Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 18141 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 18141 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NATALE NOME nato a Maddaloni (Ce) il 22 marzo 1994;
avverso la ordinanza n. 3905/2024 RIMCPersonali del Tribunale di Napoli del 21 ottobre 2024;
letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
letta la requisitoria scritta del PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. NOME COGNOME il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza pronunziata in data 21 ottobre 2024 il Tribunale di Napoli, operando quale giudice del riesame dei provvedimenti cautelari personali, ha confermato – in tale senso rigettando la richiesta di riesame presentata a tal fine da NOME COGNOME indagato in ordine al reato di cui all’art. 74 del dPR n. 309 del 1990, oltre che in relazione a 5 ipotesi di reato fine commesso dalla associazione per delinquere in questione (una delle quali, tuttavia, ritenuta non atta a giustificare la misura cautelare) – il provvedimento con il quale, il precedente 1 ottobre 2024, il Gip del Tribunale di Napoli aveva disposto la misura cautelare della custodia in carcere a carico del predetto.
Avverso il predetto provvedimento ha interposto ricorso per cassazione, con l’assistenza del proprio legale fiduciario, il Natale, affidando le proprie doglianze a due motivi di ricorso, dei quali il primo è articolato sotto più profili.
Con il primo motivo di impugnazione il Natale contestava, sotto il profilo della violazione di legge e della motivazione, la ordinanza del Tribunale di Napoli in relazione alla esistenza dei gravi indizi di colpevolezza sia con riguardo al reato associativo che con riguardo ai reati satellite.
In particolare il ricorrente rilevava, quanto alla ritenuta sua partecipazione alla consorteria criminosa, che il compendio probatorio ritenuto gravare a suo carico, costituito dalle dichiarazioni di un collaboratore di giustizia, tale COGNOME NOME, e da talune intercettazioni, peraltro non riferite a sue conversazioni ma concernenti terze persone, non sarebbe stato idoneo a ritenere sussistenti i necessari gravi indizi di colpevolezza, mentre in relazione ai singoli reati a fine a lui addebitati, in ordine ai quali gli elementi a suo carico sono forniti da talune captazioni operate in sede di indagine, parimenti le stesse non sarebbero idonee a giustificare, neppure in relazione allo standard dimostrativo proprio della presente fase del procedimento, la responsabilità del Natale in ordine a ciascuno di essi.
Il secondo motivo ha ad oggetto la ritenuta omessa valutazione della carenza dell’attualità delle esigenze cautelari, giustificata dal fatto che gli episodi di cui alla provvisoria imputazione sono risalenti nel tempo, ed il fatto che non è stata considerata la possibilità di cautelare adeguatamente il pericolo di reiterazione attraverso la imposizione di una misura cautelare meno afflittiva di quella custodiale intramuraria eventualmente anche
ricorrendo all’applicazione di misure di controllo a distanza del rispetto della medesima.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile e, pertanto, come tale lo stesso deve essere ora dichiarato.
Osserva, infatti, il Collegio che l’intero ricorso formulato dalla difesa dell’indagato è giuocato intorno alla rivalutazione degli elementi istruttori che sono stati esaminati in sede di riesame dal Tribunale di Napoli.
Quanto al profilo connesso alla partecipazione del Natale alla associazione per delinquere diretta alla commissione di illeciti penali in materia di stupefacenti, si rileva che il ricorrente si limita a contestare la concludenza delle dichiarazioni rese da un collaboratore di giustizia, il quale ha (secondo quanto lo stesso ricorrente dichiara), peraltro, riconosciuto il Natale come soggetto collegato con l’associazione criminoso diretta da tale NOME Massimo, ed il fatto che gli elementi rivenienti dalle captazìoni operate in sede di indagini preliminari a carico del Natale siano costituiti da conversazioni intercorse fra soggetti diversi rispetto all’odierno ricorrente.
Ora, a prescindere dal fatto che gli elementi costitutivi dei gravi indizi di colpevolezza a carico di un soggetto ben possono essere costituiti da informazioni che lo riguardano materialmente ricavate da conversazioni intercorse fra persone diversi da lui tutte le volte in cui sussistono ragioni obbiettive – quali, a titolo esemplificativo, la vicinanza personale ovvero la colleganza criminale – che legittimino la convinzione che i parlanti siano adeguatamente informati delle condotte dell’individuo di cui essi parlano, è sufficiente rilevare che, in ogni caso, il ricorrente si è limitato a contestare la valutazione, ritenendola incongrua, degli elementi indiziari operata in sede di merito; in tale modo, però, egli richiede a questa Corte di legittimità una rivalutazione di tali elementi che, all’evidenza, esula rispetto ai poteri cognitivi di questo organo.
Venendo alla impugnazione della ordinanza nella parte in cui sono stati ritenuti sussistere i gravi indizi di colpevolezza anche in punto di reati fine, va detto che, quanto alla imputazione di cui ai capi 4) e 6), la stessa prospettazione sviluppata dal ricorrente è meramente ipotetica, come emerge dalla espressione utilizzata nel ricorso introduttivo del giudizio: “è lecito
ipotizzare che potesse anche non sapere che cosa doveva essere consegnato a NOME“.
Si tratta, pertanto, della introduzione, inammissibile, di una ipotesi alternativa a quella fatta propria dal Tribunale dei riesame e non della puntuale censura di una delle ragioni che hanno determinato il Tribunale di Napoli ad assumere una certa decisione.
Le censure relative alla provvisoria imputazione di cui al capo 15) sono programmaticamente volte ad ipotizzare una ricostruzione alternativa dei fatti laddove di richiama esplicitamente la possibilità di attribuire “una spiegazione alternativa alla vicenda”, cosa questa che, evidentemente è del tutto estranea al giudizio di legittimità.
Analogo discorso deve essere fatto quanto alla contestazione della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine alla imputazione sub 52) atteso che anche in questo caso si contesta la valutazione degli elementi indiziari, costituiti dalla ricorrente e non altrimenti giustificata, se non in termini legati alla comunanza di interessi con chi ivi esercitava lo spaccio degli stupefacenti, presenza del natale sulla “piazza di spaccio” gestita dal gruppo facente capo al Gallo, operata in sede di merito.
Riguardo al successivo motivo di impugnazione, riguardante la esistenza delle esigenze cautelari e la adeguatezza della misura in concreto applicata, è sufficiente rilevare che, considerata la tipologia di reati ascritti al prevenuto, sarebbe stato suo onere quello di superare la doppia presunzione, ancorché relativa, esistente in tema di sussistenza delle esigenze e di idoneità alla loro soddisfazione della misura cautelare custodiale a lui in effetti applicata.
Lo stesso ricorrente segnala il dato obbiettivo della non lontananza nel tempo dei precedenti specifici su di lui gravanti, tali da rendere obbiettivamente concreto ed attuale il pericolo che lo stesso nuovamente commetta delitti della stessa specie di quello per cui ora è indagato.
Il ricorso è, conclusivamente, risultato inammissibile e, pertanto, per tale io stesso deve essere dichiarato.
Esso deve, perciò, essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente, visto l’art. 616 cod. proc. pen., va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euri 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Considerato che dal presente provvedimento non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, si manda alla cancelleria per gli
adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. cod. proc. pen.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma
1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso n Roma, i! 79 gennaio 2075
Il Consigliere estensore
Il Presidente