Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33586 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33586 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CASERTA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/12/2024 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME;
considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si contesta la correttezza dell argomentazioni poste a base della dichiarazione di responsabilità, censurando la valutazione dell’intero compendio probatorio e denunciando la illogicità della motivazione sulla base dell diversa lettura dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un div giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, non è consentito dalla le stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia;
che il giudice di appello, a pagina 4 della sentenza impugnata, ha dato conto del giudizio d responsabilità, affermando che ipotizzare che un altro soggetto avrebbe commesso la truffa senza essere d’accordo con l’imputata, che ne ha conseguito il profitto mediante ricarica avvenuta sulla sua carta Postepay, sarebbe certamente un assurdo;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
ritenuto inoltre che, in considerazione del contenuto delle conclusioni scritte e della not spese trasmesse in data 1° settembre 2025, l’imputato debba essere inoltre condanNOME alla rifusione, in favore della parte civile costituita, COGNOME NOMENOME delle spese di rappresent e difesa sostenute nel grado dalla stessa, come da dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Condanna inoltre l’imputata alla rifusione delle spese di assistenza e difesa sostenute nell’odiern grado in favore della parte civile COGNOME NOME, che liquida in euro duemila oltre access di legge.
Così deciso, il 12 settembre 2025.