Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46074 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46074 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CAPUA il 26/07/1965
avverso la sentenza del 13/03/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
letta la memoria difensiva del 2/10/2024, considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio di motivazione in ordine alla prova posta a fondamento dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato per il reato di ricettazione contestato,non è consentito dalla legge stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, COGNOME, Rv. 216260; Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, COGNOME, Rv. 283370; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, COGNOME, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, COGNOME, Rv. 273217);
che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, rispondendo alle medesime censure in fatto oggetto di appello, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità dell’imputato e della sussistenza del reato contestato (si vedano, in particolare, pagg. 4-6 sui plurimi elementi che provano come l’imputato avesse agito in diverse occasioni in nome e per conto dell’autorimessa, quale amministratore di fatto, e come avesse la disponibilità materiale sia dell’autovettura di provenienza illecita / sia del registro degli affari per i veicoli usati);
considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contestano la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto e delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato in quanto la Corte di merito, a pagina 6 della sentenza impugnata, ha escluso la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della causa di non punibilità con corretti argomenti logici e giuridici;
che,secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, nel motivare il diniego delle circostanze attenuanti generiche, non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti ma è sufficien un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all’assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri d tale valutazione (si veda pag. 7);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M .
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 5 novembre 2024
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Il Consigliere estensore
Il Presidente