principio cardine del nostro sistema processuale: il giudizio di legittimità non è una terza istanza di merito. Quando un ricorso inammissibile viene proposto con l’intento di ottenere una nuova valutazione delle prove, la Suprema Corte non può fare altro che rigettarlo, condannando il ricorrente alle spese e a una sanzione pecuniaria. Analizziamo insieme questo caso per capire i limiti invalicabili del ricorso in Cassazione.
Il Fatto: Dalla Condanna in Appello al Ricorso in Cassazione
Il caso trae origine da una condanna per il reato previsto dagli articoli 110 e 424 del codice penale (concorso in danneggiamento seguito da incendio), emessa prima dal Tribunale e successivamente confermata dalla Corte d’Appello. La condanna si basava su una ricostruzione dei fatti ritenuta verosimile e supportata da numerosi elementi di prova esterni, oltre alla testimonianza della persona offesa.
Non soddisfatto della decisione, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando una presunta violazione di legge e un vizio di motivazione. In sostanza, il ricorrente ha cercato di offrire una lettura alternativa del materiale probatorio, sperando di scardinare la decisione dei giudici di merito.
Analisi del Ricorso Inammissibile da parte della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha prontamente qualificato il ricorso come manifestamente infondato. I giudici hanno sottolineato che le censure mosse dal ricorrente non evidenziavano reali vizi di legittimità, ma si traducevano in una richiesta inammissibile di riconsiderare i fatti e le prove già ampiamente valutati nei due gradi di giudizio precedenti. La motivazione della Corte d’Appello è stata giudicata adeguata, logica e priva di contraddizioni, confermando così la responsabilità penale dell’imputato.
La Questione della Prescrizione e l’Impatto della Recidiva
Un altro punto affrontato dalla Corte riguarda l’eccezione di prescrizione del reato. L’ordinanza chiarisce che il reato non era affatto prescritto. Il termine di prescrizione, infatti, era stato esteso a quindici anni a causa del riconoscimento della recidiva reiterata ed infraquinquennale a carico dell’imputato. Questa circostanza aggravante aveva già portato il giudice di primo grado ad aumentare la pena base, decisione poi confermata in appello e ritenuta corretta anche in sede di legittimità.
Le Motivazioni: la Funzione della Corte di Cassazione
La motivazione centrale della decisione risiede nella natura stessa del giudizio di Cassazione. La Suprema Corte non è un ‘terzo giudice’ del fatto, ma un ‘giudice del diritto’. Il suo compito è assicurare l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge, non riesaminare le prove o sostituire la propria valutazione a quella, logicamente argomentata, dei giudici di merito. Sollecitare una ‘lettura alternativa del compendio probatorio’, come ha fatto il ricorrente, significa travalicare i confini del giudizio di legittimità, rendendo il ricorso inammissibile.
Conclusioni: le Implicazioni Pratiche della Decisione
Questa ordinanza serve da monito: un ricorso per Cassazione deve concentrarsi su questioni di pura legittimità (violazioni di legge o vizi logici manifesti della motivazione) e non può trasformarsi in un pretesto per ridiscutere il merito della vicenda. Le conseguenze di un ricorso inammissibile non sono trascurabili: oltre alla conferma della condanna, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare una somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, a titolo di sanzione per aver adito la Corte senza un fondamento apprezzabile.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile perché le censure del ricorrente non denunciavano vizi di legge, ma sollecitavano una nuova valutazione delle prove e una lettura alternativa dei fatti, attività che non rientra nelle competenze della Corte di Cassazione, la quale si limita a un giudizio di legittimità.
Il reato contestato si era prescritto?
No, il reato non era prescritto. Il termine di prescrizione era di quindici anni, poiché all’imputato è stata riconosciuta l’aggravante della recidiva reiterata ed infraquinquennale, che ha comportato un aumento della pena e un allungamento dei tempi necessari per l’estinzione del reato.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, come in questo caso, al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, a causa della colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5448 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5448 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 16/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME COGNOME nato a MARSALA il 03/04/1969
avverso la sentenza del 24/05/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.
Rilevato che il ricorso di NOME COGNOME è manifestamente infondato; Considerato infatti che il provvedimento impugnato, con motivazione adeguata ed esente da vizi logici, ha confermato il giudizio di penale responsabilità (ed il relativo trattamento sanzionatorio) pronunciato dal Tribunale di Marsala con sentenza dell’8 aprile 2019, nei confronti dell’odierno ricorrente per il delitto di cui agli artt. 110 e 424 cod. pen. (commesso 1’8 luglio 2014) ritenendo verosimile il racconto della persona offesa che, peraltro, era stato suffragato da numerosi elementi esterni dettagliatamente elencati dalla Corte territoriale;
Rilevato che le censure del ricorrente, il quale lamenta la violazione di legge ed il vizio di motivazione, sollecitano una inammissibile lettura alternativa del compendio probatorio da sovrapporre a quella, non manifestamente illogica, del giudice a quo;
Considerato, inoltre, che il reato oggetto della imputazione non si era prescritto prima della sentenza impugnata dato che, nel caso di specie, esso è di quindici anni atteso che nei confronti dell’imputato è stata riconosciuta la recidiva reiterata ed infraquinquennale, per la quale il giudice di primo grado aveva disposto l’aumento della pena base (di mesi sei di reclusione) nella misura della metà giungendo alla pena finale di mesi nove di reclusione poi confermata dalla Corte di appello;
Rilevato che la memoria (definita comparsa conclusionale) della parte civile NOME COGNOME è tardiva in quanto depositata il giorno 9 gennaio 2025, vale a dire oltre il termine di quindici giorni prima della odierna udienza, come stabilito dall’art. 611 cod. proc. pen. (non potendosi applicare il più breve termine di cinque giorni, previsto unicamente nella ipotesi di memorie di replica), di talché non devono essere liquidate le spese in suo favore;
Ritenuto che deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2025.