Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 37146 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME COGNOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37146 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/09/2025
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
Ord. n. sez. 12911/2025
CC – 23/09/2025
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da:
NOME nato a Cesano Maderno il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 05/12/2024 della Corte d’appello di Venezia dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse diNOME COGNOME;
Rilevato che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza in data 28 novembre 2023 del Tribunale di Treviso con la quale era stata affermata la penale responsabilità di NOME in relazione al reato di ricettazione (art. 648 cod. pen.) di un assegno di provenienza furtiva, reato commesso in data antecedente e prossima al 22 agosto 2019. All’imputato Ł stata contestata e riconosciuta la recidiva specifica infraquinquennale.
Considerato che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo:
Violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione all’art. 648 cod. pen. non essendo stata raggiunta la prova per ritenere la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato in capo all’imputato, avendo quest’ultimo ricevuto il titolo di credito in pagamento dell’affitto di un alloggio che aveva condiviso con tale NOME COGNOME;
Vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in relazione al trattamento sanzionatorio non essendosi tenuto conto di tutti gli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen.
Rilevato che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, non Ł consentito dalla legge in sede di legittimità perchØ tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. 4 e 5 della sentenza impugnata) evidenziando l’inverosimiglianza della versione difensiva fornita, con conseguenti effetti anche sull’elemento soggettivo del reato in contestazione;
che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una ‘rilettura’ degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione Ł, in via esclusiva,
riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944);
Considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce violazione della motivazione posta a base della pena irrogata, non Ł consentito dalla legge in sede di legittimità, essendosi prospettata una censura che non previamente dedotta dinanzi alla Corte territoriale, secondo quanto Ł prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata, che l’odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell’odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto (si veda in particolare la pag. 4 dell’impugnata sentenza, ove emerge che nel secondo motivo di appello, in punto di trattamento sanzionatorio ci si Ł limitati alla richiesta di applicazione dell’attenuante di cui all’art. 648, quarto comma, cod. pen.);
Rilevato , pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così Ł deciso, 23/09/2025
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME