Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26507 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26507 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SASSARI il 13/09/1966
avverso la sentenza del 20/06/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOMECOGNOME ge cui ragioni sono state ribadite c
memoria depositata tempestivamente il
16
maggio 2025, ritenuto che
il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione dell’art
420-ter cod. proc. pen., è inammissibile in quanto si risolve nella m riproposizione di una censura già adeguatamente esaminata e disattesa dalla
Corte territoriale mediante l’applicazione di corretti principi giuri in particolare, il giudice di merito ha ritenuto che la dedotta nullità, qualif
come nullità a regime intermedio, debba considerarsi sanata ai sensi dell’art. 1
comma 2, cod. proc. pen., poiché non eccepita dal difensore presente all’udienz del 7.12.2022, come risulta dal relativo verbale;
considerato che il secondo motivo di ricorso, relativo alla presunta carenza
motivazionale in ordine alla sussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo d delitto di truffa, è parimenti inammissibile, in quanto volto a sollecitare una div
ricostruzione del fatto e una differente valutazione del compendio probatorio attraverso censure che attengono al merito e sfuggono al sindacato della Corte d
legittimità;
rilevato che i giudici di merito hanno dato conto, con motivazione logica e coerente, dell’applicazione dei principi elaborati dalla giurisprudenza in materi prova dichiarativa e di truffa contrattuale (pag. 9 della sentenza impugnata);
osservato che il terzo motivo di ricorso, concernente la presunta mancanza di querela della persona offesa, non è consentito trattandosi di questione n specificamente devoluta con l’atto di appello, né rilevabile d’ufficio, e che non ritenersi validamente sollevata attraverso una generica enunciazion successivamente sviluppata in sede di legittimità;
ritenuto che è manifestamente infondato anche il quarto motivo di ricorso, con cui si denuncia l’illegittimità del mancato riconoscimento dell’estinzione reato per intervenuta prescrizione, dato che il termine nel corso del giudizi appello non risultava ancora decorso;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell ammende.
Così deciso, il 3 giugno 2025.