Ricorso inammissibile: quando la Cassazione non può riesaminare i fatti
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema giudiziario: il ruolo della Suprema Corte non è quello di un terzo grado di giudizio nel merito, ma di un organo di legittimità. Quando un appello si basa su una diversa interpretazione dei fatti, il risultato è spesso un ricorso inammissibile, con conseguente condanna alle spese per il ricorrente. Analizziamo il caso specifico per comprendere meglio i limiti dell’impugnazione in Cassazione.
I fatti del processo
Il caso trae origine da una condanna emessa dal Tribunale e successivamente confermata dalla Corte d’Appello. L’imputato era stato ritenuto colpevole dei reati di furto con strappo e resistenza a pubblico ufficiale, previsti dagli articoli 624-bis e 337 del codice penale. Nonostante la condanna nei primi due gradi di giudizio, l’imputato decideva di presentare ricorso per Cassazione, sperando in un esito diverso.
I motivi del ricorso: una richiesta di rivalutazione
La difesa aveva articolato l’appello su due motivi principali:
1. Errata qualificazione giuridica del fatto: Si sosteneva che i fatti non costituissero un furto con strappo, ma piuttosto un’ipotesi di furto aggravato dalla destrezza (artt. 624 e 625 n. 4 c.p.). Questa tesi si fondava su una diversa lettura delle prove e una differente ricostruzione storica degli eventi.
2. Mancata prevalenza delle attenuanti generiche: Si contestava la decisione della Corte d’Appello di non concedere la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle aggravanti contestate (in particolare la recidiva), limitandosi a un giudizio di equivalenza.
La decisione della Cassazione e il ricorso inammissibile
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, rigettando entrambe le doglianze. La decisione si basa su principi consolidati della giurisprudenza di legittimità, che vale la pena approfondire.
Le motivazioni: i limiti del giudizio di legittimità
Per quanto riguarda il primo motivo, i giudici hanno ribadito che la Corte di Cassazione non ha il potere di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici di merito. Il suo compito non è saggiare la tenuta logica della sentenza confrontandola con altri possibili modelli di ragionamento, ma solo verificare l’assenza di vizi logici evidenti e la corretta applicazione delle norme. Poiché la Corte d’Appello aveva esplicitato in modo logico e coerente le ragioni della sua decisione, basandosi su corretti argomenti giuridici, ogni tentativo di proporre una ricostruzione alternativa dei fatti è precluso in sede di legittimità. Questo principio, affermato anche dalla celebre sentenza delle Sezioni Unite ‘Jakani’, costituisce un pilastro del processo penale.
Anche il secondo motivo è stato giudicato manifestamente infondato. La Corte ha osservato che la decisione del giudice di merito di bilanciare le attenuanti generiche in un giudizio di equivalenza, e non di prevalenza, era adeguatamente motivata. La presenza di una recidiva qualificata e l’assenza di elementi concreti favorevoli all’imputato sono stati ritenuti elementi sufficienti a giustificare tale scelta. La Cassazione ha ricordato che il giudice non è tenuto ad analizzare ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole, ma è sufficiente che motivi la sua decisione facendo riferimento agli elementi ritenuti decisivi.
Le conclusioni: le implicazioni pratiche della sentenza
L’ordinanza in esame rappresenta un importante monito per chi intende impugnare una sentenza di condanna in Cassazione. È essenziale che il ricorso si concentri su vizi di legittimità, ovvero su errori nell’applicazione della legge o su manifeste illogicità della motivazione, e non su un disaccordo riguardo alla valutazione delle prove. Un ricorso che tenta di trasformare la Cassazione in un terzo giudice di merito è destinato a essere dichiarato inammissibile. Tale esito non solo rende definitiva la condanna, ma comporta anche l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come avvenuto in questo caso con un’ammenda di tremila euro.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove e i fatti di un processo?
No, l’ordinanza chiarisce che la Corte di Cassazione non può sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella dei giudici di merito. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione, non ricostruire i fatti.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il primo motivo chiedeva una nuova valutazione dei fatti e delle prove, compito precluso alla Cassazione. Il secondo motivo, relativo alle attenuanti generiche, è stato ritenuto manifestamente infondato in quanto la decisione del giudice di merito era motivata in modo logico e sufficiente.
Cosa succede quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la condanna diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver presentato un’impugnazione non valida.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12895 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12895 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a FOGGIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/01/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari del 19 gennaio 2023, che ha confermato la pronunzia del Tribunale di Foggia, con la quale l’imputato era stato condannato alla pena di giustizia per i reati di furto con strappo e resistenza (artt. 624 bis e 337 cod. pen.).
Considerato che il primo motivo – con il quale il ricorrente deduce l’inosservanza o erronea applicazione della legge penale in riferimento alla qualificazione giuridica del fatto (da qualificarsi quali ipotesi di cui agli a 624,625 n.4 cod. pen.), sulla base della diversa lettura dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova- non è consentito dalla legge, stante l preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (pag. 5) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione d responsabilità e della sussistenza del reato.
Rilevato che il secondo motivo- con il quale il ricorrente denunzia l’inosservanza o erronea applicazione della legge penale in riferimento al diniego di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche concesse con giudizio di equivalenza – è manifestamente infondato in presenza (pag. 5: ostatività della recidiva qualificata e assenza di elementi in concreto favorevoli) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 13/03 E POS