Ricorso inammissibile: quando la Cassazione non può riesaminare i fatti
Quando si presenta un ricorso in Cassazione, è fondamentale comprendere i limiti del giudizio di legittimità. Un recente provvedimento della Suprema Corte, l’ordinanza n. 47254/2023, offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile per manifesta infondatezza precluda qualsiasi rivalutazione dei fatti già accertati nei precedenti gradi di giudizio. Questo caso ci permette di analizzare le conseguenze procedurali ed economiche di un’impugnazione che non rispetta i canoni richiesti dalla legge.
I fatti del processo
Il caso trae origine da una sentenza del Tribunale di Rimini del 25 novembre 2022. Un imputato, ritenuto responsabile sulla base di prove testimoniali e fotografiche che attestavano la presenza di rifiuti di vario genere in determinati luoghi, decideva di impugnare la decisione ricorrendo alla Corte di Cassazione. Il ricorrente, anche tramite una memoria integrativa, chiedeva alla Suprema Corte di effettuare una nuova valutazione degli elementi di prova, contestando le conclusioni a cui era giunto il giudice di merito.
Il ricorso inammissibile e la decisione della Corte
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha respinto categoricamente la richiesta del ricorrente. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per una ragione precisa e consolidata nella giurisprudenza: la manifesta infondatezza dei motivi. La Corte ha sottolineato come il ricorso non si confrontasse adeguatamente con le motivazioni della sentenza impugnata, ma si limitasse a richiedere una “rivalutazione del fatto non consentita” in sede di legittimità. In altre parole, il ricorrente chiedeva ai giudici di Cassazione di comportarsi come un giudice di secondo grado, riesaminando le prove (testimonianze e foto), un’attività che esula completamente dalle loro competenze.
le motivazioni
Le motivazioni della Corte sono concise ma estremamente chiare. Innanzitutto, si ribadisce che il giudizio di Cassazione è un giudizio di legittimità, non di merito. Il suo scopo non è stabilire se i fatti si siano svolti in un modo o in un altro, ma verificare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente la legge e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e coerente. Nel caso di specie, la sentenza del Tribunale di Rimini è stata ritenuta “adeguatamente motiva” in relazione alle prove testimoniali e fotografiche. Poiché i motivi del ricorso erano “articolati in fatto” e miravano a ottenere un nuovo giudizio sulla colpevolezza basato su una diversa lettura delle prove, essi sono stati considerati manifestamente infondati. Come diretta conseguenza della dichiarazione di inammissibilità, la Corte ha applicato l’articolo 616 del codice di procedura penale. Tale norma prevede che, in caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente sia condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata quantificata in 3.000,00 euro.
le conclusioni
Questa ordinanza riafferma un principio cardine del nostro sistema processuale: la Corte di Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si può ridiscutere l’intera vicenda. Un ricorso, per avere una possibilità di successo, deve concentrarsi su vizi di legittimità, come l’errata applicazione di una norma di legge o un difetto logico palese nella motivazione della sentenza, e non su una semplice richiesta di riconsiderare le prove. La condanna al pagamento di una somma a favore della Cassa delle ammende serve anche come deterrente per evitare ricorsi palesemente dilatori o infondati, che sovraccaricano inutilmente il sistema giudiziario. Pertanto, prima di intraprendere la via del ricorso per Cassazione, è essenziale una valutazione rigorosa dei motivi, per assicurarsi che essi rientrino nei limiti stretti del giudizio di legittimità.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi, in quanto richiedeva alla Corte di Cassazione una rivalutazione dei fatti e delle prove (testimonianze e foto), attività non consentita in sede di legittimità.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, la dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, in questo caso fissata in € 3.000,00.
La Corte di Cassazione può riesaminare le prove come le testimonianze o le fotografie?
No, la Corte di Cassazione non può riesaminare le prove. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata (giudizio di legittimità), senza entrare nel merito della ricostruzione dei fatti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 47254 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47254 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a TORRIANA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/11/2022 del TRIBUNALE di RIMINI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso di COGNOME NOME (come integrato dalla memoria) risulta inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi, articolati in fatto richiede alla Corte di Cassazione una rivalutazione non consentita.
La sentenza adeguatamente motiva per la responsabilità in relazione alle prove testimoniali e alle foto dei luoghi (dove erano depositati rifiut vario genere). Il ricorso non si confronta con le motivazioni della sentenza e richiede alla Corte di legittimità una rivalutazione del fatto non consentita.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 e delle spese del procedimento, ex ad 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 8/09/2023