Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Non Può Riesaminare i Fatti
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio dei limiti del giudizio in Corte di Cassazione, evidenziando la distinzione fondamentale tra una valutazione di legittimità e un riesame del merito. Il caso riguarda un ricorso inammissibile contro una sentenza di condanna per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni, reati commessi all’interno di un istituto penitenziario. La Suprema Corte coglie l’occasione per ribadire principi consolidati in materia processuale.
I Fatti del Caso
Un individuo, già detenuto, proponeva ricorso in Cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello che lo aveva condannato. L’impugnazione si basava su due motivi principali: il primo contestava l’applicazione dell’art. 337 del codice penale (resistenza a un pubblico ufficiale) e la motivazione della sentenza di secondo grado; il secondo lamentava l’errata applicazione della legge penale riguardo alla recidiva e al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
La Valutazione del ricorso inammissibile da parte della Cassazione
La Corte di Cassazione ha esaminato entrambi i motivi di ricorso, giungendo a una conclusione netta: l’inammissibilità totale. Questa decisione non entra nel merito delle questioni sollevate, ma si ferma a un livello procedurale, ritenendo le doglianze non proponibili in quella sede.
Il Primo Motivo: Una Richiesta Mascherata di Rivalutazione dei Fatti
Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché, pur apparendo formalmente come una critica alla violazione di legge e al vizio di motivazione, in realtà mirava a ottenere una diversa valutazione delle prove. La Corte ha sottolineato che il giudizio di legittimità non consente di riesaminare le risultanze probatorie già vagliate dai giudici di merito. Il ruolo della Cassazione è verificare la corretta applicazione delle norme e la logicità della motivazione, non di sostituire il proprio giudizio a quello delle corti precedenti.
Il Secondo Motivo: Aspecificità e Corretta Motivazione della Corte d’Appello
Anche il secondo motivo è stato giudicato inammissibile, ma per aspecificità. Il ricorrente, secondo la Corte, non si è confrontato adeguatamente con le argomentazioni della sentenza impugnata. La Cassazione ha comunque osservato che la Corte d’Appello aveva motivato in modo congruo e logico sia l’applicazione della recidiva sia il diniego delle attenuanti generiche.
Le Motivazioni della Decisione
La Suprema Corte ha dettagliato le ragioni che la hanno portata a dichiarare il ricorso inammissibile.
Per quanto riguarda la recidiva, la decisione della Corte d’Appello era ben fondata sulla correlazione tra i reati oggetto del processo (resistenza e lesioni) e altri reati analoghi commessi in precedenza dal ricorrente, sempre all’interno della struttura carceraria e ai danni del personale. Questo schema comportamentale ha giustificato l’applicazione dell’aggravante.
Relativamente alle attenuanti generiche, il loro diniego è stato motivato in modo logico e completo, facendo riferimento alle modalità esecutive del fatto. L’uso di oggetti come forbicette e lamette ha evidenziato una particolare gravità della condotta, incompatibile con la concessione di un trattamento sanzionatorio più mite.
Le Conclusioni
L’ordinanza si conclude con la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La decisione riafferma un principio cardine del nostro sistema processuale: la Corte di Cassazione è giudice della legge, non del fatto. I ricorsi che, direttamente o indirettamente, sollecitano un nuovo esame delle prove sono destinati a essere dichiarati inammissibili, poiché esulano dalle competenze della Suprema Corte.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi presentati, in particolare il primo, non denunciavano veri errori di diritto, ma miravano a ottenere una nuova valutazione delle prove e dei fatti, attività che non è permessa nel giudizio di legittimità.
Su quali basi è stata confermata l’applicazione della recidiva?
L’applicazione della recidiva è stata ritenuta corretta perché la Corte d’Appello ha motivato la sua decisione sulla base della correlazione tra i reati contestati e altri reati analoghi commessi in precedenza dal ricorrente, sempre in un contesto carcerario e contro il personale.
Per quale motivo non sono state concesse le attenuanti generiche?
Le attenuanti generiche non sono state concesse a causa delle modalità particolarmente gravi con cui il reato è stato commesso. I giudici di appello hanno infatti evidenziato l’uso di forbicette e lamette, ritenendo tale condotta incompatibile con un trattamento sanzionatorio più favorevole.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31557 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31557 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOMECUI CODICE_FISCALE) nato il 28/05/1994
avverso la sentenza del 31/10/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che il difensore di NOME COGNOME con il primo motivo, deduce l’errata applicazione dell’art. 337 cod. pen. e il vizio di motivazione sul punto e, con il secondo motivo, l’erronea applicazione della legge penale con riferimento alla mancata disapplicazione della recidiva e al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche;
Considerato che il primo motivo è inammissibile, in quanto, pur deducendo formalmente vizi della sentenza impugnata, si risolve nella sollecitazione ad una diversa valutazione delle risultanze probatorie, non consentita in sede di legittimità;
Ritenuto che il secondo motivo è aspecifico, in quanto non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata;
Considerato, peraltro, che la Corte di appello ha applicato la recidiva con motivazione congrua in ragione della correlazione tra i delitti di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni commessi dal ricorrente ad analoghi reati commessi dallo stesso sempre all’interno della struttura carceraria e ai danni del suo personale;
Ritenuto che i giudici di appello hanno motivato, in modo logico e compiuto, il diniego delle attenuanti generiche in ragione della modalità esecutiva del fatto, commesso con forbicette e lamette;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 7 luglio 2025.