Ricorso Inammissibile: Quando non si può contestare la Qualificazione Giuridica nel Patteggiamento
La sentenza di patteggiamento, o applicazione della pena su richiesta delle parti, è uno strumento fondamentale nel nostro sistema processuale penale, ma quali sono i limiti alla sua impugnazione? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i confini del cosiddetto “errore manifesto”, rendendo di fatto il ricorso inammissibile in molti casi. Il provvedimento in esame offre un’analisi precisa delle condizioni che devono sussistere per poter contestare la qualificazione giuridica di un reato definito con questo rito speciale.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da un accordo di patteggiamento raggiunto presso il Tribunale di Verona. L’imputato aveva concordato una pena per una serie di reati gravi, tra cui detenzione di stupefacenti (art. 73 d.P.R. 309/90), reati in materia di armi e ricettazione (art. 648 c.p.), il tutto aggravato da una recidiva infraquinquennale. Nonostante l’accordo, la difesa ha successivamente proposto ricorso per Cassazione, contestando non la pena concordata, ma la qualificazione giuridica del reato di droga.
I Limiti all’Impugnazione del Patteggiamento
Il cuore della questione risiede nelle modifiche legislative introdotte nel 2017, che hanno significativamente ristretto le possibilità di impugnare una sentenza di patteggiamento. L’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale stabilisce che il ricorso è consentito solo per motivi specifici. Tra questi, la contestazione della qualificazione giuridica del fatto è ammessa unicamente se l’errore del giudice è “manifesto”.
La difesa dell’imputato ha tentato di percorrere proprio questa strada, sostenendo che il giudice di merito avesse sbagliato nel qualificare il reato di stupefacenti. Tuttavia, la Suprema Corte ha rigettato questa tesi, chiarendo la portata del concetto di “errore manifesto”.
La Decisione della Cassazione sul Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile senza neppure la necessità di formalità di udienza, applicando l’articolo 610, comma 5-bis, del codice di procedura penale. La decisione si fonda su un’interpretazione rigorosa del requisito dell’errore manifesto. Secondo gli Ermellini, un errore è manifesto solo quando è “palesemente eccentrico rispetto al contenuto del capo di imputazione”, ovvero quando la scorrettezza della qualificazione giuridica emerge con “indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità”.
Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che la contestazione sollevata dalla difesa non avesse queste caratteristiche. Non si trattava di un errore evidente e indiscutibile, ma di una questione che avrebbe richiesto un’analisi interpretativa, non consentita in sede di legittimità per le sentenze di patteggiamento. Pertanto, il motivo del ricorso non rientrava tra quelli ammessi dalla legge.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte si allinea alla volontà del legislatore del 2017: dare stabilità alle sentenze di patteggiamento ed evitare ricorsi puramente dilatori. Ammettere una discussione sulla qualificazione giuridica, a meno di errori plateali, significherebbe rimettere in discussione l’intero accordo tra accusa e difesa, snaturando la funzione deflattiva del rito. L’ordinanza ribadisce che il patteggiamento implica una forma di accettazione del fatto e della sua qualificazione, salvo casi eccezionali di errore macroscopico. La Suprema Corte, citando un proprio precedente (sentenza Gamal, n. 13749/2022), ha sottolineato che l’errore deve essere così palese da essere rilevabile ictu oculi, senza alcuna indagine nel merito. La decisione di inammissibilità ha comportato, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una cospicua somma, pari a 4.000 euro, in favore della Cassa delle ammende, a causa dell’assenza di ragioni che potessero giustificare un esonero.
Le Conclusioni
Questa pronuncia della Cassazione è un monito importante: l’impugnazione di una sentenza di patteggiamento è un percorso stretto e limitato. Chi intende contestare la qualificazione giuridica di un reato deve dimostrare un errore non solo sussistente, ma manifesto, ovvero di una gravità ed evidenza tali da non lasciare spazio a dubbi interpretativi. In assenza di tale palese errore, il ricorso è destinato a essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna al pagamento di spese e sanzioni pecuniarie. La stabilità dell’accordo processuale prevale sulla possibilità di rimettere in discussione valutazioni giuridiche opinabili.
È sempre possibile fare ricorso contro una sentenza di patteggiamento?
No, il ricorso è ammesso solo per un numero limitato di motivi espressamente previsti dalla legge (art. 448, comma 2-bis, c.p.p.), come l’erronea applicazione di una pena illegale o la mancata valutazione di cause di non punibilità.
Si può contestare la qualificazione giuridica del reato in un patteggiamento?
Sì, ma solo a condizione che l’errore nella qualificazione sia “manifesto”. Questo significa che l’errore deve essere palese, immediatamente riconoscibile e non soggetto a margini di interpretazione o di opinabilità.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende. In questo caso specifico, la somma è stata fissata in 4.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44550 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44550 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CROTONE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/02/2023 del GIP TRIBUNALE di VERONA
dato avviso alle aar – i ti .
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Rilevato che l’imputato COGNOME NOME ha proposto ricorso avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Verona ha applicato allo stesso una pena, su accordo delle parti, per i reati di cui agli artt.81 cod. pen. e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 (in Sant’Ambrogio di Valpolicella il 7 aprile 2022), di cui agli artt.2 e 7 legge 2 ottobre 1967, n.895, 23 e 3 legge 18 aprile 1975, n.110, 697, comma 1, cod. pen. e 679, comma 1, cod. pen. (in Sant’Ambrogio di Valpolicella sino al 24 febbraio 2022) e di cui all’art.648 cod. pen. (in Sant’Ambrogio di Valpolicella il 24 febbraio 2022), con recidiva infraquinquennale;
ritenuto che il ricorso è inammissibile, per causa che può essere dichiarata senza formalità ai sensi dell’art. 610 comma 5 bis cod. proc. pen., aggiunto dall’art. 1, comma 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017;
che, in particolare, si tratta di ricorso avverso sentenza applicativa di pena (art. 444 cod. proc. pen.), proposto per un motivo (erronea qualificazione giuridica del reato di cui all’art.73 d.P.R. n.309/90) non deducibile ai sensi dell’art. 448 comma 2 bis cod. proc. pen. (inserito dall’art. 1, comma 50, della legge 103/2017 citata), salvo che si tratti di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gamal, Rv. 283023 – 01);
ritenuto che, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr. C. Cost. 186/2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 5 ottobre 2023
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