Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 44222 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 44222 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a TORRE DEL GRECO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 19/04/2023 del TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha chiesto, con requisitoria scritta, la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza emessa in data 19 aprile 2023 il Tribunale di Torre Annunziata, in parziale accoglimento dell’istanza proposta da NOME COGNOME, ha ritenuto sussistente una doppia incriminazione per il delitto di detenzione della medesima arma da fuoco, ed ha perciò revocato la condanna a lui inflitta per tale delitto con la sentenza n. 2406/2021 emessa dal Tribunale di Torre Annunziata in data 28 ottobre 2022, definitiva il 10 febbraio 2023, di conseguenza revocando la pena di sei mesi di reclusione e 1.000 euro di multa irrogata quale aumento sulla pena principale per detto reato. Ha invece respinto l’ulteriore richiesta di ritenere sussistente il “bis in idem” anche con riferimento al delitto di porto di arma da fuoco, rilevando che esso era stato contestato, e ritenuto, in relazione a due condotte diverse, e cioè nel primo caso per avere portato l’arma durante la consumazione di una rapina, e nel secondo caso per averla ceduta ad un terzo, fuori all’abitazione, per usarla a fine di minaccia.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso NOME COGNOME, per mezzo del proprio difensore AVV_NOTAIO, articolando un unico motivo con il quale lamenta la mancanza o manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato.
Nell’istanza egli lamentava in primo luogo di non avere avuto conoscenza del processo conclusosi con la sentenza divenuta definitiva il 10 febbraio 2023, non avendo mai ricevuto la notifica del decreto di citazione in giudizio, pur essendo detenuto da molti anni, e venendo perciò assistito da un difensore di ufficio con cui non aveva avuto alcun contatto. Tale mancata partecipazione al processo gli aveva impedito di chiarire le circostanze del contestato porto di arma da fuoco, erroneamente individuate dal giudice in una condotta diversa da quella già giudicata. Tale censura non è stata valutata nel provvedimento impugnato, che deve perciò essere cassato.
Il giudice dell’esecuzione ha errato anche nel non riconoscere la sussistenza della continuazione tra i due reati residui, di porto di arma da fuoco, solo perché non è stata avanzata la relativa richiesta, non essendovi alcun limite di legge alla facoltà del giudicante di riconoscere la continuazione anche in assenza di istanza di parte.
Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso, per la sua manifesta infondatezza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile, in relazione a tutte le questioni proposte, oltre che manifestamente infondato.
La prima parte dell’unico motivo di ricorso, relativa all’omessa pronuncia del giudice dell’esecuzione in ordine alla doglianza relativa alla mancata partecipazione del ricorrente al processo di cognizione, è inammissibile per carenza di interesse. Secondo il consolidato principio di questa Corte, l’omessa pronuncia del giudice su un motivo inammissibile non è ricorribile in cassazione: «In tema di impugnazioni, è inammissibile, per carenza d’interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado che non abbia preso in considerazione un motivo di appello inammissibile “ah origine” per manifesta infondatezza, in quanto l’eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio» (Sez. 3, n.46588 del 03/10/2019, Rv. 277281).
Nel presente caso il ricorrente aveva lamentato, nella sua istanza, una nullità del procedimento di cognizione, per l’omessa notifica del decreto di citazione in giudizio. Una simile questione non può essere posta al giudice dell’esecuzione, che non è competente a rivalutare o annullare le sentenze di merito. Il ricorrente avrebbe dovuto proporre istanza di rescissione del giudicato ai sensi dell’art. 629-bis cod.proc.pen. La decisione del giudice adito su tale questione, quindi, avrebbe potuto solo essere dichiarativa della propria incompetenza, senza alcun effetto utile per il ricorrente, non potendo neppure la sua istanza essere equiparata alla richiesta di rescissione del giudicato, per la totale diversità della procedura (V.: Sez. U. n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, Rv. 280931). L’omesso esame di tale questione non può, perciò, essere oggetto di impugnazione, mancando totalmente l’interesse del ricorrente ad una pronuncia sul punto.
E’ inammissibile la censura circa l’erronea affermazione del giudice dell’esecuzione della diversità sussistente tra i due reati di porto di arma da fuoco. Il ricorrente afferma che, se fosse stato posto in grado di partecipare al giudizio di cognizione, avrebbe potuto spiegare le circostanze spazio-temporali dei due reati, per far emergere l’unicità della condotta. GLYPH Si tratta di una questione che non può essere posta al giudice dell’esecuzione, né quest’ultimo potrebbe, sulla base di eventuali spiegazioni fornite dal condannato, modificare l’accertamento dei fatti contenuto in una sentenza divenuta irrevocabile. Il giudice dell’esecuzione ha doverosamente fondato la sua valutazione sulle
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decisioni di merito che hanno condannato l’istante, ricavando da queste la sussistenza di due condotte diverse.
Infine è inammissibile la censura, relativa al non avere il giudice dell’esecuzione valutato l’applicabilità dell’istituto della continuazione tra i du reati di porto di arma da fuoco, pur in assenza di un’esplicita richiesta da parte dell’istante. GLYPH L’art. 666, comma 1, cod.proc.pen., stabilisce in modo chiaro che «il giudice dell’esecuzione procede a richiesta del pubblico ministero, dell’interessato o del difensore», e le uniche deroghe sono relative alla concessione dell’amnistia e dell’indulto. In applicazione di questa norma, questa Corte ha più volte affermato che «Il procedimento di esecuzione esige l’impulso di parte, salvo che per l’applicazione dell’amnistia o dell’indulto, per cui i provvedimento del giudice dell’esecuzione adottato di ufficio, al di fuori di tali ipotesi, è viziato da nullità insanabile, ai sensi dell’art. 178, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.» (Sez. 1, n. 23525 del 18/05/2021, Rv. 281396; Sez.1, n. 1839 del 28/11/2006, dep. 2007, Rv. 235794). GLYPH E’ quindi evidente che il giudice dell’esecuzione non poteva valutare d’ufficio l’applicabilità o meno dell’istituto della continuazione, mancando qualunque richiesta sul punto, come risulta evidente dalla lettura dell’istanza originaria del ricorrente.
Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 20 settembre 2023
Il Consigliere estensore