Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30762 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30762 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PONTE SAN PIETRO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/10/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la sussist degli elementi costitutivi del reato di ricettazione, non è consentito in legittimità;
che, invero, il vizio di cui all’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. riguarda l’erronea interpretazione della legge penale sostanziale (ossia, inosservanza), ovvero l’erronea applicazione della stessa al caso concret dunque, l’erronea qualificazione giuridica del fatto o la sussunzione del concreto sotto fattispecie astratta), e va tenuto distinto dalla deduz un’erronea applicazione della legge in ragione di una carente o contraddit ricostruzione della fattispecie concreta, denunciabile sotto l’aspetto del motivazione (cfr. Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, Altoè, Rv. 268404);
che, inoltre, in tema di controllo sulla motivazione, non sono deducib censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, manif illogicità e contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali tali da im diversa conclusione del processo;
che, in particolare, non sono consentite tutte le doglianze che censuran persuasività, l’adeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differ comparazione dei significati da attribuire alle diverse prove o evidenziano ra in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibili credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento;
che, peraltro, alla Corte di cassazione è normativamente preclusa la possibi non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica d pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’appa argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutu dall’esterno, dovendo piuttosto verificare la coerenza strutturale della sent sé e per sé considerata, alla stregua degli stessi parametri valutativi da c geneticamente informata, ancorché questi siano ipoteticamente sostituibili da (cfr. Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260);
che, di contro, le doglianze difensive tendono a prefigurare una rivalutazi delle fonti probatorie e/o un’alternativa ricostruzione dei fatti mediante c valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al si di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici e d travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti;
che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, c argomentazioni esenti da criticità giustificative, le ragioni del loro convinc (si vedano, in particolare, pagg. 5 e 6);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso, il 21 giugno 2024.