Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7463 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7463 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 12/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ABA3E LOVE (CUI: CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/05/2025 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n. 48NUMERO_DOCUMENTO
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME impugna la sentenza in epigrafe indicata che lo ha condannato per i di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, con applicazione delle circostanz generiche prevalenti sulla recidiva.
Il ricorso è inammissibile per genericità.
La sentenza impugnata, emessa con il rito abbreviato, ha reso specifica ed a motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, con la quale il ricorso non si escludendo l’applicazione della circostanza attenuante di cui all’art. 62, n. 4, cod. quantitativo dello stupefacente ed il guadagno perseguito; non applicando la massima r consentita dall’art. 62-bis cod. pen. alla luce del precedente, anche specifico, de comminando una pena quantificata secondo argomenti non manifestamente illogici e del rientranti nel potere discrezionale del giudice.
Con riferimento al rigetto della richiesta di sostituzione della pena detentiva c di pubblica utilità o con la pena pecuniaria, la sentenza impugnata con argomenti non c dal ricorso, ha ritenuto insussistenti i presupposti di legge, nel caso concreto, per
All’inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del proce ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa i tremila, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione de d’inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pro della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Il GLYPH ente Così deciso il 12 gennaio 2026 La Consiglierai stensora