Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24900 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24900 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/03/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME NOME a AVERSA il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a AVERSA il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a AVERSA il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a AVERSA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/02/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 15 febbraio 2023 la Corte di appello di Napoli – per quanto di specifico interesse in questa sede – in riforma della pronuncia del Tribunale di Napoli Nord del 18 ottobre 2019, ha ridetermiNOME, sull’accordo delle parti, la pena inflitta a COGNOME NOME in anni sei, mesi quattro di reclusione ed euro 36.000 di multa, a COGNOME NOME in anni sei, mesi due di reclusione ed euro 45.000,00 di multa, a COGNOME NOME in anni quattro, mesi quattro di reclusione ed euro 20,000 di multa in ordine ad ipotesi di reato ex art. 73 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, invece confermando la condanna emessa in primo grado nei confronti di COGNOME NOME, per analoghe fattispecie delittuose, ad anni due di reclusione ed euro 5.500,00 di multa.
Avverso tale sentenza gli imputati hanno proposto, a mezzo dei loro difensori, quattro distinti atti di ricorso per cassazione.
COGNOME NOME ha dedotto, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione per omessa indicazione dei motivi di determinazione della pena, nonché per omessa specificazione nel dettaglio dei singoli aumenti di pena previsti per ciascuno dei reati posti in continuazione.
COGNOME NOME ha eccepito, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 444 -cod. proc. pen., lamentando l’erronea ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi dei reati ascrittigli.
COGNOME NOME ha lamentato, con un unico motivo di ricorso, omessa motivazione in relazione a quanto da lui devoluto.
COGNOME NOME ha dedotto due motivi di censura, con i quali ha rispettivamente eccepito: mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione in riferimento all’art. 74, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990, per non essere stata riconosciuta la sussistenza dell’ipotesi lieve; vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all’art. 62-bis cod. pen., per mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, in quanto proposti con motivi non deducibili in questa sede di legittimità.
2.1. In primo luogo, infatti, i. ricorsi di COGNOME NOME, COGNOME NOME COGNOME NOME ineriscono a motivi non consentiti.
E’ stato precisato, infatti, che il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. è ammissibile solo quando deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto
difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e ai vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, i quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170-01; Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, COGNOME, Rv. 276102-01).
Il concordato in appello, d’altro canto, ha una diversa fisionomia rispetto all’applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. – derivante dal diverso contenuto dell’accordo che, nel primo caso, si innesta sulla rinuncia ai motivi di impugnazione (con conseguente impossibilità di contestare la responsabilità e la qualificazione giuridica del fatto), mentre nel secondo abbraccia anche i termini dell’accusa (da cui deriva la possibilità di proporre ricorso per cassazione anche per ciò che concerne la qualificazione giuridica) – con la conseguenza che le ipotesi di annullamento della sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen. sono sicuramente più limitate rispetto a quelle previste dall’art. 448-bis dello stesso codice, dato che riguardano essenzialmente l’illegalità della pena che costituisce l’unica ipotesi in cui, indipendentemente dall’inammissibilità del ricorso per cassazione, sempreché non sia tardivo, la Corte di legittimità deve procedere d’ufficio all’annullamento della sentenza impugnata (così, Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196-01).
2.2. Con riguardo, invece, ai motivi di ricorso proposti da COGNOME NOME, deve essere osservato come essi, lungi dal confrontarsi con la congrua e logica motivazione resa dalla Corte territoriale in replica alle analoghe doglianze eccepite con l’atto di appello, reiterino le medesime considerazioni critiche espresse nel precedente atto impugNOMErio, proposto avverso la sentenza di primo grado.
Per come ripetutamente chiarito da questa Corte di legittimità (cfr., ex plurimis, Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, NOME, Rv. 254584-01), la funzione tipica dell’impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell’atto di impugnazione, cioè, è innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta. Risulta di chiara evidenza, pertanto, che se il motivo di ricorso, come nel caso in esame, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, per ciò
solo si destina all’inammissibilità, venendo meno in radice l’unica funzione per quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento).
E’ inammissibile, quindi, il ricorso per cassazione che riproduce e reitera stessi motivi prospettati con l’atto di appello e motivatamente respinti in sec grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati provvedimento impugNOME ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (così, tra le altre: Sez. 27816 del 22/03/2019, COGNOME, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME, Rv. 260608-01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, COGNOME, Rv. 243838-01).
All’inammissibilità dei ricorsi segue, per legge, la condanna dei ricorre al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento del spese processuali e della somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 20 marzo 2024