Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1492 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1492 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/04/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 17 aprile 2025 la Corte di appello di Napoli, in parzia riforma della pronuncia del G.U.P. del Tribunale di Noia del 25 ottobre 2024, rideterminato, sull’accordo delle parti, la pena inflitta a COGNOME NOME misura di anni quattro, mesi cinque, giorni dieci di reclusione ed euro 1.66 di multa in ordine al reato di cui all’art. 624-bis, commi 1 e 3, cod. pen.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, mezzo del suo difensore, deducendo, con due distinte doglianze: violazione legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 129 cod. pen., 589 e 59 cod. proc. pen.; violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’ar cod. pen.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto co motivi non consentiti.
E’ stato precisato, infatti, che il ricorso in cassazione avverso la se emessa ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. è ammissibile solo qua deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di acceder concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al conten difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglian relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizio proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e ai vizi attinenti alla determina della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione infl quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170-01; Sez. 2, 22002 del 10/04/2019, COGNOME, Rv. 276102-01).
Il concordato in appello, d’altro canto, ha una diversa fisionomia risp all’applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. – derivante dal di contenuto dell’accordo che, nel primo caso, si innesta sulla rinuncia ai moti impugnazione (con conseguente impossibilità di contestare la responsabilità e qualificazione giuridica del fatto), mentre nel secondo abbraccia anche i ter dell’accusa (da cui deriva la possibilità di proporre ricorso per cassazione per ciò che concerne la qualificazione giuridica) – con la conseguenza che ipotesi di annullamento della sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen. sicuramente più limitate rispetto a quelle previste dall’art. 448-bis dello codice, dato che riguardano essenzialmente l’illegalità della pena che costit l’unica ipotesi in cui, indipendentemente dall’inammissibilità del ricors cassazione, sempreché non sia tardivo, la Corte di legittimità deve proced
d’ufficio all’annullamento della sentenza impugnata (così, Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196-01).
La declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione deve, pertanto, essere pronunciata «senza formalità», ai sensi di quanto disposto dall’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
All’inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende che, avuto riguardo all’elevato coefficiente di colpa connotante la rilevata causa di inammissibilità, appare conforme a giustizia stabilire nella somma di euro 4.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 7 ottobre 2025