Ricorso Inammissibile: Perché la Cassazione non può Riesaminare le Prove
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale del nostro sistema giudiziario: il suo ruolo non è quello di un terzo grado di giudizio dove si riesaminano i fatti, ma quello di un giudice di legittimità. La vicenda riguarda un ricorso inammissibile presentato da due imputati condannati per truffa, che contestavano la valutazione dell’attendibilità della persona offesa. Questo caso offre uno spunto prezioso per comprendere i confini invalicabili del giudizio di Cassazione.
I Fatti del Processo
Due persone, condannate nei primi due gradi di giudizio per il reato di truffa in concorso ai sensi degli artt. 110 e 640 del codice penale, hanno proposto ricorso per Cassazione. Il fulcro della loro difesa si basava su un unico motivo: la presunta illogicità della motivazione della sentenza d’appello. Nello specifico, i ricorrenti contestavano il modo in cui i giudici di merito avevano valutato le prove, in particolare l’attendibilità delle dichiarazioni rese dalla vittima del reato.
Secondo la difesa, il giudizio sull’affidabilità di tali dichiarazioni era errato, e la motivazione della sentenza di condanna si basava su fondamenta probatorie fragili.
La Decisione della Corte e il concetto di ricorso inammissibile
La Corte Suprema ha respinto le argomentazioni della difesa, dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su una regola consolidata e non derogabile: alla Corte di Cassazione è preclusa la possibilità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta dai giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello).
In altre parole, il giudice di legittimità non può:
1. Effettuare un diverso giudizio sulla rilevanza o l’attendibilità delle fonti di prova.
2. Sostituire la propria interpretazione dei fatti a quella dei giudici che hanno direttamente gestito l’istruttoria.
3. Verificare la tenuta logica della sentenza confrontandola con altri possibili modelli di ragionamento.
Il compito della Cassazione è limitato a verificare se la motivazione della sentenza impugnata sia esente da vizi logici macroscopici (come la contraddittorietà o la manifesta illogicità) o da errori di diritto.
Le Motivazioni
Nel motivare la sua decisione, la Corte ha spiegato che il giudice di merito aveva chiaramente esplicitato le ragioni del suo convincimento, ritenendo le dichiarazioni della persona offesa logiche e coerenti. La motivazione della sentenza d’appello era, quindi, priva di quei “vizi logici” che soli avrebbero potuto giustificare un annullamento. I giudici hanno sottolineato come i ricorrenti, di fatto, non stessero denunciando un vizio di legittimità, ma stessero tentando di ottenere un nuovo e diverso giudizio sui fatti, attività che esula completamente dalle competenze della Corte di Cassazione. La condanna all’inammissibilità è stata quindi una conseguenza inevitabile, accompagnata dalla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro ciascuno a favore della Cassa delle ammende.
Conclusioni
Questa ordinanza riafferma con forza la distinzione tra giudizio di merito e giudizio di legittimità. Chi intende ricorrere in Cassazione deve essere consapevole che non può semplicemente riproporre le stesse argomentazioni fattuali già respinte nei gradi precedenti. Il ricorso deve concentrarsi su specifiche violazioni di legge o su difetti logici evidenti e insanabili nella struttura della motivazione. In assenza di tali elementi, come nel caso di specie, il ricorso inammissibile è l’esito più probabile, con le relative conseguenze economiche per il proponente.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di valutare nuovamente l’attendibilità di un testimone?
No, la Corte di Cassazione non può sovrapporre la propria valutazione delle prove, come l’attendibilità di un testimone, a quella compiuta dai giudici dei precedenti gradi di giudizio. Il suo compito è verificare la correttezza giuridica e la logicità della motivazione della sentenza, non riesaminare i fatti.
Cosa significa quando un ricorso viene dichiarato “inammissibile”?
Significa che il ricorso non viene esaminato nel merito perché non soddisfa i presupposti richiesti dalla legge. In questo caso, il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché contestava la valutazione delle prove, un’attività preclusa al giudice di legittimità.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile per chi lo ha proposto?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro, in questo caso tremila euro ciascuno, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44157 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44157 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/11/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a PALERMO il 13/05/1986
COGNOME NOME nato a PALERMO il 26/04/1981
avverso la sentenza del 06/02/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME e NOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui agli artt. 110 e 640 cod. pen. denunciando la illogicità della motivazione sulla base di un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, quali, nel caso di specie, l’attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, COGNOME, Rv. 216260);
che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag. 2 della sentenza impugnata dove il giudice del merito ha correttamente ritenuto logiche e coerenti le dichiarazioni rese dalla p.o.) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.
Roma, 12/11/2024