Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2007 Anno 2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Data Udienza: 28/11/2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2007 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
ORDINANZA
sui ricorsi presentati da NOME COGNOME nato a NOTO il 23/12/2002 NOME COGNOME nato a NOTO il 10/02/2004 NOME nato a NOTO il 25/03/2003 avverso la sentenza del 6/12/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA dato avviso alle parti udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO
La Corte di Appello di Catania con la sentenza in data 6 dicembre 2023 confermava la sentenza di condanna emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Siracusa di NOME Paolo COGNOME, di NOME COGNOME COGNOME e di NOME Antonio COGNOME alla pena di anni quattro, mesi otto di reclusione e 4000 euro di multa per il reato lesioni personali aggravate, minaccia aggravata e porto di arma clandestina.
Avverso detta sentenza proponeva ricorso NOME COGNOME tramite il difensore di fiducia, articolando quattro motivi di doglianza.
2.1. Con il primo motivo denuncia violazione di legge, travisamento della prova e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta consapevole compartecipazione dell’imputato ai reati.
In particolare, vi sarebbe stato travisamento della prova in relazione ai dati dei rilievi satellitari della vettura Opel Corsa su cui asseritamente si trovavano i tre imputati.
La Corte, nel ricostruire i movimenti della stessa non Ł in grado, perchØ mancano i dati, di stabilire dove si trovasse l’auto fra le 2.42 e le 4.07 e ciononostante afferma che i tre imputati erano rimasti sempre insieme in quel lasso di tempo.
2.2 Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo al mancato riconoscimento del contributo di minima importanza ex art. 114 cod. pen.
La Corte territoriale ha errato nel non riconoscere in capo all’imputato l’attenuante in oggetto e nel riconnettere, invece, ad una condotta del tutto neutra ex se, quale quella di fare una manovra di retromarcia, un contributo morale al reato.
COGNOME, nel momento in cui veniva posta in essere l’azione violenta era rimasto all’interno dell’autovettura, tanto Ł vero che il pubblico ministero aveva chiesto per l’imputato una pena inferire
rispetto a quella richiesta per i correi.
2.3 Con il terzo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all’art. 62 co. 1 n. 6 cod. pen.
La Corte, infatti, aveva reputato non satisfattivo il risarcimento offerto alle persone offese, errando, secondo il ricorrente, in quanto una delle stesse non aveva patito alcun danno materiale.
Inoltre, la Corte aveva omesso di valutare che l’offerta di risarcimento avrebbe potuto essere interpretata come la prova tangibile dell’avvenuto ravvedimento dell’imputato.
2.4 Con il quarto motivo lamenta violazione di legge e carenza di motivazione con riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche.
La Corte non ha dato alcun rilievo, nemmeno al fine della concessione delle dette attenuanti, al risarcimento corrisposto ed in ogni caso ha accomunato la posizione, anche sotto il profilo dei precedenti penali – dell’imputato a quella dei correi.
Il ricorso proposto da COGNOME Paolo COGNOME tramite il difensore si articolava su due motivi.
3.1 Con il primo motivo lamentava il vizio di motivazione con riguardo alla mancata concessione delle attenuanti generiche.
Secondo il ricorrente le motivazioni addotte nel provvedimento impugnato a sostegno del rigetto sarebbero del tutto prive di completezza se rapportate ai motivi di gravame.
In particolare, non sarebbe stata tenuta in considerazione l’ampia confessione resa dall’imputato, il contegno collaborativo con le forze dell’ordine che aveva consentito il rinvenimento dell’arma utilizzata, ed, infine, il ristoro del danno patito dalle persone offese.
3.2 Con il secondo motivo lamentava violazione di legge con riferimento all’art. 62 n. 6 cod. pen.
Il provvedimento censurato, infatti, nonostante la corresponsione di un risarcimento alle parti offese, ha ritenuto che detto importo non fosse satisfattivo, nonostante la declaratoria delle medesime persone offese di integrale risarcimento e ciò in totale assenza di adeguata motivazione.
Il ricorso proposto da COGNOME NOME COGNOME COGNOME tramite il difensore di fiducia si articolava su due motivi.
4.1 Con il primo motivo lamentava il vizio di motivazione del diniego di concessione delle attenuanti generiche.
Il ricorrente stigmatizzava la mancata considerazione da parte della Corte di Appello dell’avvenuta corresponsione di una cifra a titolo di ristoro del danno al fine della concessione delle invocate attenuanti, ritenendo che la motivazione sul punto fosse priva di completezza in relazione alle specifiche doglianze formulate con i motivi di appello.
4.2 Con il secondo motivo lamentava il vizio di legge con riferimento all’omesso riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 6 cod. pen.
Il provvedimento impugnato viene censurato laddove, a fronte della dichiarazione liberatoria delle persone offese, non ha ritenuto satisfattiva la somma offerta e ciò in difetto di qualunque motivazione.
L’ avere ancorato la propria decisione alla gravità del pregiudizio subito non consente di valutare la rilevanza del risarcimento in un’ottica di ravvedimento del reo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto da NOME COGNOME Ł inammissibile.
1.1 Il primo motivo Ł inammissibile.
Nel caso di cosiddetta “doppia conforme”, il vizio del travisamento della prova, per utilizzazione di un’informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e),
cod. proc. pen. solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti, con specifica deduzione, che il dato probatorio asseritamente travisato Ł stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado. (Sez. 3 – , Sentenza n. 45537 del 28/09/2022 Rv. 283777)
Il ricorso per cassazione con cui si lamenta il vizio di motivazione per travisamento della prova, non può limitarsi, pena l’inammissibilità, ad addurre l’esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente od adeguatamente interpretati dal giudicante, quando non abbiano carattere di decisività, ma deve, invece: a) identificare l’atto processuale cui fa riferimento; b) individuare l’elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza; c) dare la prova della verità dell’elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonchØ della effettiva esistenza dell’atto processuale su cui tale prova si fonda; d) indicare le ragioni per cui l’atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l’intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilità all’interno dell’impianto argomentativo del provvedimento impugnato. (Sez. 6 – , Sentenza n. 10795 del 16/02/2021 Rv. 281085).
Sotto il primo profilo Ł certo che il dato probatorio travisato non sia stato introdotto per la prima volta nel giudizio di appello, poichØ il ricorrente fa riferimento alla valutazione che del medesimo aveva dato il giudice per le indagini preliminari e, dunque, Ł evidente che il vizio di travisamento della prova non sia rilevabile in questa sede, poichØ il dato probatorio era stato valutato anche in primo grado.
Sotto il secondo profilo il ricorrente ha completamente omesso di indicare le ragioni per cui tale prova asseritamente travisata comprometterebbe l’impianto argomentativo della sentenza; peraltro la lettura dell’impugnato provvedimento rende evidente che nessun rilievo ha avuto sull’impianto motivazionale il rilevato travisamento della prova, in quanto le fasi della aggressione avvenuta a partire dalle 4.05 in avanti sono tutte riprese dalle videocamere e fra le medesime non vi Ł soluzione di continuità.
1.2 Il secondo motivo del ricorso di COGNOME Ł inammissibile.
Il provvedimento impugnato motiva ampiamente la ragione del mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 114 cod. pen. e dunque ciò che viene in rilievo non Ł un vizio della motivazione, ma una sollecitazione – inammissibile nel giudizio di legittimità – ad una rilettura degli elementi di fatto in senso diverso e piø favorevole all’imputato.
Secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, infatti, esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una ‘rilettura’ degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione Ł, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente piø adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4/1997, n. 6402, Rv. 207944).
I restanti motivi di ricorso degli imputati possono essere trattati tutti congiuntamente, in quanto sovrapponibili e tutti inammissibili.
Anche con riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche ovvero dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 6 cod. pen., il provvedimento impugnato ha ampiamente motivato le ragioni a fondamento della decisione reiettiva, alle pagg. 11 e 12 della sentenza, e dunque nessun vizio di motivazione Ł individuabile.
Anche sotto questo profilo l’intento dei ricorrenti Ł quello di sollecitare una rivalutazione da parte di questa Corte degli elementi di fatto già valutati dai giudici di merito.
All’inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e – alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il
ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» – della somma di euro 3000 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto dell’evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 28/11/2024
Il Consigliere estensore
NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME