Ricorso inammissibile: la Cassazione chiude le porte alla rivalutazione del merito
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha fornito importanti chiarimenti sui limiti del giudizio di legittimità, stabilendo che un ricorso inammissibile non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione dei fatti già esaminati nei precedenti gradi di giudizio. Questa decisione ribadisce la natura della Cassazione come giudice della legalità e non del merito, specialmente quando le sentenze di primo e secondo grado sono concordanti.
Il caso in esame: un ricorso contro una condanna per riciclaggio
Il caso trae origine dai ricorsi presentati da due individui condannati dalla Corte d’Appello per il reato di riciclaggio. I ricorrenti lamentavano un vizio di motivazione e un travisamento della prova, sostenendo che la Corte territoriale avesse interpretato erroneamente i dati processuali relativi alla sussistenza del reato presupposto e alla provenienza illecita della merce.
Essi chiedevano, in sostanza, una rilettura degli elementi probatori, sperando di ottenere un esito diverso in sede di legittimità. I motivi del ricorso, tuttavia, sono stati giudicati dalla Suprema Corte come una mera ripetizione di quanto già dedotto e respinto in appello, senza una critica specifica e argomentata contro la decisione impugnata.
Le ragioni del rigetto del ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per diverse ragioni fondamentali, delineando i confini invalicabili del proprio sindacato.
L’impossibilità di sovrapporre la propria valutazione
Il principio cardine affermato è che la Corte di Cassazione non può sostituire la propria valutazione delle prove a quella effettuata dai giudici di merito. Il suo compito non è riesaminare i fatti, ma verificare che la motivazione della sentenza impugnata sia logicamente coerente e priva di vizi di legge. Proporre una diversa lettura delle risultanze processuali, come hanno fatto i ricorrenti, esula dalle competenze del giudice di legittimità.
I limiti della censura per travisamento della prova
La Cassazione ha precisato che la denuncia di un travisamento della prova è efficace solo se l’errore commesso dal giudice di merito è così grave da disarticolare l’intero impianto logico della motivazione. Non basta indicare un elemento frainteso; è necessario dimostrare che, senza quell’errore, la decisione sarebbe stata diversa. Inoltre, questo tipo di censura incontra limiti ancora più stringenti nel caso di una “doppia conforme”, ovvero quando la sentenza d’appello conferma quella di primo grado.
La genericità dei motivi di ricorso
Infine, il secondo motivo di ricorso è stato giudicato generico e indeterminato. Secondo l’art. 581 del codice di procedura penale, il ricorrente ha l’onere di indicare specificamente gli elementi che supportano la sua censura. Limitarsi a contestare la sussistenza di un elemento del reato senza confrontarsi puntualmente con la motivazione logica e corretta del giudice d’appello rende il ricorso non scrutinabile.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha motivato la propria decisione richiamando un consolidato orientamento giurisprudenziale (tra cui la nota sentenza Jakani delle Sezioni Unite). Ha ribadito che il giudizio di legittimità non consente di confrontare la motivazione della sentenza con modelli di ragionamento alternativi tratti dall’esterno. La tenuta logica della pronuncia deve essere valutata internamente, sulla base di ciò che il giudice ha scritto.
Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva esplicitato in modo esauriente e giuridicamente corretto le ragioni del proprio convincimento sulla responsabilità degli imputati per il delitto di riciclaggio, basandosi sull’accertata provenienza illecita della merce. I ricorsi, non riuscendo a scalfire la coerenza di tale ragionamento, si sono rivelati meri tentativi di ottenere una terza valutazione di merito, preclusa in quella sede.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in esame rappresenta un monito importante: il ricorso per Cassazione non è una terza istanza di giudizio. Per avere successo, non è sufficiente riproporre le stesse difese già respinte, ma è indispensabile formulare una critica mirata, specifica e argomentata che evidenzi un vizio di legittimità (violazione di legge o vizio logico della motivazione) nella sentenza impugnata. La conseguenza di un ricorso inammissibile è severa: non solo il rigetto, ma anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso di specie.
Quando un ricorso in Cassazione viene considerato inammissibile?
Un ricorso è inammissibile quando si limita a ripetere le stesse argomentazioni già respinte in appello, senza formulare una critica specifica alla sentenza impugnata, oppure quando è generico e non indica gli elementi a sostegno della censura, come richiesto dall’art. 581 cod. proc. pen.
Può la Corte di Cassazione riesaminare le prove e i fatti del processo?
No, la Corte di Cassazione non può sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta dai giudici di merito. Il suo ruolo è verificare la correttezza logica e giuridica della motivazione della sentenza, non riesaminare i fatti.
Cosa significa denunciare un ‘travisamento della prova’ e quali sono le condizioni per farlo valere?
Significa sostenere che il giudice ha basato la sua decisione su una prova inesistente o ne ha alterato il significato. Per essere accolta, questa censura deve dimostrare che l’errore è così decisivo da rendere illogica l’intera motivazione. In caso di ‘doppia conforme’, i limiti a tale censura sono ancora più stringenti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40115 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40115 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/10/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME NOME a PALERMO il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/01/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Lettii ricorsi di NOME COGNOME e NOME COGNOME;
considerato che, i due distinti atti di ricorso propongono motivi tra loro perfettamente sovrapponibili e sono pertanto suscettibili di trattazione congiunta;
ritenuto che entrambi motivi proposti nei due ricorsi non sono deducibili in questa sede perché si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
che, in particolare, il primo motivo, con cui si deduce il vizio della motivazione posta alla base del giudizio di responsabilità per il reato di riciclaggio in relazione alla ritenuta sussistenza del reato presupposto, denunciando il travisamento della prova sulla base della diversa lettura dei dati processuali, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260);
considerato che la censura relativa al vizio di travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugNOME o da altri atti del processo specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile ed efficace solo se l’errore accertato sia idoneo a disarticolare l’intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell’elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del “devolutum” in caso di cosiddetta “doppia conforme” e l’intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio;
che non emergono i descritti connotati di decisività e rilevanza e, inoltre, la Corte territoriale, con motivazione esente dai vizi dedotti, ha esplicitato le ragioni del proprio convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità per il delitto di riciclaggio avuto riguar alla accertata provenienza illecita della merce (si vedano pagg. 3 e segg. della sentenza impugnata);
ritenuto, infine, che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell’elemento oggettivo del
NOME,
reato di cui all’art. 337 cod. pen., è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581 cod. proc. pen. in quanto, a fronte di u motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 21 ottobre 2025
Il Consigliere estensore
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Il Presidente