Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione non può riesaminare i fatti
Presentare un ricorso in Corte di Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma le sue porte non sono aperte a qualsiasi tipo di doglianza. Un’ordinanza recente ci offre lo spunto per approfondire il concetto di ricorso inammissibile e per comprendere i limiti precisi entro cui la Suprema Corte può operare. La decisione sottolinea una regola fondamentale: la Cassazione è giudice di legittimità, non un terzo grado di merito dove si possono rivalutare le prove.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine dal ricorso presentato dalla difesa di un imputato contro una sentenza della Corte d’Appello di Bologna. Il ricorrente lamentava una serie di presunti errori commessi dai giudici di secondo grado, chiedendo di fatto un annullamento della condanna.
Le Censure Mosse dal Ricorrente
La difesa aveva articolato il proprio ricorso su tre motivi principali:
1. Errata applicazione della legge penale (art. 337 c.p.) e contraddittorietà della motivazione: si contestava il modo in cui i giudici avevano interpretato e applicato la norma penale al caso di specie.
2. Mancata concessione delle attenuanti generiche: si lamentava che la Corte d’Appello non avesse riconosciuto le circostanze che avrebbero potuto portare a una riduzione della pena, con un vizio nella motivazione a supporto di tale diniego.
3. Errata determinazione della pena (art. 133 c.p.): si criticava il trattamento sanzionatorio applicato, ritenendolo sproporzionato e basato su una motivazione carente.
La Decisione della Cassazione: un Ricorso Inammissibile
Nonostante le censure fossero state presentate formalmente come violazioni di legge e vizi di motivazione, la Suprema Corte le ha rigettate in blocco, dichiarando il ricorso inammissibile. Gli Ermellini hanno osservato che, dietro la veste formale delle contestazioni, si celava in realtà una richiesta non consentita: quella di ottenere una nuova e diversa valutazione delle prove e dei fatti già esaminati nei precedenti gradi di giudizio. La Corte ha ribadito che il suo ruolo non è quello di un ‘terzo giudice’ che può ricostruire la vicenda, ma solo quello di controllare la corretta applicazione del diritto.
Le Motivazioni: la distinzione tra vizio di legittimità e riesame del merito
Il cuore della decisione risiede nella netta distinzione tra il giudizio di legittimità, proprio della Cassazione, e il giudizio di merito, di competenza di Tribunale e Corte d’Appello. I motivi di ricorso, sebbene formalmente corretti, si risolvevano in una ‘sollecitazione ad una diversa valutazione delle risultanze probatorie’. In altre parole, l’imputato non stava indicando un vero errore di diritto, ma stava semplicemente proponendo una lettura delle prove a lui più favorevole, chiedendo alla Cassazione di sostituire la propria valutazione a quella dei giudici di merito. Questo tipo di richiesta è preclusa in sede di legittimità.
Le Conclusioni: implicazioni pratiche della pronuncia
La pronuncia si conclude con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa ordinanza rappresenta un importante monito: un ricorso per cassazione deve concentrarsi esclusivamente su questioni di diritto (es. una norma interpretata male, un errore procedurale grave, una motivazione totalmente assente o manifestamente illogica). Qualsiasi tentativo di mascherare una richiesta di riesame dei fatti come vizio di legittimità è destinato a essere dichiarato ricorso inammissibile, con conseguenze economiche per chi lo propone.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché, sebbene formalmente lamentasse violazioni di legge, in realtà chiedeva alla Corte di Cassazione una nuova valutazione delle prove e dei fatti, attività che non rientra nelle sue competenze di giudice di legittimità.
Quali sono le conseguenze di una dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro, in questo caso tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Cosa si intende per ‘sede di legittimità’?
La ‘sede di legittimità’ indica la funzione specifica della Corte di Cassazione, che consiste nel verificare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente le leggi, senza poter entrare nel merito della ricostruzione dei fatti o della valutazione delle prove.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31570 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31570 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il 15/08/1991
avverso la sentenza del 13/12/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che il difensore di NOME COGNOME ha dedotto, con il primo motivo, l’errata applicazione dell’art. 337 cod. pen. e la contraddittorietà della motivazione sul punto, con il secondo motivo la mancata applicazione delle attenuanti generiche e il vizio di motivazione sul punto e, con il terzo motivo, l’errata applicazione dell’art. 133 cod. pen. e il vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio;
Considerato che tali censure sono inammissibili, in quanto, pur deducendo formalmente vizi della sentenza impugnata, si risolvono nella sollecitazione ad una diversa valutazione delle risultanze probatorie, non consentita in sede di legittimità;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 7 luglio 2025.