Ricorso Inammissibile: Perché la Cassazione non Riesamina i Fatti
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha riaffermato un principio cardine del nostro sistema processuale: il suo ruolo non è quello di un terzo grado di giudizio sui fatti, ma di un organo di legittimità. Quando un ricorso si spinge a chiedere una nuova valutazione delle prove, la sua sorte è segnata: viene dichiarato ricorso inammissibile. Questa decisione offre spunti fondamentali per comprendere i limiti dell’impugnazione davanti alla Suprema Corte e l’importanza di formulare motivi specifici e pertinenti.
La Vicenda Processuale
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un’imputata avverso una sentenza della Corte d’Appello di Roma. La ricorrente lamentava principalmente due aspetti: in primo luogo, un presunto vizio di travisamento della prova e una manifesta illogicità della motivazione adottata dai giudici di secondo grado. In secondo luogo, contestava la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis del codice penale.
I Motivi del Ricorso e la Decisione della Cassazione
La Suprema Corte ha esaminato entrambi i motivi, concludendo per la loro manifesta infondatezza e, di conseguenza, per l’inammissibilità del ricorso.
Il Divieto di “Rilettura” dei Fatti
Con riferimento al primo motivo, i giudici hanno ribadito che la Corte di Cassazione non ha il potere di procedere a una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata. La valutazione delle prove e la ricostruzione della vicenda sono di competenza esclusiva del giudice di merito (Tribunale e Corte d’Appello). In sede di legittimità, il controllo è limitato alla verifica che la motivazione della sentenza sia logica, coerente e non viziata da errori di diritto. Tentare di ottenere una diversa interpretazione delle prove si traduce in una richiesta inammissibile.
La Genericità del Motivo d’Appello su un ricorso inammissibile
Riguardo alla doglianza sulla mancata applicazione dell’art. 131-bis c.p., la Corte ha rilevato un altro vizio fatale: il motivo era una mera e pedissequa reiterazione di argomentazioni già sollevate e puntualmente respinte dalla Corte d’Appello. Un ricorso in Cassazione, per essere ammissibile, deve contenere una critica specifica e argomentata contro le ragioni della sentenza impugnata, non limitarsi a riproporre le stesse difese. In assenza di una critica mirata, il motivo è considerato non specifico, ma solo apparente, e come tale inammissibile.
Le Motivazioni della Corte
La decisione della Corte si fonda su due pilastri del diritto processuale penale. Il primo è la netta distinzione tra giudizio di fatto e giudizio di legittimità. La Cassazione non è un “terzo giudice” che può rivalutare le prove. Il suo compito, come precisato dalla giurisprudenza consolidata (tra cui la celebre sentenza “Dessimone” delle Sezioni Unite), è quello di assicurare l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge. Pertanto, ogni doglianza che, pur mascherata da vizio di motivazione, mira a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio è destinata a fallire.
Il secondo pilastro è il principio di specificità dei motivi di ricorso. L’impugnazione non può essere una sterile riproposizione delle argomentazioni già sconfitte nei gradi di merito. Deve, invece, instaurare un confronto critico con la decisione impugnata, evidenziandone gli specifici errori logici o giuridici. Un motivo che ignora le ragioni esposte dal giudice d’appello e si limita a ripetere le tesi difensive è privo della funzione tipica dell’impugnazione e viene dichiarato ricorso inammissibile.
Conclusioni
L’ordinanza in esame rappresenta un importante monito per chi intende adire la Corte di Cassazione. La redazione del ricorso richiede un’attenta analisi della sentenza impugnata e la formulazione di censure che attengano strettamente a vizi di legittimità. Insistere su una diversa ricostruzione dei fatti o riproporre acriticamente le medesime difese conduce non solo al rigetto del ricorso, ma anche alla condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso di specie. La via per la Cassazione è stretta e riservata esclusivamente alla denuncia di errori di diritto.
La Corte di Cassazione può riesaminare le prove di un processo?
No, la Corte di Cassazione svolge un controllo di legittimità e non può effettuare una nuova valutazione delle prove o una ricostruzione dei fatti, attività che sono di competenza esclusiva dei giudici di merito (primo grado e appello).
Cosa rende un motivo di ricorso in Cassazione inammissibile?
Un motivo è inammissibile quando mira a ottenere una nuova valutazione dei fatti oppure quando si limita a ripetere argomentazioni già presentate e respinte nei gradi precedenti, senza muovere una critica specifica e argomentata contro la motivazione della sentenza impugnata.
Perché il motivo sulla mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile perché la ricorrente si è limitata a riproporre le stesse argomentazioni già dedotte in appello e puntualmente respinte dalla Corte territoriale. Tale reiterazione rende il motivo non specifico, ma solo apparente, e quindi inammissibile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45767 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45767 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a ROMA il 30/04/1983
avverso la sentenza del 17/04/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME
ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce il vizio di travisamen della prova e la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione consentito dalla legge in sede di legittimità, poiché tende ad ottener inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi l giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in parti le pagg. 2-3 della sentenza impugnata), che esule, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una ‘ri degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6 30/4/1997, COGNOME, Rv. 207944);
che il giudice di merito ha fatto corretta applicazione dei criteri di valut del compendio probatorio senza incorrere nei vizi lamentati nel ricorso in esam osservato che la doglianza relativa alla mancata applicazione della causa d non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. non è consentita, perché fon motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in a e puntualmente disattesi dalla corte di merito a pag. 3 della sentenza impugn dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in qu omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso sentenza oggetto di ricorso;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile co condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso in Roma, il 5 novembre 2024.