Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5448 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5448 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MARSALA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/05/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.
Rilevato che il ricorso di NOME COGNOME è manifestamente infondato; Considerato infatti che il provvedimento impugnato, con motivazione adeguata ed esente da vizi logici, ha confermato il giudizio di penale responsabilità (ed il relativo trattamento sanzionatorio) pronunciato dal Tribunale di Marsala con sentenza dell’8 aprile 2019, nei confronti dell’odierno ricorrente per il delitto di cui agli artt. 110 e 424 cod. pen. (commesso 1’8 luglio 2014) ritenendo verosimile il racconto della persona offesa che, peraltro, era stato suffragato da numerosi elementi esterni dettagliatamente elencati dalla Corte territoriale;
Rilevato che le censure del ricorrente, il quale lamenta la violazione di legge ed il vizio di motivazione, sollecitano una inammissibile lettura alternativa del compendio probatorio da sovrapporre a quella, non manifestamente illogica, del giudice a quo;
Considerato, inoltre, che il reato oggetto della imputazione non si era prescritto prima della sentenza impugnata dato che, nel caso di specie, esso è di quindici anni atteso che nei confronti dell’imputato è stata riconosciuta la recidiva reiterata ed infraquinquennale, per la quale il giudice di primo grado aveva disposto l’aumento della pena base (di mesi sei di reclusione) nella misura della metà giungendo alla pena finale di mesi nove di reclusione poi confermata dalla Corte di appello;
Rilevato che la memoria (definita comparsa conclusionale) della parte civile NOME COGNOME è tardiva in quanto depositata il giorno 9 gennaio 2025, vale a dire oltre il termine di quindici giorni prima della odierna udienza, come stabilito dall’art. 611 cod. proc. pen. (non potendosi applicare il più breve termine di cinque giorni, previsto unicamente nella ipotesi di memorie di replica), di talché non devono essere liquidate le spese in suo favore;
Ritenuto che deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2025.