Ricorso Inammissibile Dopo Patteggiamento: La Decisione della Cassazione
L’ordinanza della Corte di Cassazione in esame offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile possa derivare da una non corretta comprensione dei limiti di impugnazione di una sentenza di patteggiamento. La vicenda riguarda un imputato che, dopo aver definito la sua posizione con un accordo sulla pena, ha tentato di contestare un aspetto specifico della decisione davanti alla Suprema Corte, vedendosi però respingere l’istanza per motivi puramente procedurali.
Questo caso sottolinea l’importanza di conoscere a fondo le norme che regolano i riti alternativi e le relative impugnazioni, per evitare di incorrere in una declaratoria di inammissibilità con conseguente condanna alle spese.
I Fatti del Caso
Un soggetto, a seguito di un procedimento per un reato previsto dalla legge sugli stupefacenti (art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990), aveva raggiunto un accordo con il Pubblico Ministero per l’applicazione di una pena su richiesta, comunemente noto come patteggiamento. Il Giudice dell’Udienza Preliminare del Tribunale di Macerata aveva accolto la richiesta, emettendo la relativa sentenza.
Successivamente, l’imputato ha deciso di proporre ricorso per Cassazione avverso tale sentenza. La doglianza non riguardava l’accordo sulla pena in sé, ma un aspetto accessorio: la presunta violazione di legge e il vizio di motivazione in merito alla mancata concessione della sospensione condizionale per la sola parte pecuniaria della pena.
La Decisione della Corte e il ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione, con una procedura snella e senza udienza (de plano), ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione non è entrata nel merito della questione sollevata dal ricorrente (la sospensione condizionale della pena pecuniaria), ma si è fermata a un controllo preliminare di ammissibilità, che il ricorso non ha superato.
Oltre a respingere il ricorso, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende, una sanzione tipica per i casi di inammissibilità.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni della Corte si fondano su due pilastri procedurali fondamentali:
1.  Genericità e Estraneità ai Casi Previsti: La Corte ha ritenuto il ricorso generico. Ma, soprattutto, ha evidenziato come le ragioni dell’impugnazione fossero estranee ai casi tassativamente previsti dall’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce che una sentenza di patteggiamento può essere impugnata solo per motivi molto specifici, come un errore nell’espressione della volontà dell’imputato, un difetto nella correlazione tra richiesta e sentenza, l’illegalità della pena o l’inosservanza di norme sulla sua applicazione. La questione della mancata sospensione condizionale di una pena pecuniaria non rientra in questo elenco chiuso.
2.  Procedura Semplificata per l’Inammissibilità: La decisione è stata presa con la procedura de plano ai sensi dell’articolo 610, comma 5-bis, del codice di procedura penale. Questa modalità è riservata ai ricorsi che appaiono manifestamente inammissibili e permette alla Corte di decidere rapidamente sulla base degli atti, senza necessità di una discussione orale, ottimizzando così i tempi della giustizia.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in commento ribadisce un principio cruciale nella pratica legale: il patteggiamento è un accordo che, una volta raggiunto e ratificato dal giudice, gode di una notevole stabilità. Le possibilità di rimetterlo in discussione sono estremamente limitate e circoscritte a vizi di particolare gravità elencati dal legislatore.
Chi intende impugnare una sentenza di patteggiamento deve quindi verificare con la massima attenzione che i propri motivi di doglianza rientrino nel perimetro tracciato dall’art. 448, comma 2-bis c.p.p. Tentare di contestare aspetti diversi, come in questo caso la valutazione discrezionale del giudice sulla sospensione condizionale della pena pecuniaria, espone quasi certamente a una declaratoria di ricorso inammissibile, con la sgradevole conseguenza di dover sostenere non solo le spese legali, ma anche un’ulteriore sanzione pecuniaria.
 
Perché il ricorso contro la sentenza di patteggiamento è stato respinto?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché era generico e, soprattutto, perché i motivi addotti (mancata sospensione della pena pecuniaria) non rientravano tra quelli tassativamente previsti dalla legge (art. 448, comma 2-bis, c.p.p.) per poter impugnare una sentenza di patteggiamento.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro, in questo caso fissata in 3.000 euro, in favore della Cassa delle ammende.
È sempre possibile contestare una sentenza di patteggiamento?
No. La legge limita fortemente la possibilità di impugnare una sentenza di patteggiamento. L’appello è possibile solo per un elenco specifico e ristretto di motivi, come vizi nella volontà dell’imputato o errori nell’applicazione della pena, escludendo questioni di merito o valutazioni discrezionali del giudice non coperte da tali eccezioni.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35344 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7   Num. 35344  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 26/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/03/2025 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di MACERATA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
N. NUMERO_DOCUMENTO Saridag
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
che l’imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell’art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ha applicato la pena nei termini dallo stesso richiesti con accordo del P.M.;
che il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, con riguardo alla negata sospensione condizionale in relazione alla pena pecuniaria;
che il ricorso, «de plano» ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., va dichiarato inammissibile perché generico e proposto al di fuori dei casi previsti dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.;
che segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26/09/2025