Ricorso inammissibile: quando l’appello post-patteggiamento è vietato
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un importante chiarimento sui limiti dell’impugnazione delle sentenze di patteggiamento, confermando come un ricorso inammissibile sia la conseguenza inevitabile quando si tenti di ottenere una rivalutazione dei fatti. Il caso analizzato riguarda un ricorso presentato contro una sentenza del Giudice dell’Udienza Preliminare, con cui si contestava la sussistenza di un’aggravante specifica in materia di stupefacenti.
I Fatti del Caso
Un imputato, dopo aver concordato la pena tramite il rito del patteggiamento, ha presentato ricorso per Cassazione contestando la valutazione del giudice di merito riguardo a un’aggravante prevista dall’art. 80, comma 2, del Testo Unico sugli Stupefacenti (d.P.R. n. 309/90). L’obiettivo del ricorrente era quello di rimettere in discussione la sussistenza di tale circostanza, cercando di ottenere una modifica favorevole del trattamento sanzionatorio.
L’analisi della Cassazione e il ricorso inammissibile
La Suprema Corte ha rapidamente archiviato la questione, dichiarando il ricorso inammissibile sulla base di due principi cardine stabiliti dalla normativa processuale penale, in particolare dall’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale.
Il Divieto di Rivalutazione del Fatto
Il primo e fondamentale motivo di inammissibilità risiede nella natura stessa dei motivi di ricorso. La Corte ha osservato che la censura sollevata dal ricorrente non verteva su una questione di legittimità (cioè sulla corretta applicazione della legge), ma mirava a una “rivalutazione del fatto”. In altre parole, si chiedeva alla Cassazione di riesaminare le prove e le circostanze materiali del caso per giungere a una conclusione diversa da quella del giudice di primo grado. Questa operazione è espressamente preclusa nel giudizio di legittimità, specialmente dopo una sentenza di patteggiamento, dove l’imputato ha già accettato una determinata qualificazione giuridica del fatto in cambio di uno sconto di pena.
La Carenza di Interesse Concreto
In secondo luogo, la Corte ha rilevato una palese “mancanza di interesse” da parte del ricorrente. Anche se, in via ipotetica, si fosse potuta discutere l’aggravante, il ricorso sarebbe stato comunque inutile. Il giudice di merito, infatti, aveva già concesso le attenuanti generiche nella loro massima estensione, giudicandole prevalenti sull’aggravante contestata. Di conseguenza, un eventuale accoglimento del ricorso sull’aggravante non avrebbe prodotto alcun effetto migliorativo sulla pena finale, rendendo l’impugnazione priva di qualsiasi utilità pratica per l’imputato.
Le Motivazioni della Corte
Le motivazioni della Corte sono state concise e dirette. I giudici hanno ribadito che l’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale pone paletti molto chiari all’impugnazione delle sentenze di patteggiamento, proprio per garantire la stabilità di un accordo processuale tra accusa e difesa. Consentire un riesame del merito dei fatti in sede di legittimità snaturerebbe la funzione stessa del rito speciale. La decisione si fonda quindi su un’interpretazione rigorosa della norma, che limita il ricorso a questioni strettamente procedurali o di palese errore di diritto, escludendo tutto ciò che attiene alla ricostruzione fattuale.
Conclusioni: Le Implicazioni della Pronuncia
Questa ordinanza rafforza un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il patteggiamento è un accordo che, una volta raggiunto, può essere messo in discussione solo per vizi specifici e tassativamente indicati dalla legge. La pronuncia serve da monito contro i ricorsi dilatori o infondati, che cercano di riaprire in Cassazione discussioni sul merito già definite in precedenza. La condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione di 3.000 euro a favore della Cassa delle ammende sottolinea la severità con cui l’ordinamento sanziona l’abuso dello strumento processuale, riaffermando l’importanza di un uso consapevole e pertinente dei mezzi di impugnazione.
È possibile impugnare una sentenza di patteggiamento per qualsiasi motivo?
No, l’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale stabilisce limiti precisi. Il ricorso è inammissibile se, come nel caso di specie, si fonda su motivi che richiedono una nuova valutazione dei fatti.
Cosa ha deciso la Corte di Cassazione in questa ordinanza?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Perché il ricorso è stato giudicato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché proposto per ragioni non consentite dalla legge, ovvero la richiesta di una rivalutazione dei fatti, e per mancanza di un interesse concreto a ricorrere, dato che le attenuanti generiche erano già state applicate nella massima estensione possibile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 34110 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 34110 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/04/2025 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di PAVIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che il ricorso, riguardante la sussistenza della aggravante ex art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/90, è proposto per ragioni non consentite dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., investendo la censura una rivalutazione del fatto e, in ogni caso, rilevando la mancanza di interesse rispetto al giudizio di prevalenza nella massima estensione delle attenuanti generiche;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con· la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26.09.2025