Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 10339 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 10339 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: IMPERIALI COGNOME
Data Udienza: 13/12/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME natq il 21/04/1976 n L’A-, – avverso la sentenza del 17/01/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23 co. 8 D.L. n. 137/2020
RITENUTO IN FATTO
NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe, con la quale la Corte di Appello di Brescia ha solo parzialmente riformato, in ordine al trattamen sanzionatorio, la sentenza del Tribunale di Bergamo che il 24/7/2020 aveva riconosciuto la sua penale responsabilità in ordine a tre reati di usura, ritenuti in continuazione tra loro, comme il 25/1/2012 (capo a) el’11/6/2012 (capo b) ai danni di NOME ed il 7/6/2012 (capo c) ai danni della figlia dell’Alcatraz, NOME COGNOME Naysa.
A sostegno del ricorso la difesa della COGNOME ha addotto due motivi di impugnazione:
1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta inapplicabi dell’art. 344 bis cod. proc. pen. al procedimento in esame, avente ad oggetto reati commessi anteriormente al 10 gennaio 2020. Ad avviso del ricorrente si tratta di norma di carattere sostanziale favorevole all’imputato e, pertanto, in virtù di interpretazione costituzionalme orientata, applicabile anche retroattivamente.
1.2. Violazione di legge e vizio di motivazione, nonché mancata assunzione di una prova decisiva (l’esame testimoniale di COGNOME NOME e di NOMECOGNOME figlia della persona offesa), in ordine alla ritenuta responsabilità della ricorrente, riconosciuta prevalentemente su base di dichiarazioni delle persone offese NOME COGNOME e NOME, che si assumono inattendibili e mendaci. Deduce la difesa che la COGNOME avrebbe stipulato solo i contratti di cui ai capi b) e c), senza pattuire o ricevere interessi usurari, giacché il co stipulato con la RAGIONE_SOCIALE prevedeva interessi del 3°/o, senza alcuna specificazione che questi dovessero essere corrisposti con cadenza mensile o annuale; quanto, invece, ai rapporti con l’RAGIONE_SOCIALE, le cui dichiarazioni vengono indicate come inattendibili e “clamorosamente mendaci”, il contratto in data 1/6/2012 non potrebbe essere interpretato come se fossero stati pattui interessi mensili del 3°/o, mentre il contratto in data 25/1/2012, di cui al capo a), non potr essere attribuito alla ricorrente, perché in quel periodo in condizioni fisiche precarie, si anche la perizia grafica espletata dovrebbe ritenersi, sul punto, gravemente erronea.
Il pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale NOME con requisitoria scritta ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile, in quanto si discosta dai parametri dell’impugnazione di legittim stabiliti dall’art. 606 cod. proc. pen.
Il primo motivo di impugnazione, in particolare, è manifestamente infondato, in quanto l’art. 344-bis cod. proc. pen., introdotto dall’art. 2, comma 2, della legge 27 settembre 2021, 134, nella parte in cui limita ai procedimenti relativi a reati commessi a far data dal 10 gennaio 2020 l’improcedibilità delle impugnazioni per superamento dei termini di durata massima dei giudizi dalla stessa norma previsti, è norma tipicamente processuale, che questa Corte di cassazione ha ripetutamente riconosciuto non essere in alcun modo in contrasto con gli artt. 3,
25 e 111 Cost., in quanto la limitazione cronologica dell’applicazione di tale causa improcedibilità, cui consegue la non punibilità delle condotte, è frutto di una scelta discrezio del legislatore, giustificata dalla diversità delle situazioni e risulta coerente con la introdotta dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, in materia di sospensione del termine di prescrizion nei giudizi di impugnazione, egualmente applicabile ai soli reati commessi a decorrere della suddetta data, essendo ragionevole la graduale introduzione dell’istituto per consentir un’adeguata organizzazione degli uffici giudiziari. (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 1567 del 14/12/2021 Rv. 282408; Sez. 7, Ordinanza n. 43883 del 19/11/2021, Rv. 283043).
Il secondo motivo di ricorso, si fonda, singolarmente, su ripetute sollecitazioni volt ottenere la collaborazione della cancelleria ai sensi dell’art. 165bis disp. att. cod. proc. pen. inviti ad acquisire gli atti di volta in volta richiamati, ma non allegati al ricorso e nemmeno i in apposito elenco.
L’inammissibilità del motivo, che non si confronta con tutte le fonti di prova poste fondamento della decisione, discende dalla sua aspecificità, oltre che dalla prospettazione d letture delle risultanze processuali diverse da quelle adottate dal giudizio di merito che esula dal sindacato di questa Corte di cassazione, non potendo integrare il vizio di legittimità la me prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultan processuali (Sez. U., 30/4/1997, n. 6402, riv. 207944).
Premesso, infatti, che il giudizio di penale responsabilità della ricorrente è fondato non so sulle dichiarazioni delle persone offese, ma anche su fonti documentali, oltre che su una perizia grafica contestata dalla ricorrente con censure del tutto generiche ed assertive, come rilevat anche dalla corte territoriale, deve rilevarsi che il giudizio di attendibilità delle persone o stato fondato dai giudici di merito su argomentazioni congrue ed in alcun modo illogiche, essendosi rilevata l’assenza di preordinazione o anche solo di malanimo nei confronti della ricorrente, atteso anche che i fatti erano emersi quasi “per caso”, nel corso di indagini per tr ai danni dell’Alcaraz, tanto che le persone offese nemmeno si sono costituite parti civili peraltro, non erano mancati riscontri documentali, con annotazioni la cui attribuzione al COGNOME è stata confermata anche da perizia grafica.
In relazione alle argomentazioni volte a censurare l’attendibilità delle persone offes peraltro, va preliminarmente ricordato l’insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte di Cassazione secondo cui le regole dettate dall’art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato, previa verifica corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibi intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispet a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone. (Sez. U, n. 41461 de 19/07/2012, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 253214 – 01. In motivazione la Corte ha altresì precisato come, nel caso in cui la persona offesa si sia costituita parte civile, può essere opportuno procedere riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi).
Peraltro, giova ricordare che, per consolidata giurisprudenza di questa Corte dì cassazione in tema di valutazione della prova testimoniale, l’attendibilità della persona offesa dal rea questione di fatto, non censurabile in sede di legittimità, salvo che la motivazione della senten impugnata sia affetta da manifeste contraddizioni, o abbia fatto ricorso a mere congetture, consistenti in ipotesi non fondate sullo “id quod plerumque accidit”, ed insuscettibili di ve empirica, od anche ad una pretesa regola generale che risulti priva di una pur minima plausibilità ipotesi che non ricorrono nel caso di specie. (Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020 Rv. 278609; Sez. 3, n. 8382 del 22/01/2008, Rv. 239342; Sez. 6, Sentenza n. 443 del 04/11/2004, Rv. 230899; Sez. 3, n. 3348 del 13/11/2003, Rv. 227492).
Quanto all’invocata rinnovazione dell’istruttoria nel giudizio di appello, infine, deve ricor che questa, attesa la presunzione di completezza dell’istruttoria espletata in primo grado, è u istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giu ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti (Sez. U, n. 12602 17/12/2015, Rv. 266820), ipotesi in alcun modo ravvisata dalla Corte territoriale, mentre l ricorrente, come rilevato dalla sentenza impugnata, nemmeno ha specificato le ragioni poste a fondamento della richiesta di esaminare i testi COGNOME e NOME COGNOME né l’utilità di t esame è stata specificata con il ricorso in esame.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell’art. 616 proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 13/12/2024.