Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 38770 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 38770 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/10/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
NOME COGNOME NOME COGNOME
NOME COGNOME
SENTENZA
sui ricorsi proposti nell’interesse di
NOMEX, nato a XXXX il XXXXXXXXXX
NOME, nato a XXXXXil XXXXXXXXXXX
avverso la sentenza del 17/02/2025 della Corte di appello di Venezia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le richieste del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo che i ricorso vengano dichiarati inammissibili.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Venezia, in parziale riforma della pronuncia emessa in data 9 febbraio 2022 dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Rovigo, ha rideterminato la pena inflitta a NOMEX e
NOME, per i reati di concorso in rapina aggravata, lesioni aggravate e minaccia aggravata, con sostituzione per entrambi dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici con l’interdizione temporanea, confermando nel resto.
Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i suddetti imputati, con due atti distinti formulati in termini di pressochØ palmare sovrapponibilità, deducendo i motivi di censura di seguito sinteticamente esposti, nei termini di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Mancanza della motivazione, per quanto attiene alla revoca da parte del primo giudice dell’esame della persona offesa, sul presupposto della sua condizione di fragilità (escutendo in sua vece la madre, con conseguente violazione dell’art. 195, comma 3, cod. proc. pen.), e alla successiva valutazione di obiettiva superfluità del suddetto incombente istruttorio da parte della Corte di appello, nonostante plurimi rilievi difensivi stigmatizzassero il contenuto delle dichiarazioni di entrambi i oggetti suindicati.
2.2. Illogicità manifesta della motivazione e travisamento della prova, con riferimento ai dati emergenti dalle registrazioni di videosorveglianza, che rileverebbero il transito di una sola persona in un orario prossimo ai fatti, e dai tabulati telefonici, che non consentirebbero di collocare NOMEX sul luogo del delitto.
2.3. Violazione dell’art. 62bis cod. pen. e correlati vizi di motivazione, per quel che concerne il diniego delle attenuanti generiche, nonostante la mitigazione della pena di primo grado fosse basata sui medesimi criteri di cui all’art. 133 cod. pen.
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
- Si Ł proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell’art. 611, comma 1, cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono inammissibili.
Il primo motivo articolato in entrambi i ricorsi Ł manifestamente infondato.
La decisione del giudice di revocare l’ordinanza con la quale era stata disposta di ufficio, ex art. 441, comma 5, cod. proc. pen., l’escussione di un teste (e l’assunzione di un altro), rientra tra i poteri spettantigli in ordine alla valutazione di superfluità di una prova, indipendentemente dai presupposti in base ai quali la prova stessa risultava ammessa in giudizio (Sez. 6, n. 45858 del 18/10/2022, COGNOME, non mass.; Sez. 7, ord. n. 17977 del 28/01/2021, COGNOME, non mass.; Sez. 6, Sentenza n. 2807 del 20/11/2006, COGNOME, non mass.; Sez. 3, n. 15943 del 27/01/2006, COGNOME, Rv. 234317-01. Peraltro, poichØ il giudizio abbreviato costituisce un procedimento ‘a prova contratta’, alla cui base Ł identificabile un patteggiamento negoziale sul rito, l’originaria scelta abdicativa degli imputati precluderebbe loro, comunque, la possibilità di eccepire l’inutilizzabilità non ‘patologica’ di un atto; cfr. Sez. U, n. 16 del 21/06/2000, COGNOME, Rv. 216246-01; Sez. 6, n. 4694 del 24/10/2017, dep. 2018, Picone, Rv. 272196-01; Sez. 6, n. 12085 del 19/12/2011, dep. 2012, Inzitari, Rv. 252580-01).
I giudici di appello hanno poi motivatamente condiviso – pp. 7-10, ove si disattendono espressamente le deduzioni difensive – la valutazione di superfluità della testimonianza, rigettando la richiesta di rinnovazione istruttoria (istituto fisiologicamente eccezionale ex art. 603 cod. proc. pen.; cfr. Sez. 4, n. 1184 del 03/10/2018, dep. 2019, Motta, Rv. 275114; Sez. 3, n. 47963 del 13/09/2016, F., Rv. 268657-01).
Il secondo motivo non Ł consentito, siccome diretto a sollecitare un’impossibile nuova ponderazione delle emergenze processuali, mediante una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse risultanze istruttorie o evidenziando ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti in ordine alla valenza probatoria di un singolo elemento (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, COGNOME, Rv. 280747; cfr. anche Sez. 6, n. 2972 del 04/12/2020, dep. 2021, G., Rv. 280589-02, secondo cui la manifesta illogicità della motivazione, prevista dall’art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., presuppone che la ricostruzione proposta dal ricorrente e contrastante con il procedimento argomentativo recepito nella sentenza impugnata sia – al contrario che nel caso di specie – inconfutabile e non rappresenti soltanto un’ipotesi alternativa a quella ritenuta in sentenza).
Con motivazione non illogica, i giudici di merito hanno ritenuto che – ferma restando l’attendibilità del racconto della persona offesae l’identificazione da parte sua degli odierni imputati, confortata da riscontri esterni – il passaggio di un solo ciclista registrato dalle telecamere potesse agevolmente spiegarsi con percorsi parzialmente differenti dei due imputati (tenuto conto anche delle diverse residenze) e che l’aggancio di una cella in un’altra località poco distante non fosse incompatibile con il successivo spostamento sul luogo dei fatti (pp. 7-10).
Quanto alle doglianze in tema di circostanze attenuanti generiche, le richieste sul punto degli imputati sono state rigettate, sottolineando la gravità del fatto, commesso in danno di persona indifesa e in condizioni di debolezza (pp. 7 e 10). La statuizione Ł stata, quindi, motivata congruamente, esprimendo un giudizio di fatto, la cui motivazione Ł insindacabile in sede di legittimità, in assenza di vizi logico-giuridici.
D’altronde, non Ł necessario che il giudice di merito, nel motivare sul punto, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma Ł sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti rilevanti, rimanendo disattesi o
superati tutti gli altri – peraltro non allegati dai ricorrenti – da tale valutazione (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, COGNOME, Rv. 279549-02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, COGNOME e altri, Rv. 249163).
Il motivo non Ł, quindi, deducibile, in quanto meramente rivalutativo.
I ricorsi devono, pertanto, essere dichiarati inammissibili.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall’impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così Ł deciso, 28/10/2025
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.