Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 25162 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 25162 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 04/06/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a null (ALBANIA) il 12/11/1981
avverso la sentenza del 18/12/2024 del GIP TRIBUNALE di Novara.
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del P.G.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il difensore di NOME COGNOME ha presentato ricorso per cassazione, depositato il 31.1.2025, avverso la sentenza resa ex art. 444 cod. proc. pen. il 18.12.2024 dal Tribunale di Novara, in relazione al reato di cui all’art. 73, comma 4, d.P.R. 309/90.
Il ricorrente lamenta carenza di motivazione dell’ordinanza con cui il giudicante aveva respinto una precedente istanza di patteggiamento con sostituzione della pena detentiva con i lavori di pubblica utilità, per non avere valutato l’applicabilità delle “opportune prescrizioni” previste dall’art. 58 I. 689/8 al fine di arginare il pericolo di reiterazione criminosa dell’imputato.
3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
4. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
5. Il ricorso è tardivo, in quanto proposto oltre il termine di 15 giorni decorrenti dal deposito della sentenza impugnata (18.12.2024).
Infatti, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 544, comma 1, 585, comma 1 lett. a), cod. proc. pen., il termine per proporre impugnazione era di 15
giorni decorrenti dal 18.12.2024 (data di emissione della sentenza emessa con motivazione contestuale), con scadenza fissata al 2.1.2025, mentre il ricorso per
cassazione risulta depositato il 31.1.2025.
Peraltro, il ricorso sarebbe in ogni caso inammissibile perché sostanzialmente proposto avverso una ordinanza (reiettiva di una precedente istanza di
patteggiamento) ormai superata dalla sentenza che ha provveduto sull’istanza ex art. 444 cod. proc. pen., prospettando una censura che non rientra fra quelle
consentite dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Stante l’inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 4 giugno 2025
Il Consigli GLYPH estensore
Il Presidente