Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39065 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39065 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/11/2024 del GIUDICE DI PACE di CASTEL DI SANGRO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NUMERO_DOCUMENTO -Udienza del 05 novembre 2025 -Consigliere COGNOME
Considerato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Castel Di Sangro, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di minaccia.
Preso atto del deposito di conclusioni del difensore della parte civile.
Rilevato che il primo motivo di ricorso – che deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di penale responsabilità della ricorrente – è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. pr pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato.
Ritenuto che tale motivo di ricorso è anche manifestamente infondato giacché, nel giudizio di legittimità, non è consentito invocare una valutazione o rivalutazione degli elementi probato al fine di trarne proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito, chiedendo a Corte di legittimità un giudizio di fatto che non le compete. Esula, infatti, dai poteri della di cassazione quello di una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisio la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrar vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adegu valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, COGNOME, Rv. 249651, in motivazione; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, COGNOME, Rv. 216260). Più di recente si è sostenuto che, nel giudizio di cassazione, sono precluse al Giudice di legittimità la rilettura degli elem di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiorment plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudi merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020 Ud., dep. 2021, F.; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, COGNOME, Rv. 265482; pronunzie che trovano precedenti conformi in Sez. 5, n. 12634 del 22/03/2006, COGNOME, Rv. 233780; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, COGNOME, Rv. 235507).
Ritenuto, in particolare, che, nel caso di specie, la ricostruzione fattuale operata dal Giudi di merito si presenta sorretta da un percorso argomentativo immune da vizi logici e giuridici, con una sufficiente analisi degli indicatori di attendibilità della persona offesa. Di contro, le c articolate con il ricorso si risolvono, all’evidenza, in mere doglianze in fatto, dirette a soll una non consentita rivalutazione del compendio istruttorio, attività che esula dai poteri d giudice di legittimità.
Ritenuto che il secondo motivo di ricorso – che lamenta violazione di legge in ordine alla mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. – è manifestamente infondato giacché, come ritenuto dalla giurisprudenza GLYPH delle GLYPH Sezioni GLYPH Unite GLYPH di GLYPH questa GLYPH Corte
(Sez. U, Sentenza n.53983 del 22/06/2017 Ud. (dep. 28/11/2017 ) Rv. 271587 – 01), la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art.131-bis cod. non è applicabile nei procedimenti relativi a reati di competenza del giudice di pace. ( motivazione, la Corte ha precisato che il rapporto tra l’art.131-bis cod.pen. e l’art.34 D.Lgs. agosto 2000, n. 274, non va risolto sulla base del principio di specialità tra le singole norm dovendo prevalere la peculiarità del complessivo sistema sostanziale e processuale introdotto in relazione ai reati di competenza del giudice di pace, nel cui ambito la tenuità del fatto svolge ruolo anche in funzione conciliativa).
Ritenuto che il terzo motivo di ricorso – che denuncia violazione di legge e vizio di motivazione quanto al trattamento punitivo – è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. All’esito odierno del giudizio non consegue, invece, la condanna della parte ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, giacché il dife di quest’ultima non ha svolto alcuna utile attività difensiva, limitandosi a conclusioni p dell’illustrazione delle ragioni che le fondano. A questo riguardo, il Collegio intende dare segu agli insegnamenti di Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, COGNOME, Rv. 283886 (non massimata sul punto), secondo cui, con riferimento al giudizio di legittimità celebrato con ri camerale non partecipato, anche laddove previsto dalla normativa introdotta per contrastare l’emergenza epidemiologica da Covid-19, la parte civile, pur in difetto di richiesta di trattaz orale, ha diritto di ottenere la liquidazione delle spese processuali purché abbia effettivamen esplicato, anche solo attraverso memorie scritte, un’attività diretta a contrastare l’avver pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria, fornendo un utile contribu decisione.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Nulle sulle spese di parte civile.
Così deciso il 05 novembre 2025
(Th