Ricorso Inammissibile in Cassazione: Quando le Motivazioni Non Bastano
Con l’ordinanza n. 40789/2023, la Corte di Cassazione torna a delineare con fermezza i confini del proprio giudizio, dichiarando un ricorso inammissibile e ribadendo principi fondamentali in materia di valutazione delle prove e discrezionalità della pena. Questa decisione offre uno spunto cruciale per comprendere perché non tutte le doglianze possono trovare accoglimento in sede di legittimità e quali sono i limiti invalicabili per chi intende impugnare una sentenza di condanna.
I Fatti del Processo
Il caso nasce dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Genova. L’imputato contestava la decisione dei giudici di merito sotto due profili principali: la valutazione della sua responsabilità penale e la quantificazione della pena inflitta, ritenuta eccessiva.
I Motivi del Ricorso: Una Critica alla Motivazione
Le censure mosse dal ricorrente si concentravano su due aspetti fondamentali:
1. Errata valutazione della responsabilità: L’imputato lamentava l’illogicità della motivazione con cui era stata affermata la sua colpevolezza e, al contempo, gli era stata negata la circostanza attenuante del minimo contributo al reato (prevista dall’art. 114 c.p.). In sostanza, proponeva una lettura alternativa dei dati processuali, cercando di dimostrare una diversa ricostruzione dei fatti.
2. Eccessività della pena: Il secondo motivo di ricorso criticava la pena applicata, giudicandola sproporzionata e frutto di un non corretto esercizio del potere discrezionale da parte del giudice.
La Decisione della Cassazione: i Limiti al Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha respinto integralmente le argomentazioni del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su principi consolidati che definiscono il ruolo e i poteri del giudice di legittimità.
Le Motivazioni
La Corte ha chiarito che il suo compito non è quello di sovrapporre la propria valutazione dei fatti a quella compiuta nei precedenti gradi di giudizio. Il giudice di Cassazione non può riesaminare le prove o “saggiare la tenuta logica” della sentenza confrontandola con altri possibili modelli di ragionamento. Il suo controllo è limitato alla verifica che la motivazione sia esente da vizi logici evidenti e che siano stati applicati correttamente i principi giuridici. Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che i giudici di merito avessero esplicitato in modo logico e coerente le ragioni della loro decisione, sia riguardo alla responsabilità sia al contributo del ricorrente alla realizzazione del reato.
Le Conclusioni
Anche la critica relativa all’eccessività della pena è stata ritenuta infondata. La Cassazione ha ricordato che la graduazione della pena, nel rispetto dei limiti minimi e massimi previsti dalla legge, rientra nella piena discrezionalità del giudice di merito. Tale potere deve essere esercitato secondo i criteri indicati dagli articoli 132 e 133 del codice penale (gravità del reato, capacità a delinquere, etc.). Poiché nel caso in esame il giudice aveva adeguatamente motivato la sua scelta, facendo riferimento a elementi specifici ritenuti decisivi, la doglianza non poteva trovare accoglimento in sede di legittimità. L’esito finale è stato quindi la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove e i fatti di un processo?
No, la Corte di Cassazione non può riesaminare i fatti o le prove. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza precedente, non di sostituire la propria valutazione a quella dei giudici di merito.
La Corte di Cassazione può ridurre una pena ritenuta troppo alta dall’imputato?
Solo in casi eccezionali in cui la motivazione del giudice di merito sia palesemente illogica o assente. In generale, la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la stabilisce seguendo i principi degli artt. 132 e 133 del codice penale, e la Cassazione non può intervenire se tale potere è stato esercitato correttamente.
Cosa succede quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la sentenza impugnata diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende, come avvenuto in questo caso con una condanna al pagamento di tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40789 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40789 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/07/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME (CODICE_FISCALE) nato a PARMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/10/2022 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che i motivi di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a ba della dichiarazione di responsabilità e del diniego della circostanza attenuante di cui all’a cod. pen., denunciando la illogicità della motivazione sulla base della diversa lettura de processuali, non sono consentiti dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali al modelli di ragionamento mutuati dall’esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, .Th Rv. 216260);
che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragi suo convincimento (si veda, in particolare, pagina 3) facendo applicazione di corretti argome giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e del riconoscimento del non contributo fornito nella realizzazione del reato;
Considerato che la doglianza che censura l’eccessività della pena non è consentita dall legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondata perché, secondo l’indirizzo consolid della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed a diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base ri nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enuncia artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l’onere argomentativo del giudice è adeguatament assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si particolare pagina 4 della sentenza impugnata);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del Cassa delle ammende;
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
D E POS
Così deciso l’11 luglio 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente