Ricorso Inammissibile in Cassazione: Quando i Motivi sono Generici
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un’importante lezione sui limiti del giudizio di legittimità e sulle conseguenze di un ricorso inammissibile. Quando un ricorso si limita a riproporre le stesse argomentazioni già valutate e respinte nei precedenti gradi di giudizio, senza sollevare vizi specifici della sentenza impugnata, la sua sorte è segnata. Analizziamo questa decisione per comprendere meglio i principi applicati dalla Suprema Corte.
I Fatti del Processo
Il caso riguarda un individuo condannato in primo grado e in appello per il reato di minaccia aggravata in concorso, ai sensi degli articoli 110 e 612, secondo comma, del codice penale. L’imputato, non rassegnandosi alla decisione della Corte d’Appello di Palermo, ha proposto ricorso per Cassazione, affidandolo a un unico motivo con cui lamentava un vizio di motivazione riguardo all’affermazione della sua responsabilità penale.
La Corte d’Appello aveva confermato la condanna basandosi su una valutazione approfondita delle prove, in particolare sulla testimonianza della persona offesa. Nonostante alcune discrepanze tra il racconto della vittima e quello di un agente di polizia municipale testimone, i giudici di merito avevano ritenuto attendibile la versione della parte offesa, fornendo una spiegazione logica e plausibile delle ragioni del loro convincimento.
Le Conseguenze di un Ricorso Inammissibile
Il ricorrente, nel suo atto, ha contestato tale valutazione, ma secondo la Cassazione lo ha fatto in modo generico e riproduttivo. In sostanza, ha ripresentato le stesse obiezioni già esaminate e rigettate dalla Corte d’Appello, senza individuare specifici travisamenti delle prove o palesi illogicità nella motivazione della sentenza impugnata. Questo approccio è stato fatale per l’esito del ricorso.
Le motivazioni della Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per diverse ragioni fondamentali. In primo luogo, ha ribadito un principio consolidato: il giudizio di legittimità non è una terza istanza di merito. La Cassazione non può riesaminare i fatti o sostituire la propria valutazione delle prove a quella, logicamente argomentata, dei giudici dei gradi precedenti.
I giudici supremi hanno sottolineato che il motivo di ricorso era affidato a “doglianze generiche”, meramente riproduttive di censure già correttamente disattese. La sentenza d’appello, infatti, aveva analizzato con dovizia di argomentazioni sia l’attendibilità della persona offesa sia le lievi incongruenze emerse, giustificando la propria decisione in termini di “plausibile opinabilità di apprezzamento”.
La Corte ha inoltre chiarito che, per contestare la valutazione delle prove in sede di legittimità, non è sufficiente proporre una lettura alternativa, ma è necessario allegare “specifici, decisivi ed inopinabili travisamenti” delle fonti probatorie, cosa che nel caso di specie non è avvenuta. Poiché le sentenze di primo e secondo grado erano conformi e si integravano a vicenda, formando un apparato giustificativo solido e privo di illogicità macroscopiche, non vi era spazio per un annullamento.
Conclusioni
La decisione si conclude con la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Come conseguenza diretta, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Questa ordinanza rappresenta un chiaro monito: un ricorso per Cassazione deve concentrarsi sui vizi di legittimità della sentenza (violazione di legge o vizi di motivazione specifici e decisivi) e non può trasformarsi in un tentativo di ottenere una nuova e diversa valutazione dei fatti. La genericità e la ripetitività dei motivi portano inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità, con ulteriori oneri economici per il ricorrente.
Quando un ricorso in Cassazione viene considerato inammissibile?
Un ricorso viene considerato inammissibile quando i motivi sono generici, meramente riproduttivi di censure già respinte nei gradi di merito, e mirano a sollecitare una rivalutazione dei fatti non consentita nel giudizio di legittimità, senza allegare specifici e decisivi travisamenti della prova.
Cosa significa che il giudizio di Cassazione non è un ‘terzo grado di merito’?
Significa che la Corte di Cassazione non riesamina le prove e i fatti del processo per decidere se l’imputato sia colpevole o innocente. Il suo compito è solo quello di verificare che i giudici dei gradi precedenti abbiano correttamente applicato la legge e motivato la loro decisione in modo logico e non contraddittorio.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria (in questo caso, 3.000 Euro) da versare alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45192 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45192 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TERMINI IMERESE il 10/01/1980
avverso la sentenza del 05/02/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
– che, con l’impugnata sentenza, la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna inflitta a NOME per il delitto di cui agli artt. 110 e 612 cpv. cod. pen. (fatto commesso in Cerda il 23 gennaio 2020);
– che l’atto di impugnativa consta di un solo motivo;
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il motivo di ricorso, che denuncia il vizio di motivazione in punto di affermazion della responsabilità del ricorrente, è affidato a doglianze generiche, poiché meramente riproduttive di censure già adeguatamente vagliate e correttamente disattese dai giudici di merito (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708) (cfr. pagg. 1 – 2 della sentenza impugnata, in cui si è dato atto, con dovizia argomentazioni, sviluppate nei termini della plausibile opinabilità di apprezzamento, sia dell ragioni per le quali il racconto della parte offesa è stato ritenuto attendibile, sia delle ragi contrasto – sul particolare dell’apertura dello sportello dell’autovettura della vittima dichiarazioni della parte offesa stessa e l’agente della polizia municipale testimone del fatto) non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto unicamente dirette a sollecitare una preclu rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie, al di fuori dell’allegazione specifici, decisivi ed inopinabili travisamenti (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), come pure sarebbe stato necessario in presenza di un apparato giustificativo della decisione, desunto dalle conformi sentenze di merito nel lor reciproco integrarsi (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595), che non si espone a rilievi di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso 11 13 novembre 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente