Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 48319 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 48319 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 04/04/2023 del TRIBUNALE di PALERMO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; sentite le conclusioni del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale AVV_NOTAIO, il quale conclude per l’inammissibilità del ricorso.
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RITENUTO IN FATTO
NOME, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre avverso l’ordinanza del Tribunale di Palermo del 4/04/2023 che, nel rigettare l’appello, ha confermato l’ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo ha rigettato l’istanza di revoca e/o sostituzione della custodia cautelare in carcere, applicata al ricorrente in ordine ai reati di concorso in rapina, sequestro di persona ed associazione per delinquere.
Al riguardo, con un unico motivo, articolato in cinque punti, deduce la violazione di legge poiché i fatti contestati debbono essere riqualificati nel reato di favoreggiamento reale. In particolare, si evidenzia che:
1.1. La rivendita dell’autovettura andava semmai ascritta alla condotta del ricorrente volta a consentire al RAGIONE_SOCIALE di assicurarsi il profitto del reato, p che dagli atti non risultava che avesse preso parte ai sopralluoghi preliminari, né al materiale compimento della rapina;
1.2. La circostanza che il ricorrente avesse ricevuto una dazione di denaro da parte dello zio NOME per l’acquisto di un’auto esclude che abbia partecipato all rapina contestata ed avesse preso parte alla partizione dei proventi;
1.3. Il riferimento alla consistenza della refurtiva effettuato nel corso dell conversazione intercettata (la n. 50 del 21/04/2022), della quale la quota parte spettante al RAGIONE_SOCIALE sarebbe spettata anche ricorrente che ne è il nipote, doveva essere riferito esclusivamente agli interlocutori presenti alla discussione a non all’indagato;
1.4. Il contenuto dei colloqui effettuati in carcere con il fratello, valorizzat fini del delitto associativo, non era affatto espressione della strategia del gruppo e dell’intento di impartire istruzioni in merito alle dichiarazioni da rendere all’autori giudiziaria, ma erano volti a sollecitare il fratello COGNOME COGNOME a confessare l partecipazione alla rapina;
1.5. Il riferimento contenuto nell’ordinanza impugnata – a corredo del coinvolgimento dell’indagato nei reati contestati – «al fatto che il RAGIONE_SOCIALE il gi 21/04/2022 avesse indicato proprio il ricorrente come l’individuo che aveva telefonato a tale NOME (e cioè il soggetto da cui, secondo l’accusa, il RAGIONE_SOCIALE doveva acquisire informazioni per una rapina nella cittadina di Favara)», non trovava corrispondenza nel provvedimento genetico del 15/02/2022 che aveva richiamato altri e differenti elementi a carico; il Tribunale era dunque incorso in un travisamento, non esse3ndovi nella relativa intercettazione alcun riferimento al COGNOME nei rapporti con tale “NOMENOME.
Con requisitoria-memoria del 7/10/2023, il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale NOME COGNOME, ha
concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Il ricorso è inammissibile.
3.1. La censura articolata con cinque motivi in ordine alla corretta qualificazione giuridica dei fatti, da ricondursi, secondo la prospettazione difensiva, nell’alveo del favoreggiamento reale, è inammissibile in quanto diretta a sollecitare una mera rivalutazione del materiale indiziario, non consentita in sede di legittimità e, peraltro, manifestamente infondata alla luce dei gravi indizi a carico dell’indagato evidenziati nella impugnata ordinanza.
3.2. Il motivo principale del ricorso investe l’interpretazione della conversazione intercettata il 21/04/2022, prospettandone una lettura alternativa che, invece, risulta smentita con congrua motivazione dall’ordinanza impugnata sulla scorta dei riferimenti di carattere testuale contenuti nel dialogo che, sebbene intervenuto tra gli altri correi, sono stati correttamente riferiti alla persona ricorrente quale concorrente nella rapina, al quale era destinata una quota parte del “bottino” spettante allo zio RAGIONE_SOCIALE (v. pag. 5 dell’ordinanza impugnata).
3.3. Del resto, l’esistenza del concorso di persone nel reato risulta avvalorata anche dall’indicazione di gravi elementi indiziari di coinvolgimento riferiti sia a momento della rapina che successivamente (v. pag. 3 dell’ordinanza impugnata), tra i quali, oltre all’essere il ricorrente indicato come referente per la question relativa al sostentamento per i familiari dei sodali detenuti, aspetto di rilievo chiave associativa, si pone anche quello significativo relativo alle istruzioni impartite al fratello detenuto su cosa riferire all’autorità giudiziaria, tratte contenuto intercettivo che la difesa contesta prospettandone, in difetto di travisamento, una differente lettura non consentita in questa sede.
3.4. Assente di decisività è, poi, l’ulteriore censura, svolta al punto 1.5. de motivi, con riguardo al travisamento del contenuto di un’intercettazione: dalla lettura dell’ordinanza impugnata risulta, infatti, che la piattaforma gravemente indiziaria è stata ricavata da plurimi elementi a carico, in relazione ai quali contenuto intercettivo che il Tribunale avrebbe travisato non assume preminente rilievo ai fini dell’affermato coinvolgimento del ricorrente nei reati per cui è sta disposta la cautela, avendo il giudice dell’appello cautelare fatto specifico riferimento anche ad altri, ai quali ha attribuito spiccata valenza indiziaria.
In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile, condannandosi il ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende, così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati (Corte cost., 1 giugno 2000 n. 186).
Non conseguendo dall’adozione del presente provvedimento la rimessione in libertà dell’indagato, deve provvedersi ai sensi dell’art. 94, comma 1 ter, disp.
att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti previsti dall’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Motivazione semplificata.
Così deciso, il 24/10/2023