Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 37597 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37597 Anno 2025
Presidente: SCORDAMAGLIA IRENE
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PRESENZA NOME NOME a TORINO DI SANGRO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/01/2025 del TRIBUNALE di CUNEO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATI -0 E CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Cuneo, confermando la condanna pronunciata in primo grado dal Giudice di pace, ha ritenuto NOME COGNOME responsabile del reato di minaccia;
che avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato formulando tre motivi d’impugnazione a mezzo dei quali deduce vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità (quanto, in particolare, alla valutazione delle p poste a fondamento della decisione assunta), l’inidoneità intimidatoria della fra asseritamente pronunciata e l’assenza di motivazione in ordine alla operata quantificazione del danno da risarcire;
che la parte civile, con memoria depositata il 2 ottobre 2025, ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
che il primo motivo è indeducibile in quanto, pur formalmente richiamando il vizio di violazione di legge, denunzia vizi dì motivazione del provvedimento impugNOME, laddove, ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d. Igs. 6 febbraio 2018, n. 11, entrato in vigore marzo 2018), avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace può essere proposto ricorso per cassazione solo per violazione di legge;
che il secondo e il terzo motivo di censura sono indeducibili per difetto specificità in quanto meramente reiterativi delle medesime censure sottoposte alla Corte d’appello e da questa vagliate e rigettate con corrette argomentazioni (cfr. pag. della sentenza impugnata), considerando che la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell’art. 591 comma 1 lett. c), deriva l’inammissibilità desume anche dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione;
che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorren condanNOME al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
che, infine, non va accolta la richiesta della parte civile di condanna ricorrente alla rifusione delle spese in suo favore, perché il contenuto della memoria firma del difensore non ha apportato alcuno specifico contributo alla decisione essendosi limitata a richiedere la dichiarazione d’inammissibilità del ricorso, o il rigetto senza contrastare specificamente i motivi di impugnazione proposti (cfr. Sez. U n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716 e Sez U n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Nulla sulle spese di parte civile.
Il Consigliere estensore
Così deciso il 22 ottobre 2025
Il Preskblente