Ricorso inammissibile: la Cassazione chiarisce i limiti all’impugnazione del patteggiamento
L’ordinanza in esame offre un importante chiarimento sui limiti dell’appello contro le sentenze emesse a seguito di patteggiamento. In questo caso, la Corte di Cassazione ha dichiarato un ricorso inammissibile, ribadendo le strette condizioni imposte dall’articolo 448 bis del codice di procedura penale. Analizziamo insieme la vicenda e le sue implicazioni.
I Fatti del Caso
Un soggetto, a seguito di un accordo con la pubblica accusa (patteggiamento), era stato condannato dal Tribunale di Treviso per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento, previsti dagli articoli 337 e 635 del codice penale. Nonostante l’accordo sulla pena, l’imputato decideva di presentare ricorso per Cassazione, contestando il giudizio sulla sua responsabilità penale.
La Decisione della Corte e il ricorso inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato immediatamente inammissibile. La Corte non è entrata nel merito delle argomentazioni dell’imputato, ma si è fermata a una valutazione preliminare di ammissibilità. La decisione si fonda su un principio procedurale molto chiaro: non tutte le sentenze sono impugnabili per qualsiasi motivo.
Limiti specifici per il patteggiamento
Per le sentenze di patteggiamento, il legislatore ha previsto dei limiti molto stringenti ai motivi di ricorso. Questi limiti sono stati introdotti per garantire la stabilità di un accordo processuale liberamente scelto dalle parti, evitando che il patteggiamento diventi uno strumento per ottenere uno sconto di pena e poi tentare di rimettere tutto in discussione in una fase successiva.
Le motivazioni
La Corte ha motivato la sua decisione di dichiarare il ricorso inammissibile basandosi sull’articolo 448 bis del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce che contro una sentenza di patteggiamento si può ricorrere solo per motivi specifici, come ad esempio la mancata espressione del consenso da parte dell’imputato, errori nel calcolo della pena o l’applicazione di una misura di sicurezza illegale. Il ricorso in questione, invece, verteva sul giudizio di responsabilità, un aspetto che, secondo la legge, non può essere messo in discussione una volta che si è scelto di patteggiare. Di conseguenza, il motivo addotto dal ricorrente è stato ritenuto ‘non consentito dalla legge’. A causa dell’inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Le conclusioni
Questa ordinanza conferma un orientamento consolidato: la scelta del patteggiamento comporta una rinuncia a contestare nel merito la propria colpevolezza nelle successive fasi di impugnazione. È fondamentale che chi accede a questo rito alternativo sia pienamente consapevole delle sue conseguenze procedurali. La dichiarazione di ricorso inammissibile serve a preservare l’efficienza del sistema giudiziario e la validità degli accordi processuali, evitando abusi dello strumento dell’impugnazione. La decisione ribadisce quindi che il ricorso per Cassazione non è una terza istanza di giudizio sul fatto, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge, specialmente in presenza di riti speciali come il patteggiamento.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il motivo presentato, relativo alla valutazione della responsabilità penale, non rientra tra quelli specificamente consentiti dalla legge (art. 448 bis c.p.p.) per impugnare una sentenza di patteggiamento.
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso inammissibile?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
È possibile contestare la propria colpevolezza dopo aver patteggiato?
No, secondo quanto stabilito dalla legge e confermato da questa ordinanza, la scelta di patteggiare implica una rinuncia a contestare il merito della propria responsabilità nelle fasi di impugnazione, salvo per i limitati motivi previsti dalla normativa.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39488 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39488 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/04/2025 del TRIBUNALE di TREVISO udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
R.G. n. 19983/2025
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Visti gli atti, la sentenza impugnata, emessa ai sensi degli att. 444 e ss c.p.p. (condan per I reati previsti dagli artt. 337- 635 c.p.),
Esaminato il motivo di ricorso, relativo al giudizio di responsabilità
Ritenuto il motivo inammissibile perché, ai sensi dell’art. 448 bis c.p.p. non consentito da legge;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 7 novembre 2025.