Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22895 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22895 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NEFZAOUI COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/07/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME;
considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la mancanza di prova del contributo concorsuale dell’imputato in relazione al capo e) dell’imputazione, con particolare riguardo all’attendibilità delle dichiarazion testimoniali, non è consentito in sede di legittimità;
che, invero, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali tali da imporre diversa conclusione del processo;
che, in particolare, non sono consentite tutte le doglianze che censurano la persuasività, l’adeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, de credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento;
che, di contro, le doglianze difensive tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un’alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici e decisiv travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti;
che, inoltre, il vizio di travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile ed efficace solo se l’errore accertato sia idoneo a disarticolare l’intero ragionamento probatorio, rendendo illogic:a la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell’elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del devolutum in caso di cosiddetta “doppia conforme” e l’intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio;
che, nella specie, si censurano supposti travisamenti del fatto o della prova basati su elementi che attengono, ex adverso, all’interpretazione dei dati processuali, non sindacabile in questa sede;
che, invero, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con argomentazioni esenti da criticità giustificative, le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 2 – 4 della motivazione);
ritenuto che il secondo motivo, con il quale si censura il mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 114 cod. pen., è manifestamente infondato in quanto si prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con il
dato normativo di cui all’art. 114, secondo comma, cod. pen. e con la consolidata giurisprudenza di legittimità;
che, invero, in tema di concorso di persone nel reato, la disposizione di cui all’art. 114, secondo comma, cod. pen., che esclude l’applicabilità dell’attenuante della minima partecipazione nelle ipotesi di aggravamento del reato ai sensi dell’art. 112 cod. pen., si riferisce anche a quelle ipotesi in cui il numero del persone concorrenti sia considerato, da diversa norma, aggravante speciale di un determinato reato, come nel caso di rapina commessa da più persone riunite ed aggravata ai sensi dell’art. 628, terzo comma, n. 1, cod. pen. (Sez. 3, n. 17180 del 05/03/2020, COGNOME, Rv. 279014; Sez. 2, n. 6382 del 08/05/1996, Arcella, Rv. 205409), come correttamente rilevato dai giudicanti (si veda pag. 4 della motivazione);
osservato che l’ultimo motivo, inerente al contributo concorsuale dell’imputato in relazione al reato di cui al capo d), è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 581 cod. proc. pen.;
che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per l’assenza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità;
che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici, le doglianze difensive dell’appell meramente riproposte in questa sede (si veda pag. 2 della motivazione);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.IM.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 28 maggio 2024.