Ricorso inammissibile: i paletti della Cassazione su prove e attenuanti
Quando si impugna una sentenza di condanna, sperare in un esito favorevole è naturale. Tuttavia, l’accesso alla Corte di Cassazione non è una porta aperta a qualsiasi tipo di contestazione. Un recente provvedimento, l’ordinanza n. 10306 del 2024, ci offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile venga trattato e quali siano i limiti invalicabili per la Suprema Corte, specialmente riguardo alla valutazione delle prove e alla concessione delle attenuanti generiche. Questo caso serve da monito sulla necessità di formulare motivi di ricorso giuridicamente solidi e pertinenti al ruolo della Cassazione.
I Fatti del Processo
Un imputato, dopo essere stato condannato dalla Corte d’Appello, decideva di presentare ricorso in Cassazione. I suoi motivi di doglianza erano principalmente due:
1. Una presunta violazione di legge e un vizio di motivazione riguardo alla valutazione delle prove che avevano portato alla sua condanna. In particolare, contestava l’attendibilità della persona offesa.
2. Una critica generica al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio ritenuto eccessivo.
L’imputato, in sostanza, chiedeva alla Corte di Cassazione di riesaminare i fatti e di sostituire la propria valutazione a quella dei giudici dei gradi precedenti.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha respinto le argomentazioni del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione non è entrata nel merito delle accuse, ma si è concentrata esclusivamente sulla correttezza formale e giuridica dei motivi presentati. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni
La decisione della Corte si fonda su principi cardine della procedura penale, che meritano un’analisi approfondita.
I Limiti alla Valutazione delle Prove e il Ricorso Inammissibile
Il primo motivo di ricorso è stato bocciato perché la Cassazione non è un ‘terzo grado di giudizio’ nel senso comune del termine. Il suo compito non è rivalutare le prove (come le dichiarazioni di un testimone), ma controllare che la decisione impugnata sia immune da vizi logici e giuridici. La Corte ha ribadito un orientamento consolidato: è precluso ai giudici di legittimità sovrapporre la propria valutazione a quella dei giudici di merito. Non è nemmeno consentito ‘saggiare la tenuta logica’ della sentenza confrontandola con altre possibili ricostruzioni dei fatti. Se la Corte d’Appello ha spiegato in modo congruo e non illogico perché ha ritenuto attendibile la persona offesa, la Cassazione non può intervenire. Tentare di ottenere una nuova valutazione dei fatti rende, pertanto, il ricorso inammissibile.
Diniego delle Attenuanti e Discrezionalità del Giudice
Anche il secondo motivo è stato giudicato manifestamente infondato. La Corte ha ricordato che, nel negare le circostanze attenuanti generiche, il giudice di merito non è obbligato a prendere in esame ogni singolo elemento, favorevole o sfavorevole, emerso nel processo. È sufficiente che la sua motivazione si concentri sugli elementi ritenuti decisivi o che evidenzi l’assenza di elementi positivi meritevoli di considerazione.
Inoltre, la determinazione della pena (la cosiddetta ‘graduazione’) rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale deve esercitarlo seguendo i criteri degli articoli 132 e 133 del codice penale. Nel caso di specie, la pena era stata fissata in una misura vicina al minimo previsto dalla legge, rendendo la lamentela ancora più debole.
Le Conclusioni
Questa ordinanza riafferma con forza il ruolo e i limiti della Corte di Cassazione. Chi intende presentare un ricorso deve essere consapevole che non può chiedere una nuova valutazione dei fatti già esaminati nei due gradi di merito. I motivi devono concentrarsi su questioni di diritto o su vizi di motivazione palesi e manifestamente illogici, non sulla speranza che la Suprema Corte ‘veda le cose’ in modo diverso. La dichiarazione di ricorso inammissibile non è solo una sconfitta processuale, ma comporta anche conseguenze economiche per il ricorrente, che deve farsi carico delle spese e di una sanzione pecuniaria.
Può la Corte di Cassazione riesaminare le prove di un processo?
No, alla Corte di Cassazione è precluso sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta dai giudici di merito nei gradi precedenti. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione, non rivalutare i fatti.
Perché un motivo sulle circostanze attenuanti generiche può essere rigettato?
Perché, secondo la giurisprudenza consolidata, il giudice di merito non è tenuto a esaminare analiticamente tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli per negare le attenuanti. È sufficiente che motivi la sua decisione facendo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o alla mancanza di elementi positivi.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e, come in questo caso, di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende. La decisione impugnata diventa così definitiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10306 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10306 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CHIETI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/03/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla prova posta a fondamento dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato per il delitto contestato, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260);
che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, rispondendo alle medesime doglianze in tema di attendibilità della persona offesa, ha congruamente esplicitato le ragioni del suo convincimento (cfr. pp. 2-3);
considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui genericamente si lamenta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e il trattamento sanzioNOMErio inflitto all’imputato, è manifestamente infondato in quanto, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego delle predette circostanze, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti deci o rilevanti nonché all’assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (si veda, in proposito, pag. 3);
che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., come avvenuto nella specie ove, peraltro, è stata determinata in misura prossima al minimo edittale;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 20 febbraio 2024