Ricorso Inammissibile e Patteggiamento: i Limiti dell’Impugnazione secondo la Cassazione
L’istituto del patteggiamento, o applicazione della pena su richiesta delle parti, rappresenta una delle vie più comuni per la definizione dei procedimenti penali. Tuttavia, una volta raggiunto l’accordo, quali sono le possibilità di contestarlo? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i rigidi paletti imposti dalla legge, confermando come un ricorso inammissibile sia la conseguenza quasi certa di un’impugnazione basata su motivi generici. Il caso in esame riguarda un soggetto che, dopo aver patteggiato una pena per spaccio di sostanze stupefacenti, ha tentato di rimettere in discussione la propria responsabilità e la misura della pena davanti alla Suprema Corte, senza successo.
I Fatti del Caso
L’imputato aveva concordato con il Pubblico Ministero, e ottenuto dal Tribunale di Milano, l’applicazione di una pena di sei mesi di reclusione e mille euro di multa per il reato di detenzione a fini di spaccio di cocaina. Nonostante l’accordo, l’imputato ha presentato ricorso per cassazione, lamentando una generica violazione di legge e un vizio di motivazione sia riguardo all’affermazione della sua responsabilità penale sia in relazione alla pena applicata.
La Decisione della Corte: un Ricorso Inammissibile Annunciato
La Corte di Cassazione ha stroncato sul nascere le doglianze del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un’applicazione rigorosa dell’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale, come modificato dalla cosiddetta ‘Novella Orlando’ (legge n. 103/2017). Questa norma ha drasticamente limitato i motivi per cui è possibile impugnare una sentenza di patteggiamento.
Le Motivazioni della Sentenza
La Suprema Corte ha spiegato che, per i patteggiamenti formalizzati dopo il 3 agosto 2017, il ricorso è consentito solo per profili specifici:
1. Errata qualificazione giuridica del fatto: se il reato è stato classificato in modo errato.
2. Illegalità della pena: se la pena applicata non è conforme alla legge.
3. Vizi del consenso: se l’accordo tra le parti è stato viziato.
I motivi addotti dal ricorrente, ovvero una critica generica all’accertamento della responsabilità e alla congruità della pena, non rientrano in nessuna di queste categorie. La Corte ha ribadito che la scelta del patteggiamento comporta una rinuncia implicita, ma consapevole e volontaria, a contestare le prove d’accusa. Il ruolo del giudice del merito, in sede di applicazione della pena, è quello di ratificare l’accordo e di verificare che non sussistano le condizioni per un proscioglimento immediato ai sensi dell’art. 129 c.p.p., controllo che nel caso di specie era stato correttamente effettuato. La motivazione della sentenza di patteggiamento, anche se sintetica, è stata ritenuta pienamente adeguata in considerazione della natura specifica di tale rito.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
L’ordinanza ribadisce un principio fondamentale: il patteggiamento è un accordo che, una vezzo concluso, cristallizza la posizione processuale dell’imputato in modo quasi definitivo. Tentare di impugnarlo sulla base di contestazioni generiche sulla colpevolezza o sulla pena concordata si traduce in un ricorso inammissibile. Le conseguenze non sono neutre: oltre a vedere confermata la condanna, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di quattromila euro. Questa decisione serve da monito sull’importanza di ponderare attentamente la scelta del rito alternativo, essendo le vie d’uscita successive estremamente limitate e circoscritte a vizi tecnici ben precisi.
Perché il ricorso contro la sentenza di patteggiamento è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati (contestazione generica della responsabilità e della misura della pena) non rientravano tra quelli tassativamente previsti dall’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale, applicabile dopo la Riforma Orlando.
È possibile contestare l’accertamento della colpevolezza dopo aver patteggiato?
No, la sentenza chiarisce che la richiesta di patteggiamento implica una rinuncia consapevole e volontaria alla contestazione delle prove. L’impugnazione non può essere utilizzata per rimettere in discussione la responsabilità penale, se non per vizi specifici legati alla qualificazione giuridica del fatto.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
In caso di inammissibilità del ricorso, e in assenza di colpa nella sua determinazione, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria (in questo caso, quattromila euro) in favore della cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4053 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4053 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/01/2023 del TRIBUNALE di MILANO
dato avv o alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Milano che ha applicato, su sua richiesta e con il consenso del PM, ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., una pena concordata di mesi sei di reclusione ed euro mille di multa in relazione al reato di detenzione al fine di spaccio di sostanza stupefacente del tipo cocaina suddivisa in involucri
Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla affermazione di responsabilità e alla misura della pena applicata.
I profili di doglianza sopra richiamati sono inammissibili in quanto assolutamente generici, privi di fondamento nonché esclusi dai motivi di impugnazione della sentenza di applicazione della pena su richiesta, come previsto dall’articolo 448 comma II bis cod.proc.pen., a seguito delle modifiche apportate dalla novella Orlando, applicabile ratione temporis in presenza di richiesta formulata dopo la data del 3.8.2017, la quale limita il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta a profili concernenti la qualificazione giuridica del reato, la illegalità della pena e i vizi del consenso.
3.1 Invero il giudice, nell’applicare la pena concordata, ha ratificato l’accordo intervenuto tra le parti, escludendo motivatamente, sulla base degli atti, che ricorressero i presupposti di cui all’art. 129 c.p.p. per il proscioglimento dell’odierno ricorrente. La pur sintetica motivazione, avuto riguardo alla (consapevole e volontaria) rinunzia alla contestazione delle prove dei fatti costituenti oggetto di imputazione, implicita nella domanda di patteggiamento, nonché alla speciale natura dell’accertamento devoluto al giudice del merito in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti che ne consegue, appare pienamente adeguata ai parametri indicati per tale genere di decisioni dalla ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità (cfr., tra le altre, Sez. un., n. 5777 del 27 marzo 1992, COGNOME, rv. 191135; Sez. un., n. 10372 del 27 settembre 1995, COGNOME, rv. 202270; sez. un., n. 20 del 27 ottobre 1999, COGNOME, rv. 2146.37).
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il r4orrente al pagamento del 7 -11-er l’I LA spese processuali e della somma di euro GLYPH in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 14 Dicembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Preside te