Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28718 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28718 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOMENOME COGNOME
Data Udienza: 10/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ADRIA il 30/04/1981
avverso la sentenza del 13/12/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 13 dicembre 2024 la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della pronuncia del locale Tribunale del 17 febbraio 2022, sull’accordo delle parti, rideterminato la pena inflitta a COGNOME NOME misura di anni uno, mesi quattro di reclusione in ordine al reato di cui a 589-bis cod. pen.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, mezzo del suo difensore, lamentando, con un’unica doglianza, inosservanza ed erronea applicazione di legge con riguardo all’omesso riconoscimento in su favore della circostanza attenuante prevista dall’art. 589-bis, comma 7, pen.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto co motivo non consentito.
E’ stato precisato, infatti, che il ricorso in cassazione avverso la se emessa ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. è ammissibile solo qua deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di acceder concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al conten difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglian relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizio proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e ai vizi attinenti alla determina della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione infl quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170-01; Sez. 2, 22002 del 10/04/2019, COGNOME, Rv. 276102-01).
Il concordato in appello, d’altro canto, ha una diversa fisionomia risp all’applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. – derivante dal di contenuto dell’accordo che, nel primo caso, si innesta sulla rinuncia ai moti impugnazione (con conseguente impossibilità di contestare la responsabilità e qualificazione giuridica del fatto), mentre nel secondo abbraccia anche i term dell’accusa (da cui deriva la possibilità di proporre ricorso per cassazione per ciò che concerne la qualificazione giuridica) – con la conseguenza che ipotesi di annullamento della sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen. s sicuramente più limitate rispetto a quelle previste dall’art. 448-bis dello codice, dato che riguardano essenzialmente l’illegalità della pena che costitu l’unica ipotesi in cui, indipendentemente dall’inammissibilità del ricors cassazione, sempreché non sia tardivo, la Corte di legittimità deve proced
d’ufficio all’annullamento della sentenza impugnata (così, Sez. 6, n. 41254 del
04/07/2019, NOME, Rv. 277196-01).
La declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione deve, pertanto, essere pronunciata «senza formalità», ai sensi di quanto disposto dall’art. 610, comma
5-bis, cod. proc. pen.
3. All’inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma
in favore della Cassa delle ammende che, avuto riguardo all’elevato coefficiente di colpa connotante la rilevata causa di inammissibilità, appare conforme a
giustizia stabilire nella somma di euro 4.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma il 10 giugno 2025
Il Consigliere estensore
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