Ricorso Inammissibile contro Sentenza di Patteggiamento: un Caso Pratico
L’impugnazione di una sentenza di patteggiamento in Cassazione è un percorso stretto e ben definito dalla legge. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come un’iniziativa processuale, se non correttamente fondata, si scontri con la dichiarazione di ricorso inammissibile. L’ordinanza in esame chiarisce i limiti del ricorso avverso le sentenze emesse ai sensi dell’art. 444 c.p.p., specialmente quando si contesta la qualificazione giuridica del fatto.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza di applicazione della pena emessa dal Tribunale di Perugia. L’imputato era stato condannato in seguito al suo arresto, avvenuto il 30 gennaio 2024, per il possesso di un considerevole quantitativo di cocaina: oltre 63 grammi di principio attivo, da cui si sarebbero potute ricavare più di 416 dosi medie.
Nel suo ricorso, il difensore chiedeva una riqualificazione del reato. Invece della grave ipotesi di spaccio prevista dall’art. 73, comma 1, del Testo Unico Stupefacenti (d.P.R. 309/1990), si sosteneva la configurabilità del fatto di lieve entità, disciplinato dal comma 5 dello stesso articolo. Tale richiesta mirava a ottenere un trattamento sanzionatorio significativamente più mite.
I Limiti al Ricorso contro il Patteggiamento
La Corte di Cassazione ha immediatamente evidenziato la criticità del ricorso, dichiarandolo inammissibile con procedura de plano, ovvero senza la necessità di un’udienza pubblica. Il cuore della decisione risiede nell’interpretazione dell’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa norma elenca tassativamente i motivi per cui è possibile impugnare una sentenza di patteggiamento.
Tra questi motivi figura l’erronea qualificazione giuridica del fatto. Tuttavia, la giurisprudenza ha costantemente chiarito che tale vizio deve emergere in modo palese e immediato dagli atti del processo (capo di imputazione, motivazione della sentenza), senza che sia necessario compiere complesse analisi fattuali o probatorie. Il vizio deve essere, in un certo senso, evidente ictu oculi.
Le Motivazioni della Decisione: un Ricorso Inammissibile per Estraneità
Nel caso specifico, la Corte ha ritenuto che i motivi addotti dal ricorrente fossero meramente astratti ed evocativi. Ma l’elemento decisivo che ha condotto alla declaratoria di ricorso inammissibile è stato un altro: le argomentazioni difensive si riferivano a capi di imputazione (specificamente i capi 25 e 28) completamente diversi da quello che aveva dato origine alla sentenza impugnata, ovvero l’arresto del 30 gennaio 2024.
In pratica, il ricorso era “inconferente”, cioè non pertinente rispetto alla decisione che intendeva contestare. L’impugnazione tentava di introdurre elementi di fatto e di diritto estranei alla specifica contestazione oggetto del patteggiamento, un’operazione non consentita nei ristretti limiti del giudizio di legittimità su questo tipo di sentenze.
Le Conclusioni
L’ordinanza ribadisce un principio fondamentale in materia di procedura penale: il ricorso in Cassazione contro una sentenza di patteggiamento non è un terzo grado di giudizio nel merito, ma un controllo di legittimità circoscritto a vizi specifici e palesi. Contestare la qualificazione giuridica del fatto è possibile, ma solo se l’errore è immediatamente percepibile dagli atti, senza la necessità di richiamare aspetti fattuali e probatori esterni alla contestazione. Quando, come nel caso di specie, i motivi di ricorso si basano su argomenti non solo non evidenti, ma addirittura estranei all’oggetto del giudizio, la conseguenza inevitabile è la declaratoria di inammissibilità, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Quando è possibile ricorrere in Cassazione contro una sentenza di patteggiamento?
Il ricorso è consentito solo per i motivi espressamente elencati dall’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Tra questi vi è l’erronea qualificazione giuridica del fatto, a condizione che l’errore sia palese e immediatamente desumibile dagli atti.
Perché in questo caso specifico il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato giudicato inammissibile perché i motivi proposti non solo erano astratti, ma si riferivano a capi di imputazione diversi e distinti da quello oggetto della sentenza di patteggiamento impugnata, risultando quindi del tutto inconferenti.
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 32870 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 6 Num. 32870 Anno 2024
AVV_NOTAIO: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/04/2024 del TRIBUNALE di PERUGIA udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO
Ritenuto che il ricorso proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza di applicazione pena indicata in epigrafe deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché i motivi proposti non sono consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata.
Il ricorso è inammissibile non configurandosi, infatti, se non in termini astratti e meramente evocativi del vizio, la condizione della erronea qualificazione giuridica del fatto previsto dall’art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990, rispetto alla qualificazione ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. 309 cit., che, secndo il ricorrente, sarebbe stata preferibile.
La disposizione di cui all’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che elenca espressamente gli unici casi nei quali è previsto il ricorso per cassazione avverso la decisione di applicazione della pena, consente alle parti di dedurre l’erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza, da condursi alla stregua del capo di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso, e che tuttavia deve ritenersi limitata ai casi in cui tale qualificazionerisul
con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, dovendo in particolare escludersi l’ammissibilità dell’impugnazione che richiami, quale necessario passaggio logico del motivo di ricorso (Sez. 7, n. 39600 del 10/09/2015, Casarin, Rv. 264766) aspetti in fatto e probatori che non risultino con immediatezza dalla contestazione.
Nel caso in esame il ricorso ha ad oggetto reati che neppure risultano oggetto dell’unica contestazione della sentenza impugnata – che fa riferimento all’arresto dell’imputato del 30 gennaio 2024 perché trovato in possesso di un quantitativo di cocaina (oltre 63, gr. di principio attivo da cui erano ricavabili oltre 416 dos medie), condanna, quindi, inconferente con le deduzioni svolte nel ricorso che si riferiscono a distinti capi di imputazione (capi 25 e 28).
Ritenuto che alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso 1 1 11 luglio 2024
La AVV_NOTAIO relatrice