Ricorso Inammissibile Dopo Concordato: La Cassazione Fissa i Paletti
L’istituto del concordato in appello rappresenta uno strumento di efficienza processuale, ma quali sono i suoi limiti? Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione chiarisce le conseguenze di un’impugnazione successiva a tale accordo, definendo quando un ricorso inammissibile non lascia spazio a ulteriori discussioni. Questa pronuncia è fondamentale per comprendere la natura vincolante dell’accordo tra le parti e le preclusioni che ne derivano.
Il Caso in Esame
Il caso origina dal ricorso di un imputato contro una sentenza della Corte d’Appello di Milano, emessa a seguito di un ‘concordato’ ai sensi dell’art. 599-bis del codice di procedura penale. Il ricorrente lamentava che la Corte di merito non avesse specificato a quale delle ipotesi di reato contestate (detenzione o cessione di sostanze stupefacenti) si riferisse la pena base. Tuttavia, la sua richiesta di concordato era già stata accolta nel precedente grado di giudizio.
I Limiti del Ricorso in Cassazione dopo un Concordato
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, fornendo una spiegazione chiara e netta. Quando le parti, accusa e difesa, raggiungono un accordo sulla pena in appello, questo patto implica una rinuncia implicita a sollevare in futuro qualsiasi altra doglianza sui punti concordati. Questo principio vale anche per questioni che, in altre circostanze, potrebbero essere rilevate d’ufficio dal giudice.
La Suprema Corte ha specificato che esistono solo due eccezioni a questa regola ferrea:
1.  L’applicazione di una pena illegale: Se la pena concordata è contraria alla legge per specie o quantità.
2.  Vizi nella formazione della volontà: Se emergono motivi relativi a un difetto nel consenso dell’imputato o del pubblico ministero all’accordo.
Nel caso di specie, nessuna di queste due situazioni era presente. La doglianza del ricorrente riguardava un aspetto della motivazione della pena che, accettando il concordato, aveva implicitamente rinunciato a contestare.
Le Conseguenze di un Ricorso Inammissibile
L’ordinanza ha inoltre applicato le severe conseguenze previste dall’articolo 616 del codice di procedura penale per i casi di ricorso inammissibile. Non ravvisando un’assenza di colpa da parte del ricorrente nel proporre un’impugnazione palesemente infondata, la Corte lo ha condannato a:
*   Pagare le spese del procedimento.
*   Versare una sanzione pecuniaria di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Le motivazioni della Corte
Le motivazioni della Corte si fondano su un consolidato orientamento giurisprudenziale. L’accordo previsto dall’art. 599-bis c.p.p. ha una natura negoziale che cristallizza la decisione sui punti oggetto dell’accordo stesso. Permettere un successivo ricorso su tali punti svuoterebbe di significato l’istituto, trasformandolo in una mera tappa processuale anziché in una definizione concordata del giudizio. La rinuncia a dedurre ulteriori motivi è quindi l’effetto logico e giuridico dell’accordo stesso, che mira a una rapida e definitiva chiusura della controversia penale.
Conclusioni
La decisione della Cassazione rafforza la natura tombale del concordato in appello. Gli avvocati e i loro assistiti devono essere pienamente consapevoli che l’adesione a questa procedura comporta una rinuncia quasi totale a future impugnazioni dinanzi alla Suprema Corte. La scelta del concordato deve essere, pertanto, attentamente ponderata, valutando tutti gli aspetti della sentenza che si intende ‘patteggiare’, poiché una volta siglato l’accordo, le porte per un riesame in Cassazione si chiudono, salvo le ristrettissime eccezioni previste dalla legge.
 
È possibile presentare ricorso in Cassazione per qualsiasi motivo dopo aver raggiunto un accordo sulla pena in appello (concordato)?
No. Secondo la Corte, l’accordo tra le parti sulla pena implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questioni che sarebbero rilevabili d’ufficio.
Quali sono le uniche eccezioni che permettono di impugnare una sentenza emessa a seguito di concordato in appello?
Le uniche eccezioni riguardano l’irrogazione di una pena illegale oppure motivi relativi a vizi nella formazione della volontà della parte di accedere al concordato o nel consenso del pubblico ministero.
Cosa succede se si presenta un ricorso che viene dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile per colpa del ricorrente, quest’ultimo viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una sanzione pecuniaria, in questo caso fissata in 3.000 euro, in favore della Cassa delle ammende.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7655 Anno 2024
L
Penale Ord. Sez. 7   Num. 7655  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/06/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti; l t udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che il ricorso proposto da NOME COGNOME, che deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. per non avere la Corte di merito specificato a quale ipotesi di detenzione o di cessione di sostanza stupefacente si riferisce la pena base con riguardo ad una sentenza pronunciata ai sensi dell’art. 599-bis proc. pen, è inammissibile in quanto l’accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l’eccezione dell’irrogazione di una pena illegale (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196) e di motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato nonché al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170), situazioni certamente non ravvisabili nel caso in esame;
stante l’inammissibilità del ricorso e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2024.