Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1636 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1636 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 19/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MONTEROTONDO il 13/04/1997
avverso la sentenza del 12/06/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
v
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Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Rilevato che NOME COGNOME ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione;
Ritenuto che:
il primo motivo di ricorso è inammissibile, perché consiste in una mera richiesta d rivalutazione delle evidenze probatorie sulla base delle quale i giudici del merito sono perven al giudizio di responsabilità per la violazione delle prescrizioni della misura di prevenzi operazione non consentita in sede di legittimità (Sez. 2, Sentenza n. 9106 del 12/02/2021, COGNOME, Rv. 280747; Sez. 3, Sentenza n. 18521 del 11/01/2018, COGNOME, Rv. 273217; Sez. 2, n. 29480 del 07/02/2017, COGNOME, Rv. 270519), in cui il sindacato sulla correttezza della valutazione della prova non può consistere nella rivalutazione della gravità, della precisione della concordanza degli indizi, dato che ciò comporterebbe inevitabilmente apprezzamenti riservati al giudice di merito, ma deve limitarsi al controllo logico e giuridico della struttu motivazione, al fine di verificare se sia stata data esatta applicazione ai criteri legali ed alle della logica nell’interpretazione dei risultati probatori;
il secondo motivo è inammissibile perché privo del requisito della specificità dei motivi impugnazione (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 17281 del 08/01/2019, COGNOME, Rv. 276916, nonché, in motivazione, Sez. U, Sentenza n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268823), perchè non si confronta con il percorso logico del provvedimento impugnato che ha respinto l’istanza di applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., ol per l’abitualità della condotta, anche per l’ingente danno cagionato all’attività commerci danneggiata dall’incendio ed al consistente pericolo per l’incolumità pubblica, con un valutazione non manifestamente illogica sulla inesistenza di una offesa particolarmente tenue cagionata dal reato, che è il limite di applicazione dell’istituto;
il terzo motivo di ricorso è inammissibile, atteso che “in ordine alle attenuanti generich giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, quelli pur sempre indicati nell’art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini concessione o dell’esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, COGNOME, Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899), e nel caso in esame con motivazione non manifestamente illogica il giudice del merito ha attribuito rilievo decisivo per escludere le attenuanti alle modalità ed ai mezzi impiegati ricorrente nonchè al profilo di pericolosità dello stesso che emerge dal precedente penale;
il quarto motivo di ricorso è inammissibile perché in contrasto con la consolidat giurisprudenza della Corte di legittimità, secondo cui “il provvedimento con il quale il giudic merito, nel pronunciare condanna generica al risarcimento del danno, assegna alla parte civile una somma da imputarsi nella liquidazione definitiva, non è impugnabile per cassazione, in quanto per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinato ad essere travolt
dall’effettiva liquidazione dell’integrale risarcimento” (Sez. U, n. 2246 del 19/12/1990, d 1991, Capelli Rv. 186722);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 19 dicembre 2024
Il consigliere estensore
COGNOMEIl presidente