Ricorso Inammissibile: la Cassazione non può riesaminare i fatti
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha riaffermato un principio fondamentale del nostro sistema giudiziario: il suo ruolo non è quello di giudice di merito, ma di legittimità. Questo significa che la Suprema Corte non può effettuare una nuova valutazione delle prove, ma deve limitarsi a verificare la corretta applicazione delle norme di diritto. Il caso in esame, che ha portato a un ricorso inammissibile, riguardava reati di occupazione abusiva e ampliamento edilizio non autorizzato.
I fatti del caso e l’impugnazione
La vicenda ha origine da una condanna emessa dalla Corte di Appello nei confronti di un individuo, ritenuto responsabile di aver occupato abusivamente un immobile di proprietà di un ente pubblico e di averlo ampliato senza il necessario permesso di costruire. L’imputato, non accettando la decisione, ha presentato ricorso in Cassazione, lamentando sia una violazione di legge sia un vizio di motivazione nella sentenza di secondo grado. In sostanza, il ricorrente contestava il modo in cui i giudici di merito avevano valutato le prove a suo carico, proponendo una ricostruzione alternativa dei fatti.
La contestazione del ricorrente
Nel suo ricorso, l’imputato ha sostenuto che le prove, in particolare le dichiarazioni di un testimone, fossero state interpretate in modo errato. Il testimone aveva affermato di aver visto l’imputato presso l’immobile in modo non continuativo (“non fisso”), ma la Corte di Appello aveva considerato tale dichiarazione sufficiente, unitamente ad altri elementi, per fondare il giudizio di colpevolezza. Il ricorrente, invece, sollecitava un diverso apprezzamento di queste risultanze processuali.
La decisione sul ricorso inammissibile e i limiti della Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un caposaldo della procedura penale: alla Corte Suprema è preclusa la possibilità di una nuova valutazione delle prove acquisite nei precedenti gradi di giudizio. Non può contrapporre la propria valutazione a quella dei giudici di merito, né può formulare una diversa ricostruzione storica dei fatti, anche se potenzialmente logica.
Le motivazioni della Corte Suprema
I giudici hanno spiegato che i motivi del ricorso, pur denunciando formalmente vizi di legge, miravano in realtà a ottenere un riesame del merito della vicenda. Il ricorrente non ha evidenziato manifeste illogicità nell’apparato argomentativo della Corte di Appello, ma si è limitato a riproporre le stesse doglianze già esaminate e respinte nel grado precedente.
La Corte territoriale, secondo la Cassazione, aveva sviluppato un ragionamento coerente e privo di vizi logici, saldandosi con la pronuncia di primo grado. Le dichiarazioni testimoniali non erano state travisate, ma correttamente interpretate nel contesto probatorio generale. Pertanto, il tentativo di ottenere una lettura alternativa delle prove in sede di legittimità è stato ritenuto inammissibile.
Le conclusioni: implicazioni pratiche
Questa ordinanza ribadisce che il ricorso per Cassazione non è un “terzo grado” di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti. L’accesso alla Suprema Corte è consentito solo per contestare errori di diritto (violazione di legge) o vizi logici gravi e manifesti nella motivazione della sentenza impugnata. Chi intende ricorrere in Cassazione deve quindi concentrarsi su questi aspetti, evitando di chiedere ai giudici di legittimità di trasformarsi in giudici del fatto. La conseguenza diretta dell’inammissibilità è stata, per il ricorrente, la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il ricorrente non ha contestato vizi di legittimità, ma ha chiesto alla Corte di Cassazione di effettuare una nuova valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti, un’attività che esula dalle competenze della Corte Suprema.
Qual è il ruolo della Corte di Cassazione in un processo?
Sulla base di questa ordinanza, il ruolo della Corte di Cassazione è quello di giudice di legittimità, non di merito. Ciò significa che deve verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione delle sentenze, senza poter riesaminare le prove o sostituire il proprio giudizio sui fatti a quello dei giudici dei gradi precedenti.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31375 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31375 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CASTELVETRANO il 23/09/1989
avverso la sentenza del 13/11/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che entrambi i motivi, con i quali si contesta la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione al giudizio di responsabilità per i reati ascrit non sono formulati in termini consentiti dalla legge in questa sede: pur denunciando formalmente vizi motivazionali, il ricorrente ha lamentato la valutazione delle risultanze processuali poste a base della decisione, sollecitandone un diverso apprezzamento, con criteri differenti da quelli utilizzati dai giudici di merito e, dunque, una alternativa ricostruzione della vicenda fattuale;
che, a tal proposito, va ricordato come alla Corte di cassazione sia preclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata nei precedenti gradi, attraverso una diversa lettura, sia pure anch’essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un differente giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (per tutte: Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260; successivamente Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, COGNOME, Rv. 280747; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, COGNOME, Rv. 273217);
che, nella specie, il profilo relativo alla riconducibilità all’imputato del occupazione abusiva di un immobile di proprietà dell’Istituto Case Popolari e del suo ampliamento in assenza di permesso di costruire è stato puntualmente esaminato dalla Corte di appello (pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata) che ha sviluppato sul punto, rispetto alle doglianze difensive, un apparato argomentativo, in fatto ed in diritto, privo di manifeste illogicità e che si salda con quello de pronuncia di primo grado; che, in particolare, le dichiarazioni dibattimentali di NOME COGNOME non sono state affatto travisate nel loro contenuto atteso che il collegio di merito ha correttamente evidenziato come il testimone aveva riferito di avere visto l’imputato presso l’immobile abusivamente occupato, sia pure in modo ” non fisso”; con tale complessiva motivazione il ricorrente non si confronta limitandosi a reiterare pedissequamente in questa sede gli stessi profili già congruamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 1 luglio 2025.