Ricorso inammissibile: Quando la Cassazione Chiude la Porta
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile venga trattato dalla Corte di Cassazione, delineando i confini rigorosi del giudizio di legittimità. Un imputato, condannato in primo e secondo grado per un reato previsto dall’art. 455 del codice penale, ha visto il suo ricorso respinto senza un esame del merito. Analizziamo le ragioni di questa decisione e le lezioni procedurali che ne derivano.
I Fatti del Processo
Un soggetto veniva condannato dalla Corte d’Appello di Napoli, che confermava la sentenza di primo grado del Tribunale locale. La condanna riguardava la responsabilità penale per il reato di spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate. Ritenendo ingiusta la decisione, l’imputato proponeva ricorso per Cassazione, basandolo su tre distinti motivi: un vizio procedurale, un errore nella motivazione sulla sua colpevolezza e l’intervenuta prescrizione del reato.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile nella sua interezza. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o innocenza dell’imputato, ma si concentra esclusivamente sulla correttezza formale e sostanziale dei motivi presentati. La conseguenza diretta dell’inammissibilità è stata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di 3.000 euro a favore della Cassa delle ammende.
Analisi dei motivi del ricorso inammissibile
La Corte ha esaminato singolarmente i tre motivi, ritenendoli tutti manifestamente infondati o non consentiti in sede di legittimità.
1. Vizio Procedurale Tardivo: Il primo motivo lamentava un errore nella procedura: l’imputato era stato portato a giudizio con citazione diretta, una modalità che, a suo dire, non era applicabile al reato contestato. La Cassazione ha respinto la doglianza evidenziando che tale eccezione non era stata sollevata durante l’udienza del 16/03/2022, ovvero nel primo momento utile. Le nullità procedurali, se non assolute, devono essere contestate immediatamente, altrimenti si considerano sanate.
2. Motivi di Merito non Ammessi: Il secondo motivo contestava la logicità della motivazione con cui i giudici di merito avevano affermato la sua responsabilità. La Corte ha bollato questo motivo come un tentativo di ottenere un terzo grado di giudizio sui fatti, cosa preclusa in Cassazione. Il ricorso si limitava a ripetere le argomentazioni già presentate e respinte in appello, senza una critica specifica e argomentata della sentenza impugnata. Questo rende il motivo generico e, di conseguenza, inammissibile.
3. Errato Calcolo della Prescrizione: Infine, il ricorrente sosteneva che il reato fosse ormai estinto per prescrizione. Anche questo motivo è stato giudicato infondato. La Corte ha ricalcolato i termini, tenendo conto dei periodi di sospensione previsti dalla legge (in particolare dall’art. 420-quater c.p.p.), e ha concluso che il termine di prescrizione sarebbe maturato solo in una data futura (06/02/2026), ben oltre la data della decisione.
Le Motivazioni della Decisione
La decisione si fonda su principi cardine della procedura penale e del ruolo della Corte di Cassazione. L’inammissibilità è stata dichiarata perché i motivi del ricorso non superavano il vaglio preliminare richiesto dalla legge. In primo luogo, le questioni procedurali devono essere sollevate tempestivamente. In secondo luogo, il giudizio di Cassazione non è una terza istanza di merito; il ricorrente non può limitarsi a riproporre le stesse difese già vagliate, ma deve individuare specifici vizi di legittimità (violazione di legge o vizio logico manifesto) nella sentenza d’appello. Infine, il calcolo dei termini, come quello della prescrizione, deve essere eseguito correttamente, includendo tutte le cause di sospensione e interruzione previste.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce che l’accesso alla Corte di Cassazione è soggetto a regole severe. Un ricorso inammissibile non solo impedisce un esame della questione nel merito, ma comporta anche conseguenze economiche per il ricorrente. La decisione sottolinea l’importanza per la difesa di formulare motivi di ricorso specifici, pertinenti e giuridicamente fondati, evitando la mera riproposizione di argomenti fattuali. Insegna, inoltre, la necessità di una gestione attenta delle eccezioni procedurali, che devono essere sollevate nei tempi e nei modi previsti dal codice per non perdere il diritto di farle valere.
Quando va sollevata un’eccezione su un presunto vizio procedurale, come l’erroneità della citazione a giudizio?
Secondo la Corte, le eccezioni relative a nullità non assolute devono essere sollevate tempestivamente. Nel caso di specie, l’eccezione sulla nullità del decreto di citazione diretta a giudizio avrebbe dovuto essere presentata nel corso dell’udienza in cui è sorta, altrimenti si considera sanata.
È possibile contestare la valutazione dei fatti e delle prove davanti alla Corte di Cassazione?
No, non è possibile. La Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Un motivo di ricorso che si limita a reiterare argomentazioni già respinte in appello, senza una critica specifica alla motivazione della sentenza impugnata, viene considerato un tentativo di riesame del merito e, pertanto, è inammissibile.
Come si calcola il termine di prescrizione in presenza di sospensioni?
Il termine di prescrizione si calcola a partire dalla data di commissione del reato, ma a questo periodo devono essere aggiunti tutti i periodi di sospensione previsti dalla legge, come quelli disciplinati dall’art. 420-quater c.p.p. La Corte ha infatti precisato che, includendo le sospensioni, il termine non era ancora maturato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1671 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1671 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/02/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
li
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Napoli, con cui è stato ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 455 cod. pen. e condannato alla pena ritenuta di giustizia;
Ritenuto che il primo motivo di ricorso – che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 25 Cost. e 550 cod. proc. pen. per non rientrare il reato contestato tra quelli per cui si procede con citazione diretta a giudizio – è manifestamente infondato, in quanto inerente ad una violazione di norme processuali palesemente smentita dagli atti processuali e non relativa a nullità assolute (Sez. 1, n. 5967 del 04/12/2014, dep. 2015, Galeotti, Rv. 262426 – 01). Invero, dal verbale di udienza tenutasi in data 16/03/2022 non risulta essere stata sollevata alcuna eccezione in merito alla nullità del decreto di citazione diretta a giudizio;
Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, non è deducibile in sede di legittimità, in quanto fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, COGNOME e altri, Rv. 243838);
Ritenuto che il terzo motivo di ricorso, che lamenta violazione di legge per non essere stato dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione, è manifestamente infondato, atteso che il termine di prescrizione, sospensioni incluse, maturerà in data 06/02/2026. Invero, la sospensione della prescrizione ex art. 420quater cod. proc. pen. è stata introdotta dalla legge 28 aprile 2014, n. 67, entrata in vigore il 17/05/2024, vale a dire prima della data di commissione del reato;
Ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Ì
Così deciso il 24/09/2025.