Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione non può riesaminare i fatti
Un recente provvedimento della Corte di Cassazione offre un’importante lezione sui limiti del giudizio di legittimità, chiarendo perché un ricorso inammissibile non possa trasformarsi in un terzo grado di giudizio sui fatti. La decisione analizza un caso di ricettazione, ma i suoi principi si estendono a tutto il sistema processuale penale, definendo con precisione il perimetro d’azione della Suprema Corte.
Il Caso: Appello contro una condanna per ricettazione
Un individuo, condannato per il reato di ricettazione dalla Corte d’Appello di Roma, ha presentato ricorso in Cassazione. L’unico motivo del ricorso contestava la correttezza della motivazione che aveva portato alla sua condanna. In sostanza, il ricorrente chiedeva alla Suprema Corte di rivalutare gli elementi di prova e di giungere a una conclusione diversa da quella dei giudici di merito, proponendo una ricostruzione alternativa dei fatti.
La Decisione della Corte sul ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Con una motivazione sintetica ma estremamente chiara, i giudici hanno spiegato che le richieste del ricorrente esulavano completamente dai poteri della Corte. L’imputato non contestava un errore di diritto o un vizio logico della sentenza, ma la valutazione stessa dei fatti, un’attività riservata in via esclusiva ai tribunali di primo e secondo grado. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Il ruolo della Corte di Cassazione
La decisione si fonda su un principio cardine del nostro ordinamento: la distinzione tra giudizio di merito e giudizio di legittimità.
Il divieto di “rilettura” dei fatti
La Corte ha ribadito che il suo compito non è quello di effettuare una “rilettura” degli elementi di fatto che sono alla base della decisione impugnata. I giudici di legittimità non possono sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito, il quale ha il compito di analizzare le prove (testimonianze, documenti, etc.) e di formare il proprio convincimento. La Cassazione interviene solo se la motivazione della sentenza è manifestamente illogica, contraddittoria o basata su un’errata applicazione della legge.
La natura del ricorso: mere doglianze fattuali
Nel caso specifico, il ricorso è stato qualificato come un insieme di “mere doglianze in punto di fatto”. Questo significa che le argomentazioni proposte non individuavano vizi procedurali o errori giuridici, ma si limitavano a criticare l’interpretazione delle prove data dalla Corte d’Appello. Un simile approccio, secondo la consolidata giurisprudenza citata nell’ordinanza (sentenza Dessimone delle Sezioni Unite), non è ammesso in sede di legittimità. Il ricorso era, inoltre, reiterativo, riproponendo questioni già esaminate e respinte nei gradi precedenti.
Le Conclusioni: Implicazioni pratiche della sentenza
Questa ordinanza, pur nella sua brevità, è un promemoria fondamentale sui limiti di un ricorso in Cassazione. Chi intende impugnare una sentenza penale deve concentrarsi sull’individuazione di specifici vizi di legittimità, come l’errata applicazione di una norma penale o un difetto logico palese nel ragionamento del giudice. Tentare di ottenere dalla Suprema Corte una nuova e diversa valutazione delle prove è una strategia destinata al fallimento, che comporta non solo la conferma della condanna, ma anche l’aggiunta di ulteriori spese e sanzioni pecuniarie.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché mirava a ottenere una nuova ricostruzione dei fatti e una diversa valutazione delle prove, attività che non rientrano nei poteri della Corte di Cassazione. Inoltre, è stato ritenuto reiterativo e costituito da mere lamentele sui fatti.
Cosa significa che la Corte di Cassazione è un “giudice di legittimità”?
Significa che il suo ruolo non è quello di riesaminare i fatti del processo, ma di verificare che i giudici dei gradi inferiori (merito) abbiano applicato correttamente la legge e abbiano fornito una motivazione logica e priva di vizi giuridici per la loro decisione.
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso inammissibile?
La persona che presenta un ricorso dichiarato inammissibile viene condannata al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, in questo caso fissata in tremila euro, da versare alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45758 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45758 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 27/02/1976
avverso la sentenza del 16/04/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
o
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza de motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il deli ricettazione, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché te ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valuta diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione ese vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si particolare, pag. 4 della sentenza impugnata),
che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una ‘ri degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6 30/4/1997, COGNOME, Rv. 207944);
che il motivo di ricorso, non è consentito dalla legge in sede di legitt perché, oltre ad essere reiterativo, è costituito da mere doglianze in punto di rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile c condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d ammende.
Così deciso in Roma, il 5 novembre 2024.